LEGGE REGIONALE 15 luglio 2002, n. 16
NORME PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI STORICO-ARTISTICI E LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO
TITOLO I
PROGRAMMAZIONE REGIONALE
DEGLI INTERVENTI
Art. 2
Interventi promossi dalla Regione
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1, la Regione
programma l'erogazione di finanziamenti per contribuire alla
predisposizione e attuazione dei seguenti tipi di intervento:
a) piani di recupero volti al recupero edilizio ed urbanistico di
singoli immobili, complessi edilizi, isolati o parti del tessuto
urbano di limitata estensione, i quali risultino fortemente
caratterizzati sotto il profilo tipologico e morfologico. I piani
devono perseguire, in maniera preminente, la conservazione e il
recupero del patrimonio edilizio esistente e la valorizzazione della
qualita' ambientale del tessuto urbano nel quale lo stesso si
inserisce, attraverso interventi di integrazione funzionale e
spaziale, nonche' l'aumento della sicurezza rispetto alle azioni
sismiche;
b) programmi unitari di manutenzione del patrimonio edilizio e dei
relativi spazi pubblici, per parti del tessuto urbano. I programmi
devono perseguire l'integrazione fra le risorse e gli interventi
pubblici e privati, anche attraverso la predisposizione di progetti
innovativi volti ad aumentare la sicurezza rispetto alle azioni
sismiche e a prevenire fenomeni di degrado, mediante interventi
sistematici di manutenzione ed adeguamento tecnologico;
c) opere di ridisegno degli spazi liberi destinati alla fruizione
pubblica e delle aree di pertinenza dei complessi insediativi
storici, dirette a ricostituire un rapporto architettonico e
urbanistico fra tali spazi e il tessuto edificato circostante,
nonche' interventi di ripristino naturale e paesaggistico o di
recupero e qualificazione edilizia e urbana;
d) opere di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo di
edifici di interesse storico-architettonico e delle loro aree di
pertinenza, compresi negli elenchi di cui al Titolo I del DLgs 29
ottobre 1999, n. 490, recante "Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma
dell'articolo 1 della Legge 8 ottobre 1997, n. 352" ovvero
individuati come tali dagli strumenti di pianificazione urbanistica
comunali. Le opere possono riguardare edifici, situati nel territorio
urbano o rurale, di proprieta' degli Enti locali, ovvero edifici di
proprieta' di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
(IPAB), enti religiosi o altri soggetti privati, con priorita' per
gli edifici destinati a finalita' sociali o culturali;
e) espletamento di procedure concorsuali, per la progettazione di
nuove edificazioni e di interventi di recupero del patrimonio
edilizio esistente, che presentino i requisiti di apertura,
pubblicita' e trasparenza individuati dal programma regionale di cui
all'art. 3. Al fine di favorire la partecipazione dei giovani
progettisti alle procedure concorsuali, puo' essere previsto anche il
sostegno per il rimborso spese per i concorrenti che non risultino
vincitori;
f) progettazione e realizzazione di opere di rilevante interesse
architettonico, in quanto presentino caratteri di elevata qualita'
funzionale, strutturale o formale, ovvero siano destinate ad
attivita' di particolare interesse sociale o culturale ovvero
ricadano in contesti territoriali di particolare rilevanza
storico-artistica e paesaggistico-ambientale;
g) inserimento di opere d'arte in infrastrutture ed edifici pubblici
e nelle loro aree di pertinenza, nel corso dei lavori di edificazione
o di recupero degli stessi. Per opere d'arte si intendono opere delle
arti plastiche, grafiche, pittoriche, musive e fotografiche,
caratterizzate da un rapporto di integrazione con l'architettura in
cui si inseriscono, eseguite da artisti scelti, attraverso apposita
procedura concorsuale, dall'Amministrazione pubblica titolare
dell'immobile o dell'area nei quali dovranno trovare collocazione;
h) acquisto da parte dei Comuni di aree ed edifici d'interesse
storico-artistico, al fine di promuovere il riuso degli stessi e di
incrementare il patrimonio destinato a funzioni di interesse generale
non residenziale. L'acquisto puo' interessare anche solo parti degli
immobili ovvero riguardare diritti reali diversi dalla proprieta';
i) studi e ricerche ed altre iniziative a carattere culturale o
divulgativo, volti alla conoscenza del patrimonio architettonico
storico e contemporaneo presente sul territorio regionale;
l) interventi urgenti su edifici di valore storico-architettonico,
culturale e testimoniale, interessati da fenomeni di dissesto, non
conseguenti ad eventi calamitosi per i quali siano previste apposite
misure di intervento, statali o regionali, ovvero interessati da
degrado delle strutture portanti, dovuto ad agenti specifici connessi
alla natura dei materiali da costruzione impiegati;
m) eliminazione di opere incongrue, secondo quanto disposto dal
Titolo II della presente legge.
2. Gli interventi promossi dalla Regione ai sensi della presente
legge non possono coincidere con interventi oggetto di contributi
regionali ai sensi della L.R. 3 luglio 1998, n. 19, recante "Norme in
materia di riqualificazione urbana".
NOTA ALL'ART. 2
Comma 1
Il Titolo I del DLgs 24 ottobre 1990, n. 490, concerne Beni
culturali.