REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 17

INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI INVERNALI E DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

          Art. 7                                                                
Funzioni delle Province                                                         
1. Le Province, in attuazione del programma triennale, predispongono            
entro il mese di marzo di ogni anno il piano operativo annuale che,             
in base alle domande dei soggetti di cui all'articolo 9, formula le             
proposte alla Regione.                                                          
2. Le Province, al fine di attuare i principi della presente legge,             
oltre a definire i piani provinciali di intervento annuali,                     
predispongono piani pluriennali per assicurare il raggiungimento                
degli obiettivi di cui all'art. 2 e le riorganizzazioni delle                   
stazioni sciistiche. Eventuali allargamenti delle aree sciistiche               
sono sottoposti alle procedure previste dalla L.R. 24 marzo 2000, n.            
20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", e                 
devono essere ricompresi nel Piano territoriale di coordinamento                
provinciale (PTCP) o in eventuali sue varianti.                                 
3. Le Province, per la realizzazione degli obiettivi di cui ai commi            
1 e 2, sentono le Comunita' Montane competenti per territorio.                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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