REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 17

INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI INVERNALI E DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

          Art. 10                                                               
Misura dei contributi                                                           
1. Gli interventi sono finanziati secondo le seguenti misure:                   
a) per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1                   
dell'art. 8, contributi fino al 50 per cento della spesa ammissibile;           
b) per nuovi progetti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 8:           
- per gli impianti di arroccamento, contributi nella percentuale                
massima del 60 per cento della spesa ammissibile, - per gli impianti            
nelle aree sciistiche, che hanno valenza locale, e gli altri                    
interventi di razionalizzazione previsti, contributi fino al 40 per             
cento della spesa ammissibile;                                                  
c) per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 8,           
contributi fino al 40 per cento della spesa ammissibile. Per gli                
interventi di cui alle lettere d), f), g) e h) del comma 1 dell'art.            
8, contributi fino al 30 per cento della spesa ammissibile.                     
2. La Giunta con specifiche direttive stabilisce le modalita' ed i              
termini per la presentazione delle domande, i principali requisiti di           
fattibilita', i criteri di valutazione, i criteri e le modalita'                
operative per l'assegnazione dei contributi e l'eventuale                       
riassegnazione delle risorse non impegnate.                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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