REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2002, n. 16

NORME PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI STORICO-ARTISTICI E LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO

           TITOLO I                                                             
        PROGRAMMAZIONE REGIONALE                                                
        DEGLI INTERVENTI                                                        
          Art.  7                                                               
Disposizioni particolari                                                        
in merito all'assegnazione dei contributi regionali                             
1. L'assegnazione dei contributi previsti dalla presente legge per la           
realizzazione degli interventi di cui alla lettera d) del comma 1               
dell'art. 2, su immobili di proprieta' di soggetti privati, e'                  
subordinata alla stipula di una convenzione con la quale il                     
proprietario si impegni a favore del Comune a garantire                         
l'accessibilita' ai visitatori, per una parte significativa                     
dell'edificio e delle relative pertinenze. La convenzione stabilisce            
la durata del vincolo e regola il contenuto ed i limiti temporali               
dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto dell'entita' del            
contributo, della tipologia degli interventi e del valore                       
storico-artistico dell'edificio. Le previsioni della convenzione sono           
trascritte nel registro degli immobili a cura e spese del                       
proprietario.                                                                   
2. Nei casi di particolare interesse pubblico, individuati dal                  
programma regionale, ai sensi del comma 8 dell'art. 3, la Regione               
puo' proporre ai proprietari di edifici di interesse                            
storico-artistico l'erogazione di un contributo per la realizzazione            
degli interventi di recupero edilizio necessari. Il contributo e'               
assegnato dalla Giunta regionale, previa stipula di apposita                    
convenzione con la quale sono individuati puntualmente gli interventi           
che il proprietario si impegna a realizzare e sono disciplinate le              
procedure indicate ai commi 5 e 6 dell'art. 6.                                  
3. Nei casi di cofinanziamento degli interventi da parte di soggetti            
privati, la convenzione di cui al comma 6 dell'art. 3, puo' prevedere           
particolari forme di pubblicita' della sponsorizzazione dei lavori              
oggetto del contributo. In tali casi l'erogazione del contributo                
regionale e' subordinata all'accettazione da parte dei beneficiari              
delle previsioni della convenzione.                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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