REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2002, n. 16

NORME PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI STORICO-ARTISTICI E LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO

                   TITOLO II                                                    
            PROMOZIONE DELL'ARCHITETTURA                                        
            CONTEMPORANEA E SALVAGUARDIA                                        
            DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO                                       
          Art. 8                                                                
Promozione e valorizzazione dell'architettura                                   
contemporanea e delle opere d'arte                                              
negli edifici e spazi pubblici                                                  
1. La Regione riconoscendo il valore culturale, sociale e civile                
delle opere architettoniche e artistiche, promuove e sostiene la                
progettazione e la realizzazione di strutture architettoniche, ovvero           
di opere d'arte, che, nel rispetto della strumentazione urbanistica             
comunale, garantiscano elevati livelli di qualita' architettonica,              
funzionale, strutturale e gestionale.                                           
2. Per i fini di cui sopra, la Regione puo' concedere contributi per            
la progettazione e la realizzazione di tali interventi                          
architettonici, o per l'inserimento, nel contesto urbano, delle opere           
d'arte, sulla base del programma di cui all'art. 3.                             
3. I Comuni possono, per gli interventi medesimi, concedere                     
semplificazioni procedurali sull'acquisizione dei titoli abilitativi.           
Tali semplificazioni vengono specificate nel Regolamento urbanistico            
ed edilizio (RUE) comunale.                                                     
4. Le opere architettoniche dovranno garantire livelli di qualita'              
uguali o superiori a quelli stabiliti dalle Leggi 2 febbraio 1974, n.           
64, 5 novembre 1971, n. 1086, 5 marzo 1990, n. 46, e saranno                    
valutate, a mezzo di pubblico concorso, ai sensi della lettera e) del           
comma 1 dell'art. 2 della presente legge.                                       
5. Per i fini di cui al presente articolo, la Regione promuove                  
l'applicazione della Legge 29 luglio 1949, n. 717.                              
NOTE ALL'ART. 8                                                                 
Comma 4                                                                         
1) La Legge 2 febbraio 1974, n. 64 concerne Provvedimenti per le                
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.                  
2) La Legge 5 novembre 1971, n. 1086 concerne Norme per la disciplina           
delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso           
ed a struttura metallica.                                                       
3) La Legge 5 marzo 1990, n. 46 concerne Norme per la sicurezza degli           
impianti.                                                                       
Comma 5                                                                         
4) La Legge 29 luglio 1949, n. 717 concerne Norme per l'arte negli              
edifici pubblici.                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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