LEGGE REGIONALE 15 luglio 2002, n. 16
NORME PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI STORICO-ARTISTICI E LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 14
Abrogazioni
1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 12, la L.R. 16 febbraio 1989,
n. 6 e' abrogata.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 15 luglio 2002 VASCO ERRANI
NOTA ALL'ART. 14
Comma 1
La L.R. n. 6 del 1989 e' citata alla nota all'art. 12.
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 301 del 25 febbraio 2002; oggetto consiliare n. 2671 (VII
legislatura);
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 157 in data 11 marzo 2002;
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Territorio
Ambiente Trasporti" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 16 del 23
maggio 2002, con relazione scritta del consigliere Cotti;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 10 luglio 2002,
atto n. 72/2002.