REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 17

INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI INVERNALI E DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

          Art. 4                                                                
Sicurezza sulle piste e sugli impianti                                          
1. La sicurezza sugli impianti e sulle piste di cui all'art. 3 e'               
assicurata dai gestori degli impianti che vigilano, informandone gli            
organi competenti, sull'osservanza delle norme di cui al DM 30                  
novembre 1970 "Disposizioni per il comportamento degli sciatori che             
si servono degli impianti scioviari" e alla L.R. n. 1 del 1995.                 
2. La Giunta regionale, d'intesa con gli Enti locali, l'Associazione            
Nazionale Esercenti Funiviari (ANEF) dell'Emilia-Romagna, le altre              
associazioni degli imprenditori e delle categorie professionali o               
volontarie operanti in alto Appennino, adotta, entro centottanta                
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito           
regolamento sulla sicurezza per gli impianti sportivi invernali.                
NOTA ALL'ART. 4                                                                 
Comma 1                                                                         
La L.R. 10 gennaio 1995, n. 1 concerne Disciplina degli impianti di             
trasporto a fune, delle piste da sci e dei sistemi di produzione                
programmata della neve.                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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