LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 17
INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI INVERNALI E DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Art. 14
Entrata in vigore
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
dell'art. 31, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il
giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 1 agosto 2002 VASCO ERRANI
NOTA ALL'ART. 14
Comma 1
Il testo del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale e' il
seguente:
"Art. 31
omissis
2. Il termine per la promulgazione e la entrata in vigore di una
legge puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia
dichiarata urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo
consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario.".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri regionali Muzzarelli e
Zanichelli presentato in data 1 marzo 2002; oggetto consiliare n.
2669 (VII legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza,
approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 marzo 2002;
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 158 in data 13 marzo 2002;
- assegnato alla V Commissione consiliare permanente "Turismo Cultura
Scuola Formazione" in sede referente e in sede consultiva alle
Commissioni I "Bilancio Programmazione Affari generali" e III
"Territorio Ambiente e Trasporti".
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 5 del 6
giugno 2002, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula
del consigliere Muzzarelli;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 30 luglio 2002,
atto n. 75/2002.