REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 17

INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI INVERNALI E DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

          Art. 2                                                                
Obiettivi                                                                       
1. Gli interventi di sostegno alle stazioni invernali ed al sistema             
sciistico previsti dalla presente legge sono prevalentemente rivolti            
al conseguimento dei seguenti obiettivi:                                        
a) favorire la qualificazione ambientale e sportiva delle stazioni              
invernali e delle aree sciistiche del territorio regionale a                    
prevalente utenza locale;                                                       
b) sostenere l'ammodernamento, la razionalizzazione e l'adeguamento             
degli impianti a fune, delle altre attrezzature di trasporto e della            
produzione della neve, gli altri servizi delle stazioni sciistiche e            
dei comuni interessati al turismo invernale;                                    
c) assicurare la fruizione in sicurezza delle stazioni sciistiche e             
garantire un corretto esercizio di tutti gli sport invernali;                   
d) accrescere la capacita' turistica, durante tutto l'arco dell'anno,           
del territorio regionale appenninico;                                           
e) promuovere e qualificare gli sport invernali in ambito agonistico            
e amatoriale nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio del                     
territorio dell'Appennino emiliano-romagnolo;                                   
f) incentivare l'utilizzo di sistemi collettivi di trasporto, sia su            
ferro che su gomma, per raggiungere le stazioni sciistiche e favorire           
la realizzazione di parcheggi scambiatori e sistemi di mobilita'                
integrati con l'uso degli impianti per ridurre l'impatto della                  
mobilita' sul territorio e sull'ambiente montano;                               
g) promuovere la creazione di un nuovo indotto occupazionale, anche             
attraverso la qualificazione professionale degli operatori;                     
h) ripristinare l'ambiente attraverso lo smantellamento di impianti             
obsoleti ed inutilizzati.                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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