DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 giugno 2002, n. 1081
Modalita' di accesso ai contributi di cui all'art. 10 della L.R. 10/95 e modificazioni per l'anno 2002
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto l'art. 10 della L.R. 7 marzo 1995 n. 10 "Norme per la
promozione e la valorizzazione dell'associazionismo" e successive
modificazioni, a norma del quale la Regione assegna contributi alle
Province che, nell'ambito delle loro funzioni di programmazione,
promozione e coordinamento, presentano piani di intervento a favore
delle iniziative di rilevanza locale organizzate dalle associazioni
di cui all'art. 12 della L.R. 10/95 come modificato dall'art. 194
della L.R. 3/99;
preso atto che, a tal fine, nel Bilancio regionale per l'anno
finanziario 2002 approvato con L.R. 28 dicembre 2001, n. 50 si e'
provveduto a dotare il Cap. 57707, afferente all'UPB 1.5.2.2.20120,
di uno stanziamento di Euro 154.937,07, che potra' essere modificato
ai sensi dell'art. 31 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40;
ritenuto:
- di dover provvedere alla definizione delle modalita' di accesso ai
contributi di cui trattasi riportate nell'Allegato A parte integrante
del presente atto deliberativo;
- di stabilire che l'intervento regionale a sostegno dei piani
provinciali debba essere contenuto entro il 50% delle spese
ammissibili a contributo previste dai piani stessi e che per ciascun
piano l'ammontare del contributo regionale non debba comunque
risultare percentualmente superiore rispetto al contributo a carico
della Provincia;
dato atto ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 37 della
L.R. 43/01 e dalla propria deliberazione n. 2774 del 10 dicembre
2001:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
"Pianificazione e Sviluppo dei servizi sociali e socio-sanitari"
dott. Graziano Giorgi in merito alla regolarita' tecnica della
presente deliberazione;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale "Sanita' e
Politiche sociali" dott. Franco Rossi in merito alla legittimita'
della presente deliberazione;
- del parere favorevole di regolarita' contabile espresso dalla
Responsabile del Servizio "Bilancio - Risorse finanziarie" dott.ssa
Amina Curti;
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali, Immigrazione,
Progetto giovani, Cooperazione internazionale Gialuca Borghi;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare l'Allegato A che forma parte integrante della
presente deliberazione, concernente la definizione delle modalita' di
accesso ai contributi di cui all'art. 10 della L.R. 10/95 e
successive modificazioni, per l'anno 2002;
2) di dare atto che:
a) le modalita' di cui al suddetto Allegato A rimarranno invariate
anche nell'ipotesi di una eventuale modificazione dello stanziamento
del Cap. 57707, afferente all'UPB 1.5.2.2.20120 "Valorizzazione del
volontariato e dell'associazionismo sociale", del bilancio regionale
per l'anno corrente;
b) con successiva deliberazione della Giunta regionale si provvedera'
all'individuazione dei piani provinciali ammessi a contributo,
all'assegnazione e concessione dei contributi stessi e, ricorrendone
le condizioni previste dalla L.R. 40/01, all'assunzione del relativo
impegno di spesa con imputazione al Capitolo n. 57707 "Contributi
alle Province per la realizzazione dei piani di intervento a favore
delle iniziative organizzate dalle associazioni iscritte all'Albo
regionale (art. 10, L.R. 7 marzo 1995, n. 10 e successive modifiche)"
del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 che
presenta la necessaria disponibilita', attualmente pari a Euro
154.937,07;
c) di dare atto, inoltre, che alla liquidazione ed all'emissione
della richiesta dei titoli di pagamento a favore dei beneficiari
individuati cosi' come previsto al punto precedente, provvedera' con
propri atti formali in applicazione della normativa regionale
vigente, il Dirigente competente per materia con le modalita'
indicate al punto 9 "Erogazione dei contributi" dell'Allegato A;
d) di dare atto infine che la presente deliberazione sara' trasmessa
alle Amministrazioni provinciali del territorio e pubblicata nel
Bollettino Ufficiale regionale.
ALLEGATO A
Modalita' di accesso ai contributi di cui all'art. 10 della L.R.
