REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2002, n. 16

NORME PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI STORICO-ARTISTICI E LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO

                  TITOLO IV                                                     
          DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                                     
          Art. 13                                                               
Norma finanziaria                                                               
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa             
fronte con i fondi stanziati nelle unita' previsionali di base e                
relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le                   
eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con                      
l'istituzione di apposite unita' previsionali di base e relativi                
capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilita' ai                
sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n.           
40.                                                                             
NOTA ALL'ART. 13                                                                
Comma 1                                                                         
Il Testo dell'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 concernente            
Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della           
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4, e' il               
seguente:                                                                       
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti                
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a                   
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli               
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla              
legge di' bilancio la determinazione dell'entita' della relativa                
spesa.                                                                          
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative               
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli                 
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione            
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in             
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia                      
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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