LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 17
INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI INVERNALI E DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. La presente legge disciplina gli interventi per il miglioramento
delle stazioni invernali esistenti, del sistema sciistico e degli
impianti a fune, nel contesto delle politiche regionali di promozione
turistica di tutela e di valorizzazione e ripristino delle risorse
paesaggistiche ed ambientali, di sostegno all'occupazione ed allo
sviluppo economico e sociale della montagna.
2. Alle finalita' previste dal precedente comma concorrono Regione,
Province, Comunita' Montane e Comuni attraverso la predisposizione di
specifiche previsioni programmatiche e piani operativi di intervento.