10/95 e successive modificazioni per l'anno 2002
1) Premessa
I contributi di cui all'art. 10 della L.R. 7 marzo 1995, n. 10 e
successive modificazioni sono finalizzati ad incentivare l'adozione e
la realizzazione di piani provinciali volti - in toto o in parte - a
sostenere le iniziative di rilevanza locale promosse, o condivise,
dalle associazioni di cui all'art. 12 della citata legge regionale,
riguardanti le strutture organizzative delle stesse associazioni e,
piu' in generale, il rafforzamento dell'associazionismo sociale.
I contributi di cui sopra non riguardano quindi le attivita'
specifiche svolte dalle associazioni in attuazione delle proprie
finalita' statutarie.
2) Soggetti destinatari
Soggetti destinatari dei contributi in oggetto sono le Province
dell'Emilia-Romagna.
3) Piani di intervento provinciali
Le Amministrazioni provinciali adotteranno ogni iniziativa utile
affinche' le associazioni del rispettivo territorio di cui al
paragrafo 1 vengano messe a conoscenza dell'opportunita' offerta dal
presente bando, e possano quindi presentare le iniziative per le
quali intendono richiedere il sostegno dell'Amministrazione
provinciale e della Regione Emilia-Romagna.
Tali iniziative dovranno essere ricondotte da ogni Amministrazione
provinciale nell'ambito di un singolo piano complessivo ed organico
di riferimento che non potra', ovviamente, essere costituito dalla
sommatoria di singole iniziative scollegate fra loro.
Per essere ammesso a fruire degli interventi regionali in argomento,
il piano provinciale dovra' essere formalizzato con atto dell'organo
competente ed indicare:
a) se il piano e' proposto dall'Amministrazione provinciale, ovvero
da associazioni iscritte. Nel primo caso dovranno essere precisate le
modalita' con cui l'associazionismo locale ha espresso la propria
adesione al piano provinciale; nel secondo, dovranno essere indicate
le associazioni promotrici e le modalita' con cui le proposte sono
state portate a conoscenza dell'associazionismo locale;
b) obiettivi, contenuti concreti e tempi di realizzazione del piano;
c) i compiti specifici assunti rispettivamente dalle associazioni
iscritte e dall'Amministrazione provinciale per la realizzazione
degli obiettivi;
d) il costo degli interventi programmati e le relative modalita' di
finanziamento (che potranno prevedere, oltre all'intervento
dell'Amministrazione provinciale, anche l'intervento di altri
soggetti, ivi comprese le stesse associazioni interessate). Qualora
il piano preveda, oltre alle iniziative di sostegno di cui all'ultimo
comma del paragrafo 1), anche iniziative di sostegno alle attivita'
specifiche svolte dalle associazioni in attuazione delle proprie
finalita' istitutive, i rispettivi costi dovranno essere esposti
separatamente, onde consentire alla Regione di individuare il costo
degli interventi provinciali ammissibili a contributo.
Sono ammissibili a contributo piani formalizzati in data successiva
all'1 gennaio 2002; nell'ipotesi di piani formalizzati prima della
pubblicazione del presente bando, gli elementi di cui alle lettere b)
e c) potranno risultare anche da atti o dichiarazioni integrative.
Non sono ammissibili a contributo i piani che prevedono interventi
delle Amministrazioni provinciali consistenti esclusivamente in
erogazioni economiche a favore di associazioni.
4) Interventi provinciali ammissibili a contributo
Stanti le finalita' della L.R. 10/95 come piu' sopra specificate, gli
interventi provinciali ammissibili a contributo possono riguardare, a
titolo esemplificativo:
- la formazione-aggiornamento dei dirigenti non riguardanti le
attivita' specifiche (sociali, sportive, culturali) attuate dalle
associazioni, nonche' la formazione-aggiornamento degli addetti ad
attivita' amministrativo-contabili e degli operatori della
comunicazione associativa;
- la divulgazione della conoscenza delle attivita' svolte dalle
associazioni finalizzata alla presa di coscienza del significato e
dell'opportunita' dell'operare associativo;
- l'interscambio informativo ed il raccordo fra le associazioni del
territorio provinciale, nonche' fra le stesse associazioni e le
istituzioni pubbliche del territorio;
- la messa a disposizione di servizi o attrezzature di supporto alle
strutture organizzative delle associazioni o alle loro attivita'
(esclusi servizi e attrezzature direttamente connessi alle attivita'
specifiche fornite dalle associazioni ai singoli associati o
fruitori).
