LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 17
INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI INVERNALI E DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Art. 10
Misura dei contributi
1. Gli interventi sono finanziati secondo le seguenti misure:
a) per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1
dell'art. 8, contributi fino al 50 per cento della spesa ammissibile;
b) per nuovi progetti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 8:
- per gli impianti di arroccamento, contributi nella percentuale
massima del 60 per cento della spesa ammissibile, - per gli impianti
nelle aree sciistiche, che hanno valenza locale, e gli altri
interventi di razionalizzazione previsti, contributi fino al 40 per
cento della spesa ammissibile;
c) per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 8,
contributi fino al 40 per cento della spesa ammissibile. Per gli
interventi di cui alle lettere d), f), g) e h) del comma 1 dell'art.
8, contributi fino al 30 per cento della spesa ammissibile.
2. La Giunta con specifiche direttive stabilisce le modalita' ed i
termini per la presentazione delle domande, i principali requisiti di
fattibilita', i criteri di valutazione, i criteri e le modalita'
operative per l'assegnazione dei contributi e l'eventuale
riassegnazione delle risorse non impegnate.