LEGGE REGIONALE 12 luglio 2002, n. 15
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE. MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. In considerazione dell'accertata necessita' di prevenire gravi e
ricorrenti danni alle colture agricole, della comprovata inesistenza
di altre soluzioni soddisfacenti ed al fine di rafforzare la misura
deterrente dei sistemi di dissuasione normalmente autorizzati, nella
regione Emilia-Romagna e' consentito nel corso delle stagioni
venatorie 2002-2003 e 2003-2004, il prelievo in deroga di esemplari
appartenenti alle specie di cui alla lettera a), comma 1 dell'art. 2,
ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della Direttiva 79/409/CEE e
successive modifiche secondo le disposizioni della presente legge.
NOTA AL TITOLO
La Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e' una Direttiva del
Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
Il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 9 della Direttiva
79/409/CEE, citata alla nota al Titolo, e' il seguente:
"Art. 9
1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati
membri possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti
ragioni:
a) - nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, -
nell'interesse della sicurezza aerea, - per prevenire gravi danni
alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, - per
la protezione della flora e della fauna;
omissis".