LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 17
INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI INVERNALI E DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Art. 4
Sicurezza sulle piste e sugli impianti
1. La sicurezza sugli impianti e sulle piste di cui all'art. 3 e'
assicurata dai gestori degli impianti che vigilano, informandone gli
organi competenti, sull'osservanza delle norme di cui al DM 30
novembre 1970 "Disposizioni per il comportamento degli sciatori che
si servono degli impianti scioviari" e alla L.R. n. 1 del 1995.
2. La Giunta regionale, d'intesa con gli Enti locali, l'Associazione
Nazionale Esercenti Funiviari (ANEF) dell'Emilia-Romagna, le altre
associazioni degli imprenditori e delle categorie professionali o
volontarie operanti in alto Appennino, adotta, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito
regolamento sulla sicurezza per gli impianti sportivi invernali.
NOTA ALL'ART. 4
Comma 1
La L.R. 10 gennaio 1995, n. 1 concerne Disciplina degli impianti di
trasporto a fune, delle piste da sci e dei sistemi di produzione
programmata della neve.