REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2002, n. 16

NORME PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI STORICO-ARTISTICI E LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO

               TITOLO III                                                       
         INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE                                          
         DI OPERE INCONGRUE                                                     
          Art. 10                                                               
Opere incongrue, progetti di ripristino                                         
e interventi di riqualificazione del paesaggio                                  
1. Ai fini della presente legge si definiscono opere incongrue le               
costruzioni e gli esiti di interventi di trasformazione del                     
territorio che per impatto visivo, per dimensioni planivolumetriche o           
per caratteristiche tipologiche e funzionali, alterano in modo                  
permanente l'identita' storica, culturale o paesaggistica dei luoghi.           
2. Non rientrano nella nozione di opere incongrue gli immobili                  
costruiti in violazione di norme di legge o di prescrizioni di                  
strumenti di pianificazione territoriali e urbanistici ovvero                   
realizzate in assenza o in difformita' dai titoli abilitativi, per i            
quali trova applicazione la disciplina in materia di opere abusive.             
3. La Regione definisce con atto di indirizzo e coordinamento di cui            
al comma 1 dell'art. 16 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, recante                
"Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", ulteriori            
elementi che connotano le opere incongrue e i criteri generali per la           
loro individuazione.                                                            
4. Il Comune, nell'ambito del Piano strutturale comunale (PSC), puo'            
individuare le opere incongrue presenti nel proprio territorio,                 
definendo gli obiettivi di qualificazione del territorio che con la             
eliminazione totale o parziale delle stesse si intendono realizzare e           
gli indirizzi e direttive in merito agli interventi da attuare.                 
5. Il Comune, con il Piano operativo comunale (POC), disciplina gli             
interventi di trasformazione da realizzare per l'eliminazione totale            
o parziale delle opere incongrue e per il ripristino e la                       
riqualificazione paesaggistica, architettonica o ambientale del                 
luogo, in conformita' alle previsioni del PSC.                                  
6. Ai fini di cui al comma 5, il Comune attiva prioritariamente una             
procedura negoziale con i soggetti proprietari degli immobili,                  
secondo le modalita' previste dall'art. 18 della L.R. n. 20 del 2000,           
e puo' promuovere la partecipazione di soggetti interessati                     
all'attuazione dell'intervento di ripristino, attraverso un                     
procedimento ad evidenza pubblica.                                              
7. La deliberazione di approvazione del POC di cui al comma 5,                  
determina la sottoposizione delle opere incongrue e delle aree                  
oggetto di ripristino a vincolo preordinato all'esproprio e comporta            
la dichiarazione di pubblica utilita' degli interventi ivi indicati.            
8. Fuori dai casi di cui al comma 6, il Comune per dare attuazione              
alle previsioni del POC, provvede all'approvazione e alla                       
realizzazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla legge per           
le opere pubbliche comunali e, qualora non abbia acquisito la                   
proprieta' degli immobili, avvia la fase di emanazione del decreto di           
esproprio, secondo la normativa vigente.                                        
9. In via transitoria, nei Comuni dotati di strumenti urbanistici               
approvati ai sensi della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, recante "Tutela           
e uso del territorio" e successive modificazioni ed integrazioni,               
l'individuazione delle opere incongrue e' attuata, anche attraverso             
apposita variante, nei casi e limiti definiti dagli artt. 41 e 42               
della L.R. n. 20 del 2000, e gli interventi di ripristino sono                  
soggetti a piano particolareggiato di iniziativa pubblica.                      
10. L'individuazione di opere incongrue puo' essere operata anche               
attraverso un accordo di programma promosso dalla Regione, dalla                
Provincia o dal Comune.                                                         
NOTE ALL'ART. 10                                                                
Comma 3                                                                         
1) Il testo del comma 1 dell'art. 16 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20            
e' il seguente:                                                                 
"Art. 16 - Atti di indirizzo e coordinamento                                    
1. Per assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo delle attivita'            
di pianificazione territoriale e urbanistica, la Regione adotta: atti           
di indirizzo e coordinamento delle funzioni pianificatorie delle                
Province e dei Comuni; atti di coordinamento tecnico; direttive                 
relative all'esercizio delle funzioni delegate.                                 
omissis".                                                                       
Comma 6                                                                         
2) Il testo dell'art. 18 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20, concernente            
Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio, e' il                  
seguente:                                                                       
"Art. 18 - Accordi con i privati                                                
1. Gli Enti locali possono concludere accordi con soggetti privati              
per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative             
di rilevante interesse per la comunita' locale, al fine di                      
determinare talune previsioni del contenuto discrezionale degli atti            
di pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto della                
legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza                     
pregiudizio dei diritti dei terzi.                                              
2. La scelta di pianificazione definita con l'accordo deve essere               
motivata, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3.                      
3. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di                    
pianificazione cui accede ed e' soggetto alle medesime forme di                 
pubblicita' e di partecipazione. L'accordo e' recepito con la                   
delibera di adozione dello strumento ed e' condizionato alla conferma           
delle sue previsioni nel piano approvato.                                       
4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano                     
applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'art.             
11 della Legge 241/90.".                                                        
Comma 9                                                                         
3) Il testo degli articoli 41 e 42 della L.R. n. 20 del 2000, citata            
alla nota 2) al presente articolo, e' il seguente:                              
"Art. 41 - Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e loro                
modificazioni                                                                   
1. Fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC in conformita'              
alla presente legge, i Comuni danno attuazione alle previsioni                  
contenute nei vigenti piani regolatori generali.                                
2. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino                           
all'approvazione del PSC, del RUE e del POC, possono essere adottati            
e approvati i seguenti strumenti urbanistici secondo le disposizioni            
previste dalla legislazione nazionale e da quella regionale                     
previgente:                                                                     
a) i piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche in            
variante, di cui all'art. 3 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46;                  
b) le varianti al PRG di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 15 della L.R. 7           
dicembre 1978, n. 47;                                                           
c) le varianti al PRG previste da atti di programmazione negoziata;             
d) i programmi pluriennali di attuazione;                                       
e) le varianti specifiche di recepimento delle previsioni dei piani             
sovraordinati.                                                                  
3. Fino all'approvazione del P.S.C., del R.U.E. e del P.O.C. i Comuni           
possono inoltre adottare ed approvare, con le procedure previste dai            
commi 4 e 5 del previgente art. 15 della L.R. n. 47 del 1978,                   
varianti al P.R.G. necessarie per la localizzazione di sedi,                    
attrezzature e presidi delle forze dell'ordine o della polizia                  
municipale nonche' per la realizzazione degli interventi diretti a              
garantire la sicurezza dei cittadini e l'ordine pubblico, definiti              
dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.                  
4. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge,               
possono essere altresi' adottate e approvate, con le procedure                  
previste dalla legislazione previgente, varianti specifiche ai PRG,             
approvati dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 6 del 1995, purche'            
conformi ai piani sovraordinati ed alla disciplina sui contenuti                
della pianificazione stabilita dalla presente legge. Nel rispetto dei           
termini di cui al comma 4 dell'art. 43 e comunque non oltre tre anni            
dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere sia                 
adottate che approvate entro tale termine, con le procedure previste            
dalla legislazione previgente, varianti specifiche tali da non                  
introdurre modifiche sostanziali alle scelte di Piano e che prevedono           
limitati incrementi relativi a nuovi e motivati fabbisogni della                
capacita' insediativa e delle zone omogenee D previsti dal piano                
vigente, al PRG approvati prima della L.R. n. 6 del 1995. Dette                 
varianti devono essere conformi ai piani sovraordinati e alla                   
disciplina sui contenuti della pianificazione stabilita dalla                   
presente legge. I piani aziendali previsti per le zone agricole nei             
PRG formati ai sensi della L.R. n. 47 del 1978, sono approvati si               
sensi dell'art. 25 della medesima legge regionale.                              
5. Gli artt. 21, 22 e 25 della L.R. n. 47 del 1978 continuano a                 
trovare applicazione per l'adozione e l'approvazione dei piani                  
particolareggiati per le aree destinate ad attivita' estrattive                 
previsti dall'art. 8 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17, secondo quanto           
disposto dal comma 3 dell'art. 30 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9.              
          Art. 42 - Conclusione dei procedimenti in itinere                     
1. Gli strumenti comunali, provinciali e regionali di pianificazione            
territoriale e urbanistica, adottati prima dell'entrata in vigore               
della presente legge, sono approvati e diventano efficaci secondo le            
disposizioni stabilite dalla legislazione previgente.                           
2. La medesima disposizione puo' trovare applicazione per le varianti           
generali al PRG, per i PTCP e loro varianti adottati entro 6 mesi               
dall'entrata in vigore della presente legge.".                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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