LEGGE REGIONALE 12 luglio 2002, n. 15
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE. MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"
Art. 2
Specie, mezzi, metodi, tempi e luoghi di prelievo
1. II prelievo e' consentito:
a) nei confronti degli esemplari appartenenti alle specie Storno
(Sturnus vulgaris), Passero (Passer italiae) e Passera mattugia
(Passer montanus);
b) con i mezzi di cui all'art. 13, comma 1 della Legge 11 febbraio
1992, n. 157;
c) da parte dei cacciatori iscritti agli Ambiti territoriali di
caccia (ATC) della regione Emilia-Romagna, o che vi abbiano accesso
per la caccia in mobilita' controllata alla fauna migratoria ai sensi
dell'art. 36 bis della L.R. n. 8 del 1994, ai titolari di
appostamento fisso con l'uso di richiami vivi, o che esercitino la
caccia in azienda faunistico-venatoria;
d) per un numero massimo giornaliero e stagionale per ciascun
cacciatore, rispettivamente di venticinque e duecento capi di storni
e di dieci e cento capi complessivi di passeri;
e) dall'1 settembre al 31 gennaio, nelle giornate, negli orari e
nelle forme consentiti per l'esercizio venatorio.
NOTE ALL'ART. 2
Comma 1
Il testo del comma 1 dell'art. 13 della Legge 11 febbraio 1992 n.
157, concernente Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio, e' il seguente:
"Art. 13 - Mezzi per l'esercizio dell'attivita' venatoria
1. L'attivita' venatoria e' consentita con l'uso del fucile con canna
ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con
caricatore contenente non piu' di due cartucce, di calibro non
superiore al 12, nonche' con fucile con canna ad anima rigata a
caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro
non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non
inferiore a millimetri 40.
omissis".
2) Il testo dell'art. 36 bis della L.R. 15 febbraio 1994 n. 8,
concernente Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e
per l'esercizio dell'attivita' venatoria, e' il seguente:
"Art. 36-bis - Regolazione dei processi di mobilita' controllata per
l'attivita' venatoria
1. In Emilia-Romagna e' consentito esercitare la caccia alla fauna
migratoria nelle forme, nelle giornate, con le modalita' ed alle
specie consentite dai calendari venatori regionale e provinciali, al
di fuori dell'ATC di appartenenza per un massimo di quindici giorni,
dall'1 ottobre al termine della stagione venatoria.
2. La Regione, con il provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 35,
sentite le organizzazioni professionali agricole, nonche' le
associazioni di cui al comma 1 dell'art. 10, definisce le modalita'
per individuare il numero dei posti disponibili per ogni ATC,
l'accesso agli ATC prescelti e l'eventuale corrispettivo che i
cacciatori devono versare a fronte degli impegni di organizzazione.
3. Dei posti disponibili i'n ogni ATC, una percentuale e' riservata
ai cacciatori iscritti in altri ATC della stessa Provincia, mentre i
restanti posti vengono assegnati ai cacciatori iscritti in altri ATC
della Regione, fatta salva una quota riservata alla Regione per
scambi interregionali.
4. In Emilia-Romagna e' altresi' consentito esercitare la caccia agli
ungulati al di fuori dell'ATC di appartenenza secondo tempi e
modalita' previsti dall'art. 56 e dal regolamento regionale in
materia dl gestione faunistico-venatoria degli ungulati in
Emilia-Romagna, previa domanda all'ATC interessato nei termini
previsti nel provvedimento di cui all'art. 35, comma 1.".