LEGGE REGIONALE 15 luglio 2002, n. 16
NORME PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI STORICO-ARTISTICI E LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO
TITOLO II
PROMOZIONE DELL'ARCHITETTURA
CONTEMPORANEA E SALVAGUARDIA
DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO
Art. 9
Misure per la salvaguardia
del patrimonio architettonico
1. Allo scopo di assicurare la conservazione del patrimonio
architettonico, il Sindaco puo' intimare ai proprietari la
realizzazione di interventi di recupero di edifici interessati da
fenomeni di degrado.
2. Parimenti il Sindaco puo' intimare ai proprietari, per ragioni di
salvaguardia del decoro e dell'ornato pubblico, di attuare
interventi:
a) di recupero delle facciate di edifici, dei muri di cinta o delle
recinzioni prospicienti vie, piazze o altri luoghi aperti al
pubblico, che presentino un cattivo stato di conservazione;
b) di rimozione di strutture precarie che contrastano con le
caratteristiche storico-architettoniche dei luoghi.
3. I proprietari degli immobili di cui ai commi 1 e 2 provvedono a
presentare la denuncia di inizio attivita', ove richiesta, e a
realizzare i lavori entro il termine perentorio indicato
dall'ordinanza del Sindaco. In caso di mancata ottemperanza, il
Comune ha facolta' di realizzare direttamente gli interventi
necessari.
4. Gli oneri necessari per la progettazione e realizzazione degli
interventi previsti dai commi precedenti sono a carico del
proprietario dell'immobile e il Comune provvede al loro recupero. Per
opere di particolare interesse pubblico l'onere delle spese puo'
essere sostenuto in tutto o in parte dal Comune, ferma restando la
possibilita' di accedere ai contributi previsti dalla presente legge,
secondo quanto disposto dal programma regionale di cui all'art. 3.