REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 17

INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI INVERNALI E DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

          Art. 8                                                                
Interventi finanziabili                                                         
1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente                
legge, la Regione Emilia-Romagna concede, sulla base delle priorita'            
di cui all'art. 6, contributi per:                                              
a) sistemazioni ambientali, anche con interventi di ingegneria                  
naturalistica, sentieristica annessa e connessa agli impianti,                  
realizzazione, adeguamento e inerbimento di piste per la pratica di             
discipline invernali;                                                           
b) demolizione di impianti di risalita dismessi e relativo ripristino           
ambientale;                                                                     
c) interventi di revisione periodica degli impianti di trasporto a              
fune;                                                                           
d) manutenzione straordinaria e razionalizzazione dei parcheggi e               
delle vie d'accesso agli impianti, favorendo la realizzazione di                
parcheggi scambiatori e sistemi di mobilita' collettiva integrati con           
l'uso degli impianti;                                                           
e) realizzazione degli impianti nelle aree sciistiche: - impianti di            
arroccamento, - impianti a fune, similari e le strutture                        
complementari ad essi, quali impianti di abduzione, invasi, reti ed             
impianti per la produzione neve, a condizione che rappresentino                 
razionalizzazione di impianti esistenti ovvero collegamenti di                  
comprensorio o comunque siano organicamente inseriti nello sviluppo             
di stazioni esistenti. La realizzazione degli interventi e'                     
ricompresa in un progetto unitario tale da produrre, nell'ambito                
complessivo del territorio montano nel quale sono inseriti, i                   
seguenti effetti: - l'aumento dell'efficienza, della qualita' e della           
sicurezza del servizio offerto, - la razionalizzione della conduzione           
degli impianti, - la riduzione dell'impatto ambientale, - l'aumento             
delle condizioni di sicurezza degli sciatori, - la razionalizzazione            
del sistema degli impianti esistenti anche attraverso la sostituzione           
o la soppressione di singoli impianti, - la realizzazione di                    
interventi per valorizzare anche i nuovi sport della neve (come                 
snowboard od altre innovazioni);                                                
f) manutenzione ordinaria e straordinaria degli altri impianti                  
sportivi invernali di cui art. 3;                                               
g) realizzazione di iniziative di collegamento tra stazioni quali:              
skipass comune, gestione associata di servizi;                                  
h) acquisto di attrezzature complementari alla fruizione turistica              
invernale del territorio montano quali mezzi per il soccorso, per la            
manutenzione delle piste, acquisto tecnologie informatiche;                     
i) realizzazione di aree per i mezzi di soccorso e per l'atterraggio            
degli elicotteri.                                                               
2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono disciplinati               
conformemente a quanto stabilito dalla Commissione Europea nella                
procedura Aiuto di Stato n. 376. 2001 Italia.                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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