REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2002, n. 1147

VIA relativa al progetto di impianti di trattamento gas in area pozzo Misano 2 presa d'atto determinazioni della Conferenza di Servizi (Tit. III L.R. 18/5/1999, n. 9 successive modificazioni e integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.            
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed                    
integrazioni, sul progetto relativo ad impianti di trattamento gas da           
realizzarsi in area pozzo "Misano 2" all'interno della concessione di           
coltivazione idrocarburi liquidi e gassosi denominata "Misano                   
Adriatico", presentato da Petren S.r.l., poiche' il progetto, secondo           
gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il 25 giugno           
2002, e' nel complesso ambientalmente compatibile;                              
b) di ritenere, quindi, possibile realizzare l'intervento di cui al             
punto a) a condizione siano rispettate le prescrizioni indicate al              
punto 3.C del rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che              
costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della                  
presente deliberazione, di seguito sinteticamente riportate:                    
1)  Petren S.r.l. dovra' effettuare il monitoraggio della subsidenza            
indotta prendendo a riferimento la rete regionale di controllo della            
subsidenza, comprensiva della rete costiera, istituita nel 2000;                
2) Per l'impianto termico avente: Potenzialita': MW 0,581; Portata              
emissione: Nm3/h 935; Durata emissione: h/g 8; Altezza emissione: m.            
3; Diametro camino: m. 0,15 (6 pollici); Combustibile utilizzato: gas           
metano. La ditta dovra' provvedere affinche' l'impianto di                      
riscaldamento gas, una volta a regime, rispetti i seguenti limiti               
all'emissione: Ossidi di azoto (NOx): 350 mg/Nm3; Ossidi di Zolfo               
(SO2): 35 mg/Nm3; Ossido di carbonio (CO): 100 mg/Nm3; Materiale                
particellare: 5 mg/Nm3; I suddetti limiti si considerano rispettati             
per un corretto funzionamento dell'impianto, per cui la ditta dovra'            
verificare l'efficienza e l'idoneita' alle vigenti normative tecniche           
dell'impianto termico, tramite tecnico competente, con cadenza                  
annuale. Tali controlli, opportunamente documentati, dovranno essere            
annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura              
dell'Arpa, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione             
dei competenti organi di controllo. La ditta e' tenuta a dare                   
comunicazione dell'avvio all'esercizio dell'attivita' alla Provincia            
di Rimini compilando l'apposito modulo "C" predisposto dalla                    
Provincia stessa, allegando fotocopia di un documento di identita'              
del legale rappresentante;                                                      
3)  Petren S.r.l. dovra' provvedere, una volta a regime l'impianto,             
ad effettuare rilievi fonometrici presso le abitazioni piu' prossime,           
al fine di constatare il rispetto dei limiti previsti dalla                     
zonizzazione acustica del Comune di Misano Adriatico, e predisporre             
eventualmente le opere di bonifica necessarie; i risultati di detti             
rilievi, e le eventuali conseguenti opere di mitigazione dovranno               
essere sottoposti alla validazione dell'ARPA competente                         
territorialmente; i limiti di legge dovranno essere comunque                    
rispettati anche a seguito di ogni modifica apportata al processo               
produttivo;c) di dare atto che il parere della Provincia di Rimini,             
espresso ai sensi dell'art. 18, comma 6, della L.R. 18 maggio 1999,             
n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, e' contenuto all'interno           
del "Rapporto" di cui al punto 3.7:                                             
d) di dare atto che lo stesso parere di cui all' art. 18, comma 6,              
della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed                       
integrazioni, del Comune di Misano Adriatico, non intervenuto alla              
seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, si intende positivo ai           
sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;              
e) di dare atto che non e' necessaria l'autorizzazione alla                     
costruzione di nuovo impianto con emissioni in atmosfera, prevista              
dal DPR 24 maggio 1988, n. 203, in quanto l'attivita' in esame                  
rientra tra quelle ad inquinamento poco significativo ai sensi del              
DPR 25 luglio 1991;                                                             
f) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18                
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della           
presente deliberazione alla societa' proponente Petren S.r.l.;                  
g) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18                
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per                   
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,            
copia della presente deliberazione al Ministero Industria, Commercio            
ed Artigianato - Direzione generale dell'Energia e delle Risorse                
minerarie - UNMIG; alla Provincia di Rimini; allo Sportello Unico per           
le attivita' produttive del Comune di Misano Adriatico; al Servizio             
Energia della Regione Emilia-Romagna; all'ARPA sezione provinciale di           
Rimini;                                                                         
h) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18                
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, e per                 
consentire l'esercizio delle facolta' previste dall'art. 14-ter,                
comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, copia della presente                  
deliberazione al Comune di Misano Adriatico;                                    
i) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 18 maggio           
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, che la presente              
valutazione di impatto ambientale ha la stessa efficacia temporale              
della concessione di coltivazione idrocarburi liquidi e gassosi                 
denominata "Misano Adriatico", conferita con decreto del Ministero              
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;                               
j) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione            
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio            
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente                  
partito di deliberazione.                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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