REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 17

INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI INVERNALI E DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

          Art. 9                                                                
Soggetti beneficiari                                                            
1. I contributi regionali sono assegnati:                                       
a) ai soggetti pubblici e privati che siano proprietari degli                   
impianti o delle relative aree, ovvero gestori degli stessi o di                
impianti e attrezzature di servizio;                                            
b) alle societa' sportive purche' iscritte agli Albi regionale e/o              
provinciale dell'associazionismo di cui alla L.R. 7 marzo 1995, n. 10           
"Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo".             

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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