LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 17
INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI INVERNALI E DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Art. 7
Funzioni delle Province
1. Le Province, in attuazione del programma triennale, predispongono
entro il mese di marzo di ogni anno il piano operativo annuale che,
in base alle domande dei soggetti di cui all'articolo 9, formula le
proposte alla Regione.
2. Le Province, al fine di attuare i principi della presente legge,
oltre a definire i piani provinciali di intervento annuali,
predispongono piani pluriennali per assicurare il raggiungimento
degli obiettivi di cui all'art. 2 e le riorganizzazioni delle
stazioni sciistiche. Eventuali allargamenti delle aree sciistiche
sono sottoposti alle procedure previste dalla L.R. 24 marzo 2000, n.
20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", e
devono essere ricompresi nel Piano territoriale di coordinamento
provinciale (PTCP) o in eventuali sue varianti.
3. Le Province, per la realizzazione degli obiettivi di cui ai commi
1 e 2, sentono le Comunita' Montane competenti per territorio.