REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 19

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004 A NORMA DELL'ART. 30 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 5                                                                
Variazioni di bilancio a norma della lett. b)                                   
del comma 2 dell'art. 31 della L.R. n. 40 del 2001 -                            
Programmi speciali d'area                                                       
1.  L'elenco "B" di cui all'art. 8 della L.R. 28 dicembre 2001, n.              
50, e' sostituito dall'elenco "B" allegato alla presente legge.                 
NOTE ALL'ART. 5                                                                 
Rubrica                                                                         
1) Il testo della lettera b) del comma 2 dell'art. 31 della L.R. n.             
40 del 2001, citata alla nota al titolo, e' il seguente:                        
"Art. 31 - Variazioni di bilancio                                               
omissis                                                                         
2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti              
legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad           
effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti                  
tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:                   
omissis                                                                         
b) variazioni compensative fra le unita' previsionali di base della             
parte spesa, appartenenti alla medesima classificazione economica,              
qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione degli            
interventi previsti da specifiche intese istituzionali o da altri               
strumenti di programmazione negoziata, anche per quote di                       
finanziamento specificatamente individuate;                                     
omissis".                                                                       
Comma 1                                                                         
2) Il testo dell'art. 8 della L.R. n. 50 del 2001, citata alla nota             
all'art. 4, e' il seguente:                                                     
"Art. 8 - Variazioni di bilancio a norma della lettera b) del comma 2           
dell'art. 31 della L.R. n. 40 del 2001 - Programmi speciali d'area              
1. In attuazione della lettera b) del comma 2 dell'art. 31 della L.R.           
15 novembre 2001, n. 40, al fine di consentire l'ottimizzazione                 
dell'utilizzo delle risorse stanziate e finanziate con mezzi propri             
della Regione per la realizzazione dei Programmi speciali d'area di             
cui alla L.R. 19 agosto 1996, n. 30, la Giunta regionale e'                     
autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2002, ove                  
necessario, con proprio atto, le opportune variazioni compensative              
agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unita' previsionali           
di base e fra i relativi capitoli di spesa e all'interno delle quote            
di finanziamento di cui all'elenco "B" allegato alla presente legge,            
in deroga alle disposizioni della legge finanziaria regionale, nel              
rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.                     
2. Al fine di consentire, inoltre, l'ottimizzazione nella gestione              
degli interventi, finanziati con mezzi propri della Regione, per la             
realizzazione dei Programmi speciali d'area di cui alla L.R. 19                 
agosto 1996, n. 30, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare             
per l'esercizio finanziario 2002, ove necessario, con proprio atto,             
le opportune variazioni al bilancio di competenza e di cassa, nel               
caso in cui sia previsto uno specifico accantonamento nell'ambito del           
fondo speciale di cui al Cap. 86500 "Fondo speciale per far fronte ai           
provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese            
d'investimento" afferente alla UPB 1.7.2.3.29150, alla voce n. 3                
dell'elenco n. 5, allegato alla legge di approvazione del bilancio,             
nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio                  
stesso.                                                                         
3. A tal fine e' altresi' autorizzata l'implementazione di capitoli             
esistenti, l'istituzione e la dotazione di nuovi capitoli di spesa              
nell'ambito di unita' previsionali di base gia' istituite o di nuove            
unita' previsionali di base, esclusivamente in attuazione di leggi              
settoriali regionali vigenti e nell'ambito del limite dello specifico           
accantonamento di cui al comma 2, fermo restando il rispetto degli              
equilibri economico-finanziari del bilancio.".                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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