REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 12 luglio 2002, n. 15
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE. MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"
Art. 4 Sospensione del prelievo 1. La Giunta regionale, su richiesta dell'INFS, puo' sospendere il prelievo qualora siano accertate gravi diminuzioni della consistenza numerica delle specie.