REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2002, n. 15

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE. MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Finalita'                                                                       
1. In considerazione dell'accertata necessita' di prevenire gravi e             
ricorrenti danni alle colture agricole, della comprovata inesistenza            
di altre soluzioni soddisfacenti ed al fine di rafforzare la misura             
deterrente dei sistemi di dissuasione normalmente autorizzati, nella            
regione Emilia-Romagna e' consentito nel corso delle stagioni                   
venatorie 2002-2003 e 2003-2004, il prelievo in deroga di esemplari             
appartenenti alle specie di cui alla lettera a), comma 1 dell'art. 2,           
ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della Direttiva 79/409/CEE e            
successive modifiche secondo le disposizioni della presente legge.              
NOTA AL TITOLO                                                                  
La Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e' una Direttiva del                  
Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici.                 
NOTA ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 9 della Direttiva               
79/409/CEE, citata alla nota al Titolo, e' il seguente:                         
"Art. 9                                                                         
1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati             
membri possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti               
ragioni:                                                                        
a) - nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, -                  
nell'interesse della sicurezza aerea, - per prevenire gravi danni               
alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, - per            
la protezione della flora e della fauna;                                        
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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