LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 17
INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI INVERNALI E DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Art. 12
Norma transitoria
1. Fino all'approvazione del primo programma, previsto dalla presente
legge, sono fatte salve le norme, gli impegni ed i procedimenti in
corso, attivati in base alle disposizioni di cui alla L.R. 24 agosto
1987, n. 26 "Interventi a favore degli impianti di risalita e delle
stazioni sciistiche" e alla L.R. 1 febbraio 2000, n. 2 "Modifiche
alla L.R. n. 26 del 24 agosto 1987 - Interventi a favore degli
impianti di risalita e delle stazioni sciistiche".