Sono ammissibili a contributo anche piani che prevedano iniziative
rivolte alla generalita' delle associazioni del territorio e fruibili
quindi anche da associazioni non iscritte, fermo restando l'esclusivo
coinvolgimento, nella fase di predisposizione dei piani, delle
associazioni iscritte.
5) Criteri di priorita'
Sono da considerarsi prioritari i piani che prevedono:
a) iniziative rivolte a zone del territorio regionale svantaggiate
per condizioni geografiche, demografiche o socio-economiche, in cui
il sostegno dell'associazionismo locale puo' assumere un ruolo
particolarmente significativo e trainante;
b) iniziative a supporto dei servizi strutturati che i livelli
provinciali delle associazioni forniscono alle associazioni di base;
c) iniziative fruibili dalla generalita' delle associazioni locali
ed, in particolare, dalle associazioni non riconducibili a piu' ampie
strutture organizzative;
d) iniziative rivolte ad associazioni iscritte operanti in settori in
cui il fenomeno associativo stenta ad affermarsi per difficolta'
organizzative e/o complessita' delle problematiche;
e) iniziative di natura fortemente innovativa, concretamente fruibili
e rispondenti ad esigenze reali delle associazioni presenti nel
territorio provinciale.
6) Spese non ammissibili a contributo
In ragione della natura incentivante dell'intervento regionale e
dell'entita' delle risorse disponibili, non sono ammissibili a
contributo spese di acquisto e/o ristrutturazione di strutture
immobiliari e dei relativi arredi. Non sono inoltre ammissibili:
a) le spese riguardanti interventi rivolti direttamente ad
associazioni non iscritte;
b) gli interventi consistenti in erogazioni economiche a favore di
associazioni;
c) le spese figurative riguardanti l'utilizzazione di risorse di
qualunque tipo (servizi, attrezzature, attivita' personali ecc.) non
comportante maggiori costi o minori introiti a carico del soggetto
che gestisce il piano o del soggetto che gestisce il singolo progetto
o iniziativa facente parte del piano.
7) Termini
I piani provinciali debbono pervenire entro il 27 settembre 2002.
I piani inoltrati per posta sono considerati presentati in tempo
utile qualora il timbro postale rechi una data non successiva al 27
settembre 2002.
8) Ammontare del contributo
L'ammontare del contributo regionale non potra' eccedere il 50% della
somma delle spese ammissibili a contributo previste dal piano
provinciale.
L'ammontare del contributo previsto a carico della Regione per la
realizzazione di ogni piano non potra' comunque essere
percentualmente superiore rispetto a quello previsto a carico della
Provincia.
9) Erogazione dei contributi
L'erogazione dei contributi avverra' in un'unica soluzione dietro
presentazione, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di
comunicazione dell'avvenuta assegnazione, di dichiarazione
dell'Amministrazione provinciale attestante l'avvenuto avvio del
piano ammesso a contributo, ovvero di iniziative facenti parte del
piano stesso, e l'avvenuta assunzione nel bilancio provinciale
dell'impegno per la quota di spesa rimasta a carico della Provincia.
10) Rendicontazione finale
Entro il termine di un anno dall'avvenuta erogazione del contributo
regionale, le Amministrazioni provinciali assegnatarie dovranno far
pervenire comunicazione circa l'avvenuta attuazione del piano ammesso
a contributo, i costi complessivi sostenuti (con l'evidenziazione del
costo riferito alle iniziative ammesse a contributo) ed i risultati
quantitativi e qualitativi raggiunti.
Rispetto al costo complessivo del piano, l'incidenza percentuale
delle spese figurative rimaste a carico delle Amministrazioni
provinciali non puo' superare l'incidenza risultante dal preventivo.
Nell'ipotesi in cui l'ammontare delle spese ammissibili
effettivamente sostenute dall'Amministrazione provinciale per la
realizzazione delle iniziative ammesse a contributo risultasse
inferiore alle spese previste ritenute ammissibili, nel rispetto
comunque delle condizioni e dei limiti di cui al paragrafo 8, la
Regione si riserva di procedere al recupero della quota proporzionale
di contributo erogata in eccedenza.