LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 19
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004 A NORMA DELL'ART. 30 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
I N D I C E
Art. 1 - Stato di previsione delle entrate
Art. 2 - Stato di previsione delle spese
Art. 3 - Fondi statali assegnati alla Regione
Emilia-Romagna in chiusura dell'esercizio 2001 (Partite zoppe)
Art. 4 - Fondo di riserva del bilancio di cassa
Art. 5 - Variazioni di bilancio a norma della lett. b) del
comma 2 dell'art. 31 della L.R. n. 40 del 2001 - Programmi speciali
d'area
Art. 6 - Variazioni di bilancio a norma della lett. e) del
comma 2 dell'art. 31 della L.R. n. 40 del 2001
Art. 7 - Mutui e prestiti
Art. 8 - Ricognizione residui attivi e passivi -
Approvazione Conto del Tesoriere
Art. 9 - Applicazione al bilancio di previsione
dell'avanzo definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente
Art. 10 - Assegnazione delle risorse ai fini della
gestione
Art. 11 - Bilancio pluriennale
Art. 12 - Entrata in vigore
Art. 1
Stato di previsione delle entrate
1. Nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio
finanziario 2002 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa
Tabella n. 1.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato
di previsione delle entrate risulta aumentato di Euro
3.068.056.638,52 quanto alla previsione di competenza, e aumentato di
Euro 4.569.071.096,68 quanto alla previsione di cassa.
NOTA AL TITOLO
Il testo dell'art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, concernente
Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4, e' il
seguente:
"Art. 30 - Assestamento di bilancio
1. La struttura organizzativa competente in materia di bilancio
predispone l'assestamento del bilancio che viene approvato, entro il
31 luglio di ogni anno, dal Consiglio regionale con legge. La legge
di assestamento al bilancio provvede:
a) all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi
risultanti alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il
bilancio si riferisce;
b) all'aggiornamento dell'eventuale saldo finanziario positivo o
negativo risultante all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si
riferisce e alla rideterminazione dell'ammontare dell'indebitamento
eventualmente autorizzato a copertura del saldo finanziario negativo;
c) all'aggiornamento dell'ammontare della giacenza di cassa
risultante all'inizio dell'esercizio cui il bilancio, si riferisce;
d) alle variazioni degli stanziamenti delle unita' previsionali di
base che risultino necessarie, in relazione a quanto previsto alle
lettere a), b) e c) per ristabilire l'equilibrio di bilancio secondo
quanto disposto dagli articoli 14 e 15;
e) a tutte le altre variazioni che si ritengono opportune.
2. L'approvazione dell'assestamento del bilancio non e' subordinata
alla approvazione del rendiconto generale della Regione.".