LEGGE REGIONALE 15 luglio 2002, n. 16
NORME PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI STORICO-ARTISTICI E LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO
TITOLO I
PROGRAMMAZIONE REGIONALE
DEGLI INTERVENTI
Art. 6
Programma attuativo
1. La Giunta regionale approva, sentita la Commissione consiliare
competente, un programma attuativo per il finanziamento degli
interventi ammessi a contributo.
2. Per l'esame, la valutazione e la selezione delle richieste di
contributo la Giunta regionale si avvale di un apposito nucleo di
valutazione, composto e nominato secondo i criteri definiti nel
programma regionale.
3. Il nucleo di valutazione si esprime altresi' su ogni altro
oggetto sottopostogli dalla Giunta inerente all'applicazione della
presente legge.
4. La Giunta puo' procedere annualmente alla revisione dei programmi
attuativi, disponendo in particolare:
a) l'integrazione dei finanziamenti erogati, nei limiti delle risorse
aggiuntive attribuite al settore e di quelle che risultino
disponibili per rinuncia o revoca;
b) l'anticipazione o il rinvio dell'attuazione degli interventi, in
ragione del livello di definizione progettuale e della presenza delle
condizioni di attuabilita' degli stessi;
c) la parziale modifica e integrazione degli interventi programmati,
per comprovate ragioni sopravvenute.
5. Il programma attuativo disciplina le modalita' di erogazione dei
contributi e di rendicontazione finanziaria, nonche' i casi e le
modalita' di revoca degli stessi.
6. Al fine di verificare la regolare e tempestiva realizzazione degli
interventi, la Regione esercita il monitoraggio dell'esecuzione dei
programmi attuativi, sulla base della documentazione illustrativa
dei risultati raggiunti e delle opere realizzate predisposta dai
beneficiari dei contributi, secondo le modalita' definite dagli
stessi programmi attuativi. La Regione puo' richiedere integrazioni e
chiarimenti sui dati forniti e disporre verifiche del regolare
utilizzo delle risorse assegnate mediante controlli in loco, anche a
campione.