LEGGE REGIONALE 12 luglio 2002, n. 15
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE. MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"
Art. 3
Controlli
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' esercitata
ai sensi degli artt. 58 e 59 della L.R. n. 8 del 1994 e successive
modifiche.
2. I quantitativi di capi prelevati devono essere indicati, a cura
dei cacciatori interessati, nell'apposito riepilogo previsto nel
tesserino venatorio regionale, il quale dovra' essere inviato alla
Provincia di residenza entro il 28 febbraio di ogni anno. Le Province
elaborano detta documentazione ed entro il 30 aprile la trasmettono
alla Regione, che provvede a predisporre la relazione finale di
applicazione della presente legge per i competenti organi statali e
l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), nonche' ai fini
dei controlli previsti dalla Direttiva 79/409/CEE.
NOTE ALL'ART. 3
Comma 1
1) Il testo degli articoli 58 e 59 della L.R. n. 8 del 1994, citata
alla nota 2) all'art. 2, e' il seguente:
"Art. 58 - Vigilanza venatoria d'istituto e volontaria
1. La vigilanza per la protezione della fauna selvatica, la
repressione della caccia e della pesca di frodo, la salvaguardia
della flora e la tutela dell'ambiente sono esercitate dalla Provincia
ai sensi degli articoli 27, 28 e 29 della legge statale.
2. Alla Provincia competono in particolare:
a) le funzioni di vigilanza derivanti dall'applicazione della
presente legge e dall'attuazione del piano faunistico-venatorio
provinciale e le attivita' di formazione e di impiego del personale
d'istituto e volontario necessario allo svolgimento di tali funzioni;
b) la nomina delle Commissioni, lo svolgimento degli esami e il
rilascio degli attestati di idoneita' ai cittadini che aspirano alla
qualifica di guardia venatoria;
c) il controllo sui corsi gestiti dalle organizzazioni professionali
agricole, dalle associazioni venatorie e dalle associazioni di
protezione ambientale per la preparazione dei volontari da impegnare
nel controllo dell'esercizio venatorio, nella salvaguardia delle
produzioni agricole e nella tutela dell'ambiente e della fauna.
3. La Provincia puo' richiedere all'autorita' di pubblica sicurezza
la qualifica di guardia giurata per i cittadini che, avendo i
requisiti di legge, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica
e siano disposti ad offrire la loro opera volontariamente e
gratuitamente per conto del suddetto ente per le funzioni di cui agli
artt. 99 e 100 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, oppure per servizi di
vigilanza integrativa di quella d'istituto. La Provincia puo'
altresi' avvalersi, ai sensi dell'art. 27 della legge statale, dei
raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie attraverso le
convenzioni di cui all'art. 9 della L.R. 3 luglio 1989, n. 23,
concernente la disciplina del Servizio volontario di vigilanza
ecologica.
4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale stabilisce, con propria direttiva, le
modalita' di svolgimento degli esami per il rilascio della qualifica
di guardia volontaria, la composizione delle Commissioni di esame e
le modalita' per l'esercizio del controllo previsto dalla lett. c)
del comma 2. Entro la stessa data, la Giunta regionale approva e
pubblica i programmi di esame per la qualifica di guardia venatoria
volontaria e per l'aggiornamento delle guardie dipendenti dagli enti
locali e delle guardie volontarie gia' riconosciute.
"Art. 59 - Coordinamento dei Servizi di vigilanza
1. La Provincia e i Comitati direttivi degli ambiti territoriali per
la caccia programmata predispongono appropriate forme di vigilanza
per assicurare comportamenti dei cacciatori rispettosi dei beni e
delle attivita' esercitate sui terreni agricoli.
2. La Provincia coordina l'attivita' di vigilanza
faunistico-venatoria e ittica svolta dal personale degli ATC e dei
parchi in collaborazione con i rispettivi enti di gestione, delle
organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie,
piscatorie e naturalistiche, dei raggruppamenti delle guardie
ecologiche volontarie, delle aziende faunistico-venatorie e
agri-turistico-venatorie nonche' delle aziende forestali al fine di
ottenere il piu' razionale ed economico impiego degli addetti.
3. La Regione, con apposito regolamento, fissa criteri organizzativi
omogenei sull'impiego delle guardie volontarie, per uniformarne
l'espletamento dei relativi compiti.".
Comma 2
La Direttiva 79/409/CEE e' citata alla nota al titolo.