LEGGE REGIONALE 15 luglio 2002, n. 16
NORME PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI STORICO-ARTISTICI E LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO
TITOLO I
PROGRAMMAZIONE REGIONALE
DEGLI INTERVENTI
Art. 7
Disposizioni particolari
in merito all'assegnazione dei contributi regionali
1. L'assegnazione dei contributi previsti dalla presente legge per la
realizzazione degli interventi di cui alla lettera d) del comma 1
dell'art. 2, su immobili di proprieta' di soggetti privati, e'
subordinata alla stipula di una convenzione con la quale il
proprietario si impegni a favore del Comune a garantire
l'accessibilita' ai visitatori, per una parte significativa
dell'edificio e delle relative pertinenze. La convenzione stabilisce
la durata del vincolo e regola il contenuto ed i limiti temporali
dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto dell'entita' del
contributo, della tipologia degli interventi e del valore
storico-artistico dell'edificio. Le previsioni della convenzione sono
trascritte nel registro degli immobili a cura e spese del
proprietario.
2. Nei casi di particolare interesse pubblico, individuati dal
programma regionale, ai sensi del comma 8 dell'art. 3, la Regione
puo' proporre ai proprietari di edifici di interesse
storico-artistico l'erogazione di un contributo per la realizzazione
degli interventi di recupero edilizio necessari. Il contributo e'
assegnato dalla Giunta regionale, previa stipula di apposita
convenzione con la quale sono individuati puntualmente gli interventi
che il proprietario si impegna a realizzare e sono disciplinate le
procedure indicate ai commi 5 e 6 dell'art. 6.
3. Nei casi di cofinanziamento degli interventi da parte di soggetti
privati, la convenzione di cui al comma 6 dell'art. 3, puo' prevedere
particolari forme di pubblicita' della sponsorizzazione dei lavori
oggetto del contributo. In tali casi l'erogazione del contributo
regionale e' subordinata all'accettazione da parte dei beneficiari
delle previsioni della convenzione.