LEGGE REGIONALE 12 luglio 2002, n. 15
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE. MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"
Art. 5
Disposizioni finali
1. Ai fini della prevenzione dei danni provocati alle colture ed al
patrimonio zootecnico, per il Piccione di citta' (Columba livia) le
Province possono predisporre i piani di controllo di cui all'art. 16
della L.R. n. 8 del 1994.
2. L'art. 18 della L.R. n. 8 del 1994 e' sostituito dal seguente:
"1. Gli oneri per la concessione dei contributi di cui alle lettere
a) e b) del comma 2 dell'art. 17 gravano sul fondo regionale
istituito ai sensi del comma 1 dell'art. 26 della legge statale. La
loro entita' e' determinata con legge regionale di approvazione del
bilancio di previsione.
2. La quota delle risorse previste dal comma 1, da destinare ai
contributi per la prevenzione dei danni a carico delle Province ai
sensi dell'art. 17, viene assegnata e ripartita fra le Province in
proporzione alla rispettiva superficie agro-silvo-pastorale, alla
superficie degli ambiti protetti e con riferimento alle attivita'
agricole ivi esercitate. La quota di dette risorse da destinare ai
contributi per l'indennizzo dei danni a carico delle Province ai
sensi dell'art. 17, viene assegnata e ripartita alle Province sulla
base dei danni accertati, entro i limiti di disponibilita' di cui al
comma 3 dell'art. 17 e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta
regionale.".
3. II comma 3 dell'art. 64 della L.R. n. 8 del 1994 e' abrogato.
4. II comma 1 dell'art. 5 della L.R. n. 8 del 1994 e' sostituito dal
seguente:
"1. II Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sulla base dei
criteri della programmazione faunistico-venatoria di cui al comma 11
dell'art. 10 della legge statale e con riferimento ai contenuti della
Carta regionale delle vocazioni faunistiche e alle situazioni
ambientali e socio-economiche della regione, approva gli indirizzi
per la elaborazione dei piani faunistico-venatori provinciali. Con il
medesimo provvedimento il Consiglio regionale definisce i criteri per
l'individuazione della superficie agro-silvo-pastorale di ciascuna
provincia e della superficie agro-silvo-pastorale sulla base della
quale calcolare gli indici di densita' venatoria di cui all'art. 8.".
5. II comma 1 bis dell'art. 5 della L.R. n. 8 del 1994 e' soppresso.
6. La L.R. 25 agosto 1997, n. 30, e' abrogata.
NOTE ALL'ART. 5
Comma 1
1) Il testo dell'art. 16 della L.R. n. 8 del 1994, citata alla nota
2) all'art. 2, e' il seguente:
"Art. 16 - Controllo delle specie di fauna selvatica
1. La Provincia ai sensi deli''art. 19 della legge statale provvede
al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate
alla caccia, eccettuati i parchi e le riserve naturali.
2. Nei parchi e nelle riserve naturali i prelievi e gli abbattimenti
devono avvenire in conformita' al regolamento del parco sotto la
diretta responsabilita' e sorveglianza dell'ente parco, sentito
l'INFS, ed essere attuati dal personale del parco o da persone
all'uopo espressamente autorizzate dall'ente parco stesso, come
previsto dal comma 6 dell'art. 22 della Legge 6 dicembre 1991, n.
394, e dal comma 2 dell'art. 7 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11, come
sostituito dall'art. 5 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40.
3. Nella restante parte del territorio i prelievi e gli abbattimenti
devono avvenire sotto la diretta responsabilita' della Provincia ed
essere attuati dai soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 19 della
legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati dalla
Provincia, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla
gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di
vigilanza della Provincia. Il controllo sulla fauna selvatica viene
praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici.
4. Qualora l'INFS verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la
Provinci'a puo' attivare pi'ani di controllo. A tal fine individua le
specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei
prelievi tecnici consentiti nonche' le modalita' di autorizzazione ed
effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni del comma 2
dell'art. 19 della legge statale.
5. Agli addetti cui e' affidato lo svolgimento delle operazioni di
controllo e' consentito, nell'eventualita' di dover ricorrere ad
abbattimenti, l'uso delle armi in dotazione con le munizioni indicate
nell'autorizzazione.
6. Per finalita' di ricerca scientifica, la Provincia o l'ente di
gestione del parco, per i territori di competenza, sentito il parere
dell'INFS, possono autorizzare gli enti di cui al comma 1 dell'art. 4
della legge statale ad effettuare catture di esemplari di specie
selvatiche.
6-bis. La Provincia rilascia, su parere dell'INFS, specifica
autorizzazione per l'attivita' di cattura temporanea ed inanellamento
di uccelli a scopo scientifico di cui al comma 2 dell'art. 4 della
legge statale.
6-ter. Per la specie Nutria Myocastor Coypus le Province
predispongono piani di controllo finalizzati alla sua eradicazione,
avvalendosi di operatori autorizzati.
7. Delle operazioni compiute o autorizzate la Provincia informa la
Regione, a norma del comma 3 dell'art. 9.".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 18 della L.R. n. 8 del 1994, citata alla nota
2) all'art. 2, era il seguente:
"Art. 18 - Fondo per i danni
1. Gli oneri per la concessione dei contributi di cui alla lettera a)
del comma 2 dell'art. 17, con riferimento alle zone di protezione di
cui all'art. 19, gravano sul fondo regionale istituito ai sensi del
comma 1 dell'art. 26 della legge statale. Gli oneri per la
concessione dei contributi di cui alla lettera b) del comma 2
dell'art. 17 e alla lettera d) del comma 1 del medesimo articolo, con
riferimento ai parchi, alle riserve naturali e alle aree contigue
dove non e' consentito l'esercizio venatorio, ivi compresi gli
interventi di prevenzione, gravano sull'apposito capitolo di spesa
del bilancio regionale previsto dall'art. 64; la loro entita' e'
determinata con legge regionale, di approvazione del bilancio di
previsione.
2. Delle risorse previste dal comma 1, una quota viene
preventivamente ripartita fra le Province in proporzione alla
rispettiva superficie agro-silvo-pastorale, alla superficie degli
ambiti protetti e con riferimento alle attivita' agricole ivi
esercitate, mentre la restante quota viene ripartita a conguaglio
delle spese per i contributi per l'indennizzo dei danni di cui
all'art. 17, comma 2, lettere a) e b).".
Comma 3
3) Il testo del comma 3 dell'art. 64 della L.R. n. 8 del 1994, citata
alla nota 2) all'art. 2, era il seguente:
"Art. 64 - Disposizioni finanziarie
omissis
3. Per far fronte all'onere derivante alle Province dall'art. 17,
comma 2, escluse le zone di protezione di cui all'art. 19, e'
istituito un apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale
"Contributi per la prevenzione e per i danni arrecati alle produzioni
agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo
dalle specie di fauna selvatica protetta, dal piccione di citta',
nonche' dalla fauna cacciabile nei parchi e nelle riserve naturali
regionali".".
Comma 4
4) Il testo del comma 1 dell'art. 5 della L.R. n. 8 del 1994, citata
alla nota 2) all'art. 2, era il seguente:
"Art. 5 - Indirizzi regionali per la pianificazione
faunistico-venatoria
1. II Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sulla base dei
criteri della programmazione faunistico-venatoria di cui al comma 11
dell'art. 10 della legge statale e con riferimento ai contenuti della
carta regionale delle vocazioni faunistiche e alle situazioni
ambientali e socio-economiche della regione, approva gli indirizzi
per la elaborazione dei piani faunistico-venatori provinciali,
corredati dalla individuazione della superficie agro-silvo-pastorale
derivante dai dati ISTAT.
omissis".
Comma 5
5) Il testo del comma 1 bis dell'art. 5 della L.R. n. 8 del 1994,
citata alla nota 2) all'art. 2, era il seguente:
"Art. 5 - Indirizzi regionali per la pianificazione
faunistico-venatoria
omissis
1-bis. Con il medesimo provvedimento il Consiglio regionale individua
per ogni Provincia, la superficie agro-silvo-pastorale sulla base
della quale calcolare gli indici di densita' venatoria di cui
all'art. 8.
omissis".
Comma 6
6) La L.R. 25 agosto 1997, n. 30 concerneva Integrazione alla L.R. 15
febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna
selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria".