LEGGE REGIONALE 15 luglio 2002, n. 16
NORME PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI STORICO-ARTISTICI E LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO
TITOLO III
INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE
DI OPERE INCONGRUE
Art. 10
Opere incongrue, progetti di ripristino
e interventi di riqualificazione del paesaggio
1. Ai fini della presente legge si definiscono opere incongrue le
costruzioni e gli esiti di interventi di trasformazione del
territorio che per impatto visivo, per dimensioni planivolumetriche o
per caratteristiche tipologiche e funzionali, alterano in modo
permanente l'identita' storica, culturale o paesaggistica dei luoghi.
2. Non rientrano nella nozione di opere incongrue gli immobili
costruiti in violazione di norme di legge o di prescrizioni di
strumenti di pianificazione territoriali e urbanistici ovvero
realizzate in assenza o in difformita' dai titoli abilitativi, per i
quali trova applicazione la disciplina in materia di opere abusive.
3. La Regione definisce con atto di indirizzo e coordinamento di cui
al comma 1 dell'art. 16 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, recante
"Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", ulteriori
elementi che connotano le opere incongrue e i criteri generali per la
loro individuazione.
4. Il Comune, nell'ambito del Piano strutturale comunale (PSC), puo'
individuare le opere incongrue presenti nel proprio territorio,
definendo gli obiettivi di qualificazione del territorio che con la
eliminazione totale o parziale delle stesse si intendono realizzare e
gli indirizzi e direttive in merito agli interventi da attuare.
5. Il Comune, con il Piano operativo comunale (POC), disciplina gli
interventi di trasformazione da realizzare per l'eliminazione totale
o parziale delle opere incongrue e per il ripristino e la
riqualificazione paesaggistica, architettonica o ambientale del
luogo, in conformita' alle previsioni del PSC.
6. Ai fini di cui al comma 5, il Comune attiva prioritariamente una
procedura negoziale con i soggetti proprietari degli immobili,
secondo le modalita' previste dall'art. 18 della L.R. n. 20 del 2000,
e puo' promuovere la partecipazione di soggetti interessati
all'attuazione dell'intervento di ripristino, attraverso un
procedimento ad evidenza pubblica.
7. La deliberazione di approvazione del POC di cui al comma 5,
determina la sottoposizione delle opere incongrue e delle aree
oggetto di ripristino a vincolo preordinato all'esproprio e comporta
la dichiarazione di pubblica utilita' degli interventi ivi indicati.
8. Fuori dai casi di cui al comma 6, il Comune per dare attuazione
alle previsioni del POC, provvede all'approvazione e alla
realizzazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla legge per
le opere pubbliche comunali e, qualora non abbia acquisito la
proprieta' degli immobili, avvia la fase di emanazione del decreto di
esproprio, secondo la normativa vigente.
9. In via transitoria, nei Comuni dotati di strumenti urbanistici
approvati ai sensi della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, recante "Tutela
e uso del territorio" e successive modificazioni ed integrazioni,
l'individuazione delle opere incongrue e' attuata, anche attraverso
apposita variante, nei casi e limiti definiti dagli artt. 41 e 42
della L.R. n. 20 del 2000, e gli interventi di ripristino sono
soggetti a piano particolareggiato di iniziativa pubblica.
10. L'individuazione di opere incongrue puo' essere operata anche
attraverso un accordo di programma promosso dalla Regione, dalla
Provincia o dal Comune.
NOTE ALL'ART. 10
Comma 3
1) Il testo del comma 1 dell'art. 16 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20
e' il seguente:
"Art. 16 - Atti di indirizzo e coordinamento
1. Per assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo delle attivita'
di pianificazione territoriale e urbanistica, la Regione adotta: atti
di indirizzo e coordinamento delle funzioni pianificatorie delle
Province e dei Comuni; atti di coordinamento tecnico; direttive
relative all'esercizio delle funzioni delegate.
omissis".
