REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2002, n. 14

NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE

          Art. 11                                                               
Entrata in vigore                                                               
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti           
dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo              
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione                   
Emilia-Romagna.                                                                 
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 12 luglio 2002  VASCO ERRANI                                           
NOTA ALL'ART. 11                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 31 dello Statuto regionale e' il seguente:                   
"Art. 31                                                                        
1. Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della            
Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore            
il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le              
leggi stesse stabiliscano un termine maggiore.                                  
2. Il termine per la promulgazione e la entrata in vigore di una                
legge puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia                     
dichiarata urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo               
consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario.".                    
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 1062 del 17 giugno 2002; oggetto consiliare n. 3053 (VII                     
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal           
Consiglio regionale nella seduta del 9 luglio 2002;                             
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 181 in data 11 luglio 2002;                                          
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attivita'                
produttive" in sede referente.                                                  
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 3/II.4 del             
10 luglio 2002 con preannuncio di richiesta di relazione orale in               
aula del consigliere Cotti;                                                     
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 10 luglio 2002,            
atto n. 73/2002.                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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