LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 19
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004 A NORMA DELL'ART. 30 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 6
Variazioni di bilancio a norma della lett. e)
del comma 2 dell'art. 31 della L.R. n. 40 del 2001
1. L'elenco "E" di cui all'art. 11 della L. R. 28 dicembre 2001, n.
50, e' sostituito dall'elenco "E" allegato alla presente legge.
NOTE ALL'ART. 6
Rubrica
1) Il testo della lettera e) del comma 2 dell'art. 31 della L.R. n.
40 del 2001, citata alla nota al titolo, e' il seguente:
"Art. 31 - Variazioni di bilancio
omissis
2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti
legislatisi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad
effettuare con propri provvedimenti amministrativi: le seguenti
tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:
omissis
e) variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima
unita' previsionale di base finanziati da assegnazioni a destinazione
vincolata nel limite dei vincoli di destinazione specifica stabiliti
dallo Stato, dall'Unione Europea e da altri soggetti;
omissis".
Comma 1
2) Il testo dell'art. 11 della L.R. n. 50 del 2001, citata alla nota
all'art. 4, e' il seguente:
"Art. 11 - Variazioni di bilancio a norma della lettera e) del comma
2 dell'art. 31 della L.R. n. 40 del 2001
1. In attuazione della lettera e) del comma 2 dell'art. 31 della L.R.
15 novembre 2001, n. 40, al fine di consentire l'ottimizzazione nella
gestione degli interventi finanziati con assegnazioni a destinazione
vincolata, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare, ove
necessario, con proprio atto, le opportune variazioni compensative
agli stanziamenti di competenza e di cassa fra capitoli di spesa
appartenenti alla medesima unita' previsionale di base per le unita'
previsionali di base di cui all'elenco "E" allegato alla presente
legge, nel limite dei vincoli di destinazione specifica stabiliti
dallo Stato, dall'Unione Europea e da altri soggetti e nel rispetto
degli equilibri economico-finanziari del bilancio.".