LEGGE REGIONALE 15 luglio 2002, n. 16
NORME PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI STORICO-ARTISTICI E LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO
TITOLO I
PROGRAMMAZIONE REGIONALE
DEGLI INTERVENTI
Art. 5
Studio di fattibilita'
1. Le domande di contributo devono essere corredate da uno studio di
fattibilita' diretto a specificare, secondo le indicazioni contenute
nel bando regionale, i seguenti elementi:
a) l'intervento per il quale si chiede il finanziamento e le sue
principali caratteristiche progettuali, con l'indicazione dei tempi e
delle fasi attuative previste;
b) la rappresentazione e analisi dello stato degli immobili e del
tessuto urbano o del territorio rurale interessati dall'intervento;
c) la valutazione dei piu' significativi effetti che potranno
derivare per il relativo contesto urbano o rurale dalla realizzazione
dell'intervento e la loro corrispondenza agli obiettivi generali
fissati dal programma regionale;
d) le risorse pubbliche e private attivabili per la realizzazione
dell'intervento;
e) le forme di gestione delle opere realizzate.
2. Contemporaneamente alla presentazione alla Regione, copia della
domanda e dello studio di fattibilita' sono inviati al Comune
territorialmente competente, il quale valuta la conformita'
dell'intervento prospettato con gli strumenti di pianificazione
urbanistica e la congruita' dello stesso con le politiche comunali
volte alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, dei beni
naturali e ambientali nonche' del patrimonio storico-artistico e
architettonico presente nel territorio. Copia della domanda per gli
interventi di cui alle lettere a), d) e m) del comma 1 dell'art. 2,
e' inviata altresi' alla Provincia, la quale si esprime in merito
alla conformita' degli stessi con la pianificazione territoriale e
con le politiche provinciali in campo ambientale e di tutela del
territorio.
3. Il Comune e la Provincia si esprimono entro i sessanta giorni
successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle
domande. Trascorso tale termine la Giunta regionale procede comunque
alla valutazione delle domande.
4. Il programma regionale puo' prevedere particolari tipologie di
intervento per le quali la domanda di contributo puo' essere
presentata anche a prescindere dalla redazione dello studio di
fattibilita'. In tali casi il Comune e la Provincia si esprimono
sugli elaborati allegati alla domanda di contributo indicati dallo
stesso programma.
5. L'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali (IBACN)
mette a disposizione le proprie conoscenze e i materiali richiesti
per le finalita' della presente legge e fornisce supporto alla
Regione per la valutazione degli studi di fattibilita'.