REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2002, n. 15

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE. MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

          Art. 2                                                                
Specie, mezzi, metodi, tempi e luoghi di prelievo                               
1. II prelievo e' consentito:                                                   
a) nei confronti degli esemplari appartenenti alle specie Storno                
(Sturnus vulgaris), Passero (Passer italiae) e Passera mattugia                 
(Passer montanus);                                                              
b) con i mezzi di cui all'art. 13, comma 1 della Legge 11 febbraio              
1992, n. 157;                                                                   
c) da parte dei cacciatori iscritti agli Ambiti territoriali di                 
caccia (ATC) della regione Emilia-Romagna, o che vi abbiano accesso             
per la caccia in mobilita' controllata alla fauna migratoria ai sensi           
dell'art. 36 bis della L.R. n. 8 del 1994, ai titolari di                       
appostamento fisso con l'uso di richiami vivi, o che esercitino la              
caccia in azienda faunistico-venatoria;                                         
d) per un numero massimo giornaliero e stagionale per ciascun                   
cacciatore, rispettivamente di venticinque e duecento capi di storni            
e di dieci e cento capi complessivi di passeri;                                 
e) dall'1 settembre al 31 gennaio, nelle giornate, negli orari e                
nelle forme consentiti per l'esercizio venatorio.                               
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 1 dell'art. 13 della Legge 11 febbraio 1992 n.               
157, concernente Norme per la protezione della fauna selvatica                  
omeoterma e per il prelievo venatorio, e' il seguente:                          
"Art. 13 - Mezzi per l'esercizio dell'attivita' venatoria                       
1. L'attivita' venatoria e' consentita con l'uso del fucile con canna           
ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con           
caricatore contenente non piu' di due cartucce, di calibro non                  
superiore al 12, nonche' con fucile con canna ad anima rigata a                 
caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro           
non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non               
inferiore a millimetri 40.                                                      
omissis".                                                                       
2) Il testo dell'art. 36 bis della L.R. 15 febbraio 1994 n. 8,                  
concernente Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e              
per l'esercizio dell'attivita' venatoria, e' il seguente:                       
"Art. 36-bis - Regolazione dei processi di mobilita' controllata per            
l'attivita' venatoria                                                           
1. In Emilia-Romagna e' consentito esercitare la caccia alla fauna              
migratoria nelle forme, nelle giornate, con le modalita' ed alle                
specie consentite dai calendari venatori regionale e provinciali, al            
di fuori dell'ATC di appartenenza per un massimo di quindici giorni,            
dall'1 ottobre al termine della stagione venatoria.                             
2. La Regione, con il provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 35,             
sentite le organizzazioni professionali agricole, nonche' le                    
associazioni di cui al comma 1 dell'art. 10, definisce le modalita'             
per individuare il numero dei posti disponibili per ogni ATC,                   
l'accesso agli ATC prescelti e l'eventuale corrispettivo che i                  
cacciatori devono versare a fronte degli impegni di organizzazione.             
3. Dei posti disponibili i'n ogni ATC, una percentuale e' riservata             
ai cacciatori iscritti in altri ATC della stessa Provincia, mentre i            
restanti posti vengono assegnati ai cacciatori iscritti in altri ATC            
della Regione, fatta salva una quota riservata alla Regione per                 
scambi interregionali.                                                          
4. In Emilia-Romagna e' altresi' consentito esercitare la caccia agli           
ungulati al di fuori dell'ATC di appartenenza secondo tempi e                   
modalita' previsti dall'art. 56 e dal regolamento regionale in                  
materia dl gestione faunistico-venatoria degli ungulati in                      
Emilia-Romagna, previa domanda all'ATC interessato nei termini                  
previsti nel provvedimento di cui all'art. 35, comma 1.".                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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