REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 17

INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI INVERNALI E DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

          Art. 5                                                                
Formazione professionale                                                        
1. La formazione degli operatori delle stazioni sciistiche                      
costituisce strumento per la promozione della qualita' e                        
dell'efficacia degli interventi e dei servizi del sistema turistico             
dell'Appennino con l'obiettivo della creazione di nuovi spazi                   
occupazionali.                                                                  
2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di               
formazione professionale, in accordo con i gestori d'impianti, con              
l'ANEF, le associazioni sindacali e di categoria interessate,                   
promuove la formazione degli operatori delle stazioni sciistiche.               
3. Alla programmazione, progettazione e realizzazione delle attivita'           
formative si applicano le norme di cui alla L.R. 24 luglio 1979, n.             
19 "Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle                    
professioni" e successive modificazioni.                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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