LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 17
INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI INVERNALI E DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Art. 5
Formazione professionale
1. La formazione degli operatori delle stazioni sciistiche
costituisce strumento per la promozione della qualita' e
dell'efficacia degli interventi e dei servizi del sistema turistico
dell'Appennino con l'obiettivo della creazione di nuovi spazi
occupazionali.
2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di
formazione professionale, in accordo con i gestori d'impianti, con
l'ANEF, le associazioni sindacali e di categoria interessate,
promuove la formazione degli operatori delle stazioni sciistiche.
3. Alla programmazione, progettazione e realizzazione delle attivita'
formative si applicano le norme di cui alla L.R. 24 luglio 1979, n.
19 "Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle
professioni" e successive modificazioni.