LEGGE REGIONALE 15 luglio 2002, n. 16
NORME PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI STORICO-ARTISTICI E LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 12
Norme transitorie
1. I procedimenti di concessione dei contributi di cui alla L.R. 16
febbraio 1989, n. 6 recante "Provvedimenti per il recupero edilizio,
urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici", che risultano
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
conclusi e attuati secondo quanto disposto dalla medesima Legge n. 6
del 1989.
2. Ai fini del presente articolo, il procedimento di concessione dei
contributi si intende avviato:
a) per gli interventi di restauro e risanamento conservativo inclusi
nei programmi di ripartizione dei contributi, deliberati dal
Consiglio regionale in data antecedente all'entrata in vigore della
presente legge;
b) per gli studi di fattibilita' e i piani di recupero, per i quali i
Comuni abbiano deliberato l'affidamento degli incarichi professionali
in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, a
condizione che i suddetti provvedimenti comunali, corredati dalla
documentazione prescritta, pervengano alla Regione entro il termine
perentorio di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.
NOTA ALL'ART. 12
Comma 1
La L.R. 16 febbraio 1989, n. 6 concerne Provvedimenti per il recupero
edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici.