REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2002, n. 15

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE. MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

          Art. 5                                                                
Disposizioni finali                                                             
1. Ai fini della prevenzione dei danni provocati alle colture ed al             
patrimonio zootecnico, per il Piccione di citta' (Columba livia) le             
Province possono predisporre i piani di controllo di cui all'art. 16            
della L.R. n. 8 del 1994.                                                       
2. L'art. 18 della L.R. n. 8 del 1994 e' sostituito dal seguente:               
"1. Gli oneri per la concessione dei contributi di cui alle lettere             
a) e b) del comma 2 dell'art. 17 gravano sul fondo regionale                    
istituito ai sensi del comma 1 dell'art. 26 della legge statale. La             
loro entita' e' determinata con legge regionale di approvazione del             
bilancio di previsione.                                                         
2. La quota delle risorse previste dal comma 1, da destinare ai                 
contributi per la prevenzione dei danni a carico delle Province ai              
sensi dell'art. 17, viene assegnata e ripartita fra le Province in              
proporzione alla rispettiva superficie agro-silvo-pastorale, alla               
superficie degli ambiti protetti e con riferimento alle attivita'               
agricole ivi esercitate. La quota di dette risorse da destinare ai              
contributi per l'indennizzo dei danni a carico delle Province ai                
sensi dell'art. 17, viene assegnata e ripartita alle Province sulla             
base dei danni accertati, entro i limiti di disponibilita' di cui al            
comma 3 dell'art. 17 e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta                 
regionale.".                                                                    
3. II comma 3 dell'art. 64 della L.R. n. 8 del 1994 e' abrogato.                
4. II comma 1 dell'art. 5 della L.R. n. 8 del 1994 e' sostituito dal            
seguente:                                                                       
"1. II Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sulla base dei           
criteri della programmazione faunistico-venatoria di cui al comma 11            
dell'art. 10 della legge statale e con riferimento ai contenuti della           
Carta regionale delle vocazioni faunistiche e alle situazioni                   
ambientali e socio-economiche della regione, approva gli indirizzi              
per la elaborazione dei piani faunistico-venatori provinciali. Con il           
medesimo provvedimento il Consiglio regionale definisce i criteri per           
l'individuazione della superficie agro-silvo-pastorale di ciascuna              
provincia e della superficie agro-silvo-pastorale sulla base della              
quale calcolare gli indici di densita' venatoria di cui all'art. 8.".           
5. II comma 1 bis dell'art. 5 della L.R. n. 8 del 1994 e' soppresso.            
6. La L.R. 25 agosto 1997, n. 30, e' abrogata.                                  
NOTE ALL'ART. 5                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 16 della L.R. n. 8 del 1994, citata alla nota             
2) all'art. 2, e' il seguente:                                                  
"Art. 16 - Controllo delle specie di fauna selvatica                            
1. La Provincia ai sensi deli''art. 19 della legge statale provvede             
al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate           
alla caccia, eccettuati i parchi e le riserve naturali.                         
2. Nei parchi e nelle riserve naturali i prelievi e gli abbattimenti            
devono avvenire in conformita' al regolamento del parco sotto la                
diretta responsabilita' e sorveglianza dell'ente parco, sentito                 
l'INFS, ed essere attuati dal personale del parco o da persone                  
all'uopo espressamente autorizzate dall'ente parco stesso, come                 
previsto dal comma 6 dell'art. 22 della Legge 6 dicembre 1991, n.               
394, e dal comma 2 dell'art. 7 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11, come            
sostituito dall'art. 5 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40.                      
3. Nella restante parte del territorio i prelievi e gli abbattimenti            
devono avvenire sotto la diretta responsabilita' della Provincia ed             
essere attuati dai soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 19 della             
legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati dalla           
Provincia, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla           
gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di                   
vigilanza della Provincia. Il controllo sulla fauna selvatica viene             
praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici.                     
4. Qualora l'INFS verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la               
Provinci'a puo' attivare pi'ani di controllo. A tal fine individua le           
specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei                  
prelievi tecnici consentiti nonche' le modalita' di autorizzazione ed           
effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni del comma 2            
dell'art. 19 della legge statale.                                               
5. Agli addetti cui e' affidato lo svolgimento delle operazioni di              
controllo e' consentito, nell'eventualita' di dover ricorrere ad                
abbattimenti, l'uso delle armi in dotazione con le munizioni indicate           
nell'autorizzazione.                                                            
6. Per finalita' di ricerca scientifica, la Provincia o l'ente di               
gestione del parco, per i territori di competenza, sentito il parere            
dell'INFS, possono autorizzare gli enti di cui al comma 1 dell'art. 4           
