LEGGE REGIONALE 15 luglio 2002, n. 16
NORME PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI STORICO-ARTISTICI E LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO
TITOLO I
PROGRAMMAZIONE REGIONALE
DEGLI INTERVENTI
Art. 4
Attuazione del programma
1. La Giunta regionale, allo scopo di dare attuazione alle previsioni
del programma regionale, predispone periodicamente uno o piu' bandi
per la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento.
2. Il bando specifica, in particolare:
a) i requisiti degli interventi finanziabili, nell'ambito dei temi
prioritari individuati dal programma regionale;
b) i soggetti che possono presentare le domande di contributo;
c) i termini e le modalita' per la presentazione alla Giunta
regionale delle domande;
d) i criteri di valutazione e di selezione delle richieste di
contributo;
e) le risorse destinate al finanziamento degli interventi
selezionati.