LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 17
INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI INVERNALI E DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Art. 8
Interventi finanziabili
1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente
legge, la Regione Emilia-Romagna concede, sulla base delle priorita'
di cui all'art. 6, contributi per:
a) sistemazioni ambientali, anche con interventi di ingegneria
naturalistica, sentieristica annessa e connessa agli impianti,
realizzazione, adeguamento e inerbimento di piste per la pratica di
discipline invernali;
b) demolizione di impianti di risalita dismessi e relativo ripristino
ambientale;
c) interventi di revisione periodica degli impianti di trasporto a
fune;
d) manutenzione straordinaria e razionalizzazione dei parcheggi e
delle vie d'accesso agli impianti, favorendo la realizzazione di
parcheggi scambiatori e sistemi di mobilita' collettiva integrati con
l'uso degli impianti;
e) realizzazione degli impianti nelle aree sciistiche: - impianti di
arroccamento, - impianti a fune, similari e le strutture
complementari ad essi, quali impianti di abduzione, invasi, reti ed
impianti per la produzione neve, a condizione che rappresentino
razionalizzazione di impianti esistenti ovvero collegamenti di
comprensorio o comunque siano organicamente inseriti nello sviluppo
di stazioni esistenti. La realizzazione degli interventi e'
ricompresa in un progetto unitario tale da produrre, nell'ambito
complessivo del territorio montano nel quale sono inseriti, i
seguenti effetti: - l'aumento dell'efficienza, della qualita' e della
sicurezza del servizio offerto, - la razionalizzione della conduzione
degli impianti, - la riduzione dell'impatto ambientale, - l'aumento
delle condizioni di sicurezza degli sciatori, - la razionalizzazione
del sistema degli impianti esistenti anche attraverso la sostituzione
o la soppressione di singoli impianti, - la realizzazione di
interventi per valorizzare anche i nuovi sport della neve (come
snowboard od altre innovazioni);
f) manutenzione ordinaria e straordinaria degli altri impianti
sportivi invernali di cui art. 3;
g) realizzazione di iniziative di collegamento tra stazioni quali:
skipass comune, gestione associata di servizi;
h) acquisto di attrezzature complementari alla fruizione turistica
invernale del territorio montano quali mezzi per il soccorso, per la
manutenzione delle piste, acquisto tecnologie informatiche;
i) realizzazione di aree per i mezzi di soccorso e per l'atterraggio
degli elicotteri.
2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono disciplinati
conformemente a quanto stabilito dalla Commissione Europea nella
procedura Aiuto di Stato n. 376. 2001 Italia.