REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2002, n. 16

NORME PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI STORICO-ARTISTICI E LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO

               TITOLO III                                                       
         INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE                                          
         DI OPERE INCONGRUE                                                     
          Art. 11                                                               
Contributi regionali                                                            
1. Possono accedere ai contributi regionali per l'eliminazione delle            
opere incongrue i Comuni che abbiano adottato o approvato lo                    
strumento urbanistico contenente l'individuazione delle opere                   
incongrue e le previsioni degli interventi di ripristino, di cui ai             
commi 4 e 9 dell'art. 10, in data antecedente all'emanazione del                
bando attuativo del programma regionale.                                        
2. I Comuni provvedono a presentare alla Giunta regionale copia dello           
strumento urbanistico, corredato da uno studio di fattibilita'                  
predisposto ai sensi dell'art. 5, ovvero da copia del POC o del piano           
particolareggiato adottato o approvato, secondo quanto disposto dai             
commi 5 e 9 dell'art. 10.                                                       
3. I contributi regionali sono destinati a finanziare:                          
a) l'acquisizione delle opere incongrue e delle aree oggetto di                 
ripristino ovvero l'indennita' di esproprio e le spese delle                    
procedure espropriative;                                                        
b) la realizzazione degli interventi di ripristino, ivi comprese le             
spese di progettazione.                                                         
4. L'erogazione del contributo e' subordinata all'avvenuta                      
conclusione dell'iter approvativo degli strumenti di cui ai commi 1 e           
2, entro il termine perentorio definito dal piano attuativo.                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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