LEGGE REGIONALE 15 luglio 2002, n. 16
NORME PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI STORICO-ARTISTICI E LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO
TITOLO III
INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE
DI OPERE INCONGRUE
Art. 11
Contributi regionali
1. Possono accedere ai contributi regionali per l'eliminazione delle
opere incongrue i Comuni che abbiano adottato o approvato lo
strumento urbanistico contenente l'individuazione delle opere
incongrue e le previsioni degli interventi di ripristino, di cui ai
commi 4 e 9 dell'art. 10, in data antecedente all'emanazione del
bando attuativo del programma regionale.
2. I Comuni provvedono a presentare alla Giunta regionale copia dello
strumento urbanistico, corredato da uno studio di fattibilita'
predisposto ai sensi dell'art. 5, ovvero da copia del POC o del piano
particolareggiato adottato o approvato, secondo quanto disposto dai
commi 5 e 9 dell'art. 10.
3. I contributi regionali sono destinati a finanziare:
a) l'acquisizione delle opere incongrue e delle aree oggetto di
ripristino ovvero l'indennita' di esproprio e le spese delle
procedure espropriative;
b) la realizzazione degli interventi di ripristino, ivi comprese le
spese di progettazione.
4. L'erogazione del contributo e' subordinata all'avvenuta
conclusione dell'iter approvativo degli strumenti di cui ai commi 1 e
2, entro il termine perentorio definito dal piano attuativo.