Comma 6
2) Il testo dell'art. 18 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20, concernente
Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio, e' il
seguente:
"Art. 18 - Accordi con i privati
1. Gli Enti locali possono concludere accordi con soggetti privati
per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative
di rilevante interesse per la comunita' locale, al fine di
determinare talune previsioni del contenuto discrezionale degli atti
di pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto della
legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza
pregiudizio dei diritti dei terzi.
2. La scelta di pianificazione definita con l'accordo deve essere
motivata, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3.
3. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di
pianificazione cui accede ed e' soggetto alle medesime forme di
pubblicita' e di partecipazione. L'accordo e' recepito con la
delibera di adozione dello strumento ed e' condizionato alla conferma
delle sue previsioni nel piano approvato.
4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano
applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'art.
11 della Legge 241/90.".
Comma 9
3) Il testo degli articoli 41 e 42 della L.R. n. 20 del 2000, citata
alla nota 2) al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 41 - Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e loro
modificazioni
1. Fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC in conformita'
alla presente legge, i Comuni danno attuazione alle previsioni
contenute nei vigenti piani regolatori generali.
2. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino
all'approvazione del PSC, del RUE e del POC, possono essere adottati
e approvati i seguenti strumenti urbanistici secondo le disposizioni
previste dalla legislazione nazionale e da quella regionale
previgente:
a) i piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche in
variante, di cui all'art. 3 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46;
b) le varianti al PRG di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 15 della L.R. 7
dicembre 1978, n. 47;
c) le varianti al PRG previste da atti di programmazione negoziata;
d) i programmi pluriennali di attuazione;
e) le varianti specifiche di recepimento delle previsioni dei piani
sovraordinati.
3. Fino all'approvazione del P.S.C., del R.U.E. e del P.O.C. i Comuni
possono inoltre adottare ed approvare, con le procedure previste dai
commi 4 e 5 del previgente art. 15 della L.R. n. 47 del 1978,
varianti al P.R.G. necessarie per la localizzazione di sedi,
attrezzature e presidi delle forze dell'ordine o della polizia
municipale nonche' per la realizzazione degli interventi diretti a
garantire la sicurezza dei cittadini e l'ordine pubblico, definiti
dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
4. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge,
possono essere altresi' adottate e approvate, con le procedure
previste dalla legislazione previgente, varianti specifiche ai PRG,
approvati dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 6 del 1995, purche'
conformi ai piani sovraordinati ed alla disciplina sui contenuti
della pianificazione stabilita dalla presente legge. Nel rispetto dei
termini di cui al comma 4 dell'art. 43 e comunque non oltre tre anni
dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere sia
adottate che approvate entro tale termine, con le procedure previste
dalla legislazione previgente, varianti specifiche tali da non
introdurre modifiche sostanziali alle scelte di Piano e che prevedono
limitati incrementi relativi a nuovi e motivati fabbisogni della
capacita' insediativa e delle zone omogenee D previsti dal piano
vigente, al PRG approvati prima della L.R. n. 6 del 1995. Dette
varianti devono essere conformi ai piani sovraordinati e alla
disciplina sui contenuti della pianificazione stabilita dalla
presente legge. I piani aziendali previsti per le zone agricole nei
PRG formati ai sensi della L.R. n. 47 del 1978, sono approvati si
sensi dell'art. 25 della medesima legge regionale.
5. Gli artt. 21, 22 e 25 della L.R. n. 47 del 1978 continuano a
trovare applicazione per l'adozione e l'approvazione dei piani
particolareggiati per le aree destinate ad attivita' estrattive
previsti dall'art. 8 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17, secondo quanto
disposto dal comma 3 dell'art. 30 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9.
Art. 42 - Conclusione dei procedimenti in itinere
1. Gli strumenti comunali, provinciali e regionali di pianificazione
territoriale e urbanistica, adottati prima dell'entrata in vigore
della presente legge, sono approvati e diventano efficaci secondo le
disposizioni stabilite dalla legislazione previgente.
2. La medesima disposizione puo' trovare applicazione per le varianti
generali al PRG, per i PTCP e loro varianti adottati entro 6 mesi
dall'entrata in vigore della presente legge.".