LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 17
INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI INVERNALI E DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Art. 6
Programma regionale
1. La Giunta regionale, sentite le Province, le Comunita' Montane ed
i Comuni interessati, adotta il programma triennale degli interventi.
Il programma e' approvato, sentita la Commissione consiliare
competente, entro il mese di gennaio di ciascun triennio.
2. Il programma triennale individua sulla base degli interventi di
cui all'art. 8 e nell'ambito delle risorse che saranno annualmente
definite nella legge di approvazione del bilancio regionale:
a) gli interventi prioritari;
b) le caratteristiche tecnico-finanziarie dei progetti;
c) i criteri e le modalita' per l'assegnazione dei contributi ed i
tempi di realizzazione.
3. Eventuali modifiche all'ordine di priorita' indicato nel programma
triennale rese necessarie da oggettive difficolta' che attengono alla
fattibilita' possono essere autorizzate dalla Giunta regionale
purche' non alterino i criteri programmatici posti alla base della
formulazione dello stesso.
4. Per l'anno 2002 la Giunta regionale approva un piano stralcio,
entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, d'intesa con le Province interessate, per assicurare gli
investimenti necessari ed urgenti, al fine di garantire il corretto
funzionamento delle stazioni sciistiche.
5. Gli interventi contenuti nel Piano stralcio saranno finanziati
purche' realizzati successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
6. La Giunta regionale approva il Piano operativo annuale entro il
mese di maggio di ogni anno.