REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2002, n. 15

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE. MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

          Art. 3                                                                
Controlli                                                                       
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' esercitata            
ai sensi degli artt. 58 e 59 della L.R. n. 8 del 1994 e successive              
modifiche.                                                                      
2. I quantitativi di capi prelevati devono essere indicati, a cura              
dei cacciatori interessati, nell'apposito riepilogo previsto nel                
tesserino venatorio regionale, il quale dovra' essere inviato alla              
Provincia di residenza entro il 28 febbraio di ogni anno. Le Province           
elaborano detta documentazione ed entro il 30 aprile la trasmettono             
alla Regione, che provvede a predisporre la relazione finale di                 
applicazione della presente legge per i competenti organi statali e             
l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), nonche' ai fini             
dei controlli previsti dalla Direttiva 79/409/CEE.                              
NOTE ALL'ART. 3                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo degli articoli 58 e 59 della L.R. n. 8 del 1994, citata             
alla nota 2) all'art. 2, e' il seguente:                                        
"Art. 58 - Vigilanza venatoria d'istituto e volontaria                          
1. La vigilanza per la protezione della fauna selvatica, la                     
repressione della caccia e della pesca di frodo, la salvaguardia                
della flora e la tutela dell'ambiente sono esercitate dalla Provincia           
ai sensi degli articoli 27, 28 e 29 della legge statale.                        
2. Alla Provincia competono in particolare:                                     
a) le funzioni di vigilanza derivanti dall'applicazione della                   
presente legge e dall'attuazione del piano faunistico-venatorio                 
provinciale e le attivita' di formazione e di impiego del personale             
d'istituto e volontario necessario allo svolgimento di tali funzioni;           
b) la nomina delle Commissioni, lo svolgimento degli esami e il                 
rilascio degli attestati di idoneita' ai cittadini che aspirano alla            
qualifica di guardia venatoria;                                                 
c) il controllo sui corsi gestiti dalle organizzazioni professionali            
agricole, dalle associazioni venatorie e dalle associazioni di                  
protezione ambientale per la preparazione dei volontari da impegnare            
nel controllo dell'esercizio venatorio, nella salvaguardia delle                
produzioni agricole e nella tutela dell'ambiente e della fauna.                 
3. La Provincia puo' richiedere all'autorita' di pubblica sicurezza             
la qualifica di guardia giurata per i cittadini che, avendo i                   
requisiti di legge, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica            
e siano disposti ad offrire la loro opera volontariamente e                     
gratuitamente per conto del suddetto ente per le funzioni di cui agli           
artt. 99 e 100 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, oppure per servizi di            
vigilanza integrativa di quella d'istituto. La Provincia puo'                   
altresi' avvalersi, ai sensi dell'art. 27 della legge statale, dei              
raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie attraverso le                
convenzioni di cui all'art. 9 della L.R. 3 luglio 1989, n. 23,                  
concernente la disciplina del Servizio volontario di vigilanza                  
ecologica.                                                                      
4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente                
legge, la Giunta regionale stabilisce, con propria direttiva, le                
modalita' di svolgimento degli esami per il rilascio della qualifica            
di guardia volontaria, la composizione delle Commissioni di esame e             
le modalita' per l'esercizio del controllo previsto dalla lett. c)              
del comma 2. Entro la stessa data, la Giunta regionale approva e                
pubblica i programmi di esame per la qualifica di guardia venatoria             
volontaria e per l'aggiornamento delle guardie dipendenti dagli enti            
locali e delle guardie volontarie gia' riconosciute.                            
"Art. 59 - Coordinamento dei Servizi di vigilanza                               
1. La Provincia e i Comitati direttivi degli ambiti territoriali per            
la caccia programmata predispongono appropriate forme di vigilanza              
per assicurare comportamenti dei cacciatori rispettosi dei beni e               
delle attivita' esercitate sui terreni agricoli.                                
2. La Provincia coordina l'attivita' di vigilanza                               
faunistico-venatoria e ittica svolta dal personale degli ATC e dei              
parchi in collaborazione con i rispettivi enti di gestione, delle               
organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie,            
piscatorie e naturalistiche, dei raggruppamenti delle guardie                   
ecologiche volontarie, delle aziende faunistico-venatorie e                     
agri-turistico-venatorie nonche' delle aziende forestali al fine di             
ottenere il piu' razionale ed economico impiego degli addetti.                  
3. La Regione, con apposito regolamento, fissa criteri organizzativi            
omogenei sull'impiego delle guardie volontarie, per uniformarne                 
l'espletamento dei relativi compiti.".                                          
Comma 2                                                                         
La Direttiva 79/409/CEE e' citata alla nota al titolo.                          

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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