LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 18
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 2
Sviluppo del sistema informativo regionale
1. Per le attivita' inerenti lo sviluppo del sistema informativo
regionale, secondo le finalita' di cui alle Leggi regionali 19 aprile
1975, n. 24 e 26 luglio 1988, n. 30, nell'ambito dei capitoli
afferenti alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del Sistema informativo
regionale, sono apportate le seguenti modifiche alle autorizzazioni
di spesa disposte da precedenti leggi regionali:
a) Capitolo 03840 "Interventi per la formazione di una cartografia
regionale e dei sistemi informativi geografici (L.R. 19 aprile 1975,
n. 24)" Esercizio 2002: Euro 131.457,22
b) Capitolo 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (art.
17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30)" Esercizio 2002: + Euro 10.141.548,65
c) Capitolo 03917 "Contributi agli Enti locali ed altri enti e
organismi interessati per l'impianto di un sistema informativo (art.
17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30)" Esercizio 2002: - Euro 3.427.608,95.
NOTE ALL'ART. 2
Comma 1
1) La L.R. 19 aprile 1975, n. 24 concerne Formazione di una
cartografica regionale.
2) La L.R. n. 30 del 1988 e' citata alla nota all'art. 1.