REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 17

INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI INVERNALI E DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

          Art. 3                                                                
Impianti sportivi invernali                                                     
1. Ai fini della presente legge sono considerati impianti sportivi              
invernali:                                                                      
a) impianti di risalita, tutti gli impianti di trasporto a fune, i              
tappeti mobili, e gli altri impianti destinati al trasporto delle               
persone nelle stazioni sciistiche, come definiti dall'articolo 5                
della L.R. 10 gennaio 1995, n. 1 "Disciplina degli impianti di                  
trasporto a fune, delle piste da sci e dei sistemi di produzione                
programmata della neve";                                                        
b) aree sciistiche gestite, che sono superfici, aperte al pubblico,             
destinate alla pratica degli sport invernali quali: lo sci nelle sue            
varie discipline, la tavola da neve, di seguito denominata snowboard,           
la slitta, lo slittino. Sono altresi' aree sciistiche gestite le aree           
destinate alle attivita' ludiche dei bambini quali "baby park" e                
"asili sulla neve" ed altre attivita' sportive sulla neve;                      
c) altri impianti sportivi invernali, quali gli impianti per lo sport           
del ghiaccio.                                                                   
NOTA ALL'ART. 3                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 5 della L.R. 10 gennaio 1995, n. 1 e' il seguente:           
"Art. 1 - Definizione e classificazione delle linee funiviarie e                
degli impianti di trasporto a fune                                              
1. Sono linee funiviarie quelle costituite da uno o piu' impianti,              
eventualmente collegati in successione, in servizio pubblico per il             
trasporto di persone, di cose o misto.                                          
2. Per linee funiviarie si intendono quelle realizzate mediante                 
impianti funiviari aerei o funicolari terrestri su rotaia.                      
3. Gli impianti si distinguono in quattro categorie:                            
a) impianti di arroccamento, che consentono di raggiungere l'area               
sciabile o la stazione sciistica superando zone inadatte alla pratica           
dello sci;                                                                      
b) impianti di collegamento, che consentono il raccordo tra aree                
sciistiche attrezzate, superando zone inadatte o non destinate alla             
pratica dello sci;                                                              
c) impianti di ricircolo, che consentono allo sciatore di superare              
ripetutamente il dislivello necessario a raggiungere la partenza di             
una pista da sci in discesa;                                                    
d) impianti in funzione mista, che sommano due o piu' delle funzioni            
elencate ai punti precedenti.".                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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