REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 17

INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI INVERNALI E DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

          Art. 11                                                               
Norma finanziaria                                                               
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa              
fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio                   
regionale, di appositi capitoli da collocarsi nelle unita'                      
previsionali di base che saranno dotate delle necessarie                        
disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale di                   
bilancio ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15                 
novembre 2001, n. 40.                                                           
NOTA ALL'ART. 11                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, concernente           
Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della           
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4, e' il               
seguente:                                                                       
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti                
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a                   
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli               
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla              
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa                 
spesa.                                                                          
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative               
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli                 
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione            
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in             
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia                      
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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