LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 17
INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI INVERNALI E DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Art. 2
Obiettivi
1. Gli interventi di sostegno alle stazioni invernali ed al sistema
sciistico previsti dalla presente legge sono prevalentemente rivolti
al conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) favorire la qualificazione ambientale e sportiva delle stazioni
invernali e delle aree sciistiche del territorio regionale a
prevalente utenza locale;
b) sostenere l'ammodernamento, la razionalizzazione e l'adeguamento
degli impianti a fune, delle altre attrezzature di trasporto e della
produzione della neve, gli altri servizi delle stazioni sciistiche e
dei comuni interessati al turismo invernale;
c) assicurare la fruizione in sicurezza delle stazioni sciistiche e
garantire un corretto esercizio di tutti gli sport invernali;
d) accrescere la capacita' turistica, durante tutto l'arco dell'anno,
del territorio regionale appenninico;
e) promuovere e qualificare gli sport invernali in ambito agonistico
e amatoriale nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio del
territorio dell'Appennino emiliano-romagnolo;
f) incentivare l'utilizzo di sistemi collettivi di trasporto, sia su
ferro che su gomma, per raggiungere le stazioni sciistiche e favorire
la realizzazione di parcheggi scambiatori e sistemi di mobilita'
integrati con l'uso degli impianti per ridurre l'impatto della
mobilita' sul territorio e sull'ambiente montano;
g) promuovere la creazione di un nuovo indotto occupazionale, anche
attraverso la qualificazione professionale degli operatori;
h) ripristinare l'ambiente attraverso lo smantellamento di impianti
obsoleti ed inutilizzati.