REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 17

INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI INVERNALI E DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

          Art. 12                                                               
Norma transitoria                                                               
1. Fino all'approvazione del primo programma, previsto dalla presente           
legge, sono fatte salve le norme, gli impegni ed i procedimenti in              
corso, attivati in base alle disposizioni di cui alla L.R. 24 agosto            
1987, n. 26 "Interventi a favore degli impianti di risalita e delle             
stazioni sciistiche" e alla L.R. 1 febbraio 2000, n. 2 "Modifiche               
alla L.R. n. 26 del 24 agosto 1987 - Interventi a favore degli                  
impianti di risalita e delle stazioni sciistiche".                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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