REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2002, n. 15

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE. MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

          Art. 4                                                                
Sospensione del prelievo                                                        
1. La Giunta regionale, su richiesta dell'INFS, puo' sospendere il              
prelievo qualora siano accertate gravi diminuzioni della consistenza            
numerica delle specie.                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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