LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 17
INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI INVERNALI E DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Art. 9
Soggetti beneficiari
1. I contributi regionali sono assegnati:
a) ai soggetti pubblici e privati che siano proprietari degli
impianti o delle relative aree, ovvero gestori degli stessi o di
impianti e attrezzature di servizio;
b) alle societa' sportive purche' iscritte agli Albi regionale e/o
provinciale dell'associazionismo di cui alla L.R. 7 marzo 1995, n. 10
"Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo".