DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2002, n. 1204
Diritto allo studio - Piano di riparto fra i Comuni delle risorse per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo (Legge 448/98; DPCM 320/99; DPCM 226/2000)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il DPCM 4 luglio 2000, n. 226 recante disposizioni per l'attuazione
dell'art. 27 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 concernente la
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni che
adempiono all'obbligo scolastico e agli studenti delle scuole medie
superiori;
- la L.R. 8 agosto 2001, n. 26 ed in particolare l'art. 7, comma 3,
in base al quale la Giunta regionale provvede al riparto dei fondi a
favore delle Province per gli interventi di cui all'art. 3;
- il decreto dirigenziale del 13 febbraio 2002 del MIUR che
stabilisce il tetto massimo della dotazione libraria necessaria per
le discipline di ciascun anno di corso della scuola secondaria di
primo grado;
rilevato:
- che con nota protocollo n. Uff.V/1805 del 2 luglio 2002 il
Ministero dell'Istruzione Universita' e Ricerca conferma per l'anno
scolastico 2002/2003 il piano di riparto tra le Regioni delle risorse
finanziarie gia' approvato con il DPCM 5 agosto 1999 n. 320 - con gli
arrotondamenti conseguenti alla conversione in Euro - e che pertanto
risulta assegnata alla Regione Emilia-Romagna la somma di Euro
3.007.249 di cui Euro 2.181.264 per gli alunni che adempiono
l'obbligo scolastico ed Euro 825.985 per gli alunni della scuola
secondaria superiore;
- che le risorse vengono erogate alle Regioni all'atto della
trasmissione al Ministero dell'Interno dei piani di riparto fra i
Comuni entro il termine del 15 luglio p.v., cosi' come disposto
dall'art. 1, comma d) del DPCM n. 226 del 4/7/2000;
- che essendo disponibili i dati relativi al numero di studenti che
hanno usufruito del provvedimento nell'anno scolastico 2001/2002 in
applicazione del DPCM 320/99 e successive modifiche, nonche' dei
criteri di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 300 del
18 dicembre 2001, e' possibile predisporre su tale base il piano
regionale di riparto per l'anno scolastico 2002/2003, soggetto ad una
ulteriore definizione successivamente alla trasmissione a consuntivo
dei dati relativi alle domande effettivamente accolte;
considerato:
- che al fine di coordinare e rendere quanto piu' rapido possibile
l'espletamento delle procedure di competenza delle Province, dei
Comuni e delle scuole si rende opportuno fissare al 15 ottobre 2002
il termine per la presentazione delle domande compilate sull'apposito
modello concertato con l'apposito gruppo interistituzionale
costituito con determina del DG Cultura Formazione e Lavoro n. 12532
del 19/11/2001;
- che per un pieno ed equo conseguimento degli obiettivi oggetto
delle norme in applicazione si rende altresi' necessario stabilire
che l'importo del beneficio non possa superare il costo della
dotazione di testi della classe frequentata, previsto per l'anno
scolastico 2002/2003 con il Decreto Dirigenziale del 13 febbraio 2002
del MIUR, nonche' il costo effettivamente sostenuto, qualora
inferiore;
- che le quote di risorse destinate agli alunni della scuola
dell'obbligo e delle scuole secondarie superiori possano essere
utilizzate secondo il fabbisogno effettivo e percio' a reciproca
integrazione;ritenuto di procedere all'approvazione del piano di
riparto fra i Comuni, delle risorse destinate alla fornitura gratuita
o semigratuita dei libri di testo, al fine di trasmettere il piano
stesso al Ministero dell'Interno entro il termine del 15/07/2002;
richiamati altresi' l'art. 37, quarto comma, della LR 43/01 e la
propria delibera n. 2774 del 10 dicembre 2001, con la quale sono
state fissate le direttive sulle modalita' di espressione dei pareri
di regolarita' amministrativa e contabile da parte della dirigenza
regionale;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale "Cultura,
Formazione e Lavoro", dott.ssa Cristina Balboni, in merito alla
legittimita' del presente atto;
- del parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio
"Politiche per l'istruzione e per l'integrazione dei sistemi
formativi", dott.ssa Cristina Bertelli, in merito alla regolarita'
tecnica del presente atto;
ai sensi della predetta legge e deliberazione;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare il piano di riparto fra i Comuni delle risorse
assegnate alla Regione Emilia-Romagna secondo la tabella allegata A)
al DPCM 320/99, confermata - con gli arrotondamenti conseguenti alla
conversione in Euro - per l'anno scolastico 2002/2003 con nota del
Ministero dell'Istruzione Universita' e Ricerca protocollo n.
Uff.V/1805 del 2 luglio 2002, riportato nel quadro allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, soggetta
ad una ulteriore definizione successivamente alla trasmissione a
consuntivo dei dati relativi alle domande accolte;
2) di dare atto che si provvedera' con apposito provvedimento ad
apportare le conseguenti variazioni al Bilancio regionale per
l'esercizio finanziario 2002 sia nello stato di previsione delle
entrate sia in quello delle spese ai sensi dell'art. 11 della L.R. 28
dicembre 2001, n. 50;
3) di stabilire che la misura massima del beneficio erogabile e'
determinata nel costo della dotazione di testi della classe
frequentata entro i limiti stabiliti per l'anno scolastico 2002/2003
dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca;
4) di stabilire che le quote assegnate per gli alunni della scuola
media inferiore e delle scuole secondarie superiori possono essere
utilizzate a reciproca integrazione in relazione al numero effettivo
degli aventi diritto al beneficio;
5) di stabilire che per le domande relative agli alunni di scuole
dell'Emilia-Romagna residenti in regioni che erogano il beneficio
secondo il criterio "della scuola frequentata", competente
all'erogazione del beneficio e' il Comune sul cui territorio si trova
la scuola frequentata dallo studente; qualora poi il richiedente
risieda in una regione, diversa dalla Regione Emilia- Romagna, che
applichi il criterio della residenza, il Comune, nel cui territorio
si trova la scuola frequentata, dovra' trasmettere la domanda al
Comune di residenza ed in copia, per conoscenza, alla Regione di
residenza;
6) di dare atto che all'assunzione degli impegni di spesa e alla
liquidazione ed erogazione alle Province provvedera' successivamente
alla trasmissione dei dati a consuntivo, con propri atti formali il
Dirigente competente per materia;
7) di fissare al 15 ottobre 2002 il termine definitivo per la
presentazione alle scuole delle domande di ottenimento del beneficio;
8) di stabilire che i Comuni possono richiedere a un campione non
inferiore al 5% l'esibizione di ogni documentazione comprovante
quanto autocertificato;
9) di trasmettere il presente atto deliberativo al Ministero
dell'Interno ai sensi e per gli effetti dei DPCM richiamati in
premessa;
10) di disporre l'integrale pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
(segue allegato fotografato)