della legge statale ad effettuare catture di esemplari di specie                
selvatiche.                                                                     
6-bis. La Provincia rilascia, su parere dell'INFS, specifica                    
autorizzazione per l'attivita' di cattura temporanea ed inanellamento           
di uccelli a scopo scientifico di cui al comma 2 dell'art. 4 della              
legge statale.                                                                  
6-ter. Per la specie Nutria Myocastor Coypus le Province                        
predispongono piani di controllo finalizzati alla sua eradicazione,             
avvalendosi di operatori autorizzati.                                           
7. Delle operazioni compiute o autorizzate la Provincia informa la              
Regione, a norma del comma 3 dell'art. 9.".                                     
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 18 della L.R. n. 8 del 1994, citata alla nota             
2) all'art. 2, era il seguente:                                                 
"Art. 18 - Fondo per i danni                                                    
1. Gli oneri per la concessione dei contributi di cui alla lettera a)           
del comma 2 dell'art. 17, con riferimento alle zone di protezione di            
cui all'art. 19, gravano sul fondo regionale istituito ai sensi del             
comma 1 dell'art. 26 della legge statale. Gli oneri per la                      
concessione dei contributi di cui alla lettera b) del comma 2                   
dell'art. 17 e alla lettera d) del comma 1 del medesimo articolo, con           
riferimento ai parchi, alle riserve naturali e alle aree contigue               
dove non e' consentito l'esercizio venatorio, ivi compresi gli                  
interventi di prevenzione, gravano sull'apposito capitolo di spesa              
del bilancio regionale previsto dall'art. 64; la loro entita' e'                
determinata con legge regionale, di approvazione del bilancio di                
previsione.                                                                     
2. Delle risorse previste dal comma 1, una quota viene                          
preventivamente ripartita fra le Province in proporzione alla                   
rispettiva superficie agro-silvo-pastorale, alla superficie degli               
ambiti protetti e con riferimento alle attivita' agricole ivi                   
esercitate, mentre la restante quota viene ripartita a conguaglio               
delle spese per i contributi per l'indennizzo dei danni di cui                  
all'art. 17, comma 2, lettere a) e b).".                                        
Comma 3                                                                         
3) Il testo del comma 3 dell'art. 64 della L.R. n. 8 del 1994, citata           
alla nota 2) all'art. 2, era il seguente:                                       
"Art. 64 - Disposizioni finanziarie                                             
omissis                                                                         
3. Per far fronte all'onere derivante alle Province dall'art. 17,               
comma 2, escluse le zone di protezione di cui all'art. 19, e'                   
istituito un apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale                  
"Contributi per la prevenzione e per i danni arrecati alle produzioni           
agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo             
dalle specie di fauna selvatica protetta, dal piccione di citta',               
nonche' dalla fauna cacciabile nei parchi e nelle riserve naturali              
regionali".".                                                                   
Comma 4                                                                         
4) Il testo del comma 1 dell'art. 5 della L.R. n. 8 del 1994, citata            
alla nota 2) all'art. 2, era il seguente:                                       
"Art. 5 - Indirizzi regionali per la pianificazione                             
faunistico-venatoria                                                            
1. II Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sulla base dei            
criteri della programmazione faunistico-venatoria di cui al comma 11            
dell'art. 10 della legge statale e con riferimento ai contenuti della           
carta regionale delle vocazioni faunistiche e alle situazioni                   
ambientali e socio-economiche della regione, approva gli indirizzi              
per la elaborazione dei piani faunistico-venatori provinciali,                  
corredati dalla individuazione della superficie agro-silvo-pastorale            
derivante dai dati ISTAT.                                                       
omissis".                                                                       
Comma 5                                                                         
5) Il testo del comma 1 bis dell'art. 5 della L.R. n. 8 del 1994,               
citata alla nota 2) all'art. 2, era il seguente:                                
"Art. 5 - Indirizzi regionali per la pianificazione                             
faunistico-venatoria                                                            
omissis                                                                         
1-bis. Con il medesimo provvedimento il Consiglio regionale individua           
per ogni Provincia, la superficie agro-silvo-pastorale sulla base               
della quale calcolare gli indici di densita' venatoria di cui                   
all'art. 8.                                                                     
omissis".                                                                       
Comma 6                                                                         
6) La L.R. 25 agosto 1997, n. 30 concerneva Integrazione alla L.R. 15           
febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna                 
selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria".                          

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