REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 17

INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI INVERNALI E DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Finalita'                                                                       
1. La presente legge disciplina gli interventi per il miglioramento             
delle stazioni invernali esistenti, del sistema sciistico e degli               
impianti a fune, nel contesto delle politiche regionali di promozione           
turistica di tutela e di valorizzazione e ripristino delle risorse              
paesaggistiche ed ambientali, di sostegno all'occupazione ed allo               
sviluppo economico e sociale della montagna.                                    
2. Alle finalita' previste dal precedente comma concorrono Regione,             
Province, Comunita' Montane e Comuni attraverso la predisposizione di           
specifiche previsioni programmatiche e piani operativi di intervento.           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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