REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 17

INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI INVERNALI E DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

          Art. 6                                                                
Programma regionale                                                             
1. La Giunta regionale, sentite le Province, le Comunita' Montane ed            
i Comuni interessati, adotta il programma triennale degli interventi.           
Il programma e' approvato, sentita la Commissione consiliare                    
competente, entro il mese di gennaio di ciascun triennio.                       
2. Il programma triennale individua sulla base degli interventi di              
cui all'art. 8 e nell'ambito delle risorse che saranno annualmente              
definite nella legge di approvazione del bilancio regionale:                    
a) gli interventi prioritari;                                                   
b) le caratteristiche tecnico-finanziarie dei progetti;                         
c) i criteri e le modalita' per l'assegnazione dei contributi ed i              
tempi di realizzazione.                                                         
3. Eventuali modifiche all'ordine di priorita' indicato nel programma           
triennale rese necessarie da oggettive difficolta' che attengono alla           
fattibilita' possono essere autorizzate dalla Giunta regionale                  
purche' non alterino i criteri programmatici posti alla base della              
formulazione dello stesso.                                                      
4. Per l'anno 2002 la Giunta regionale approva un piano stralcio,               
entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente            
legge, d'intesa con le Province interessate, per assicurare gli                 
investimenti necessari ed urgenti, al fine di garantire il corretto             
funzionamento delle stazioni sciistiche.                                        
5. Gli interventi contenuti nel Piano stralcio saranno finanziati               
purche' realizzati successivamente alla data di entrata in vigore               
della presente legge.                                                           
6. La Giunta regionale approva il Piano operativo annuale entro il              
mese di maggio di ogni anno.                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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