LEGGE REGIONALE 12 luglio 2002, n. 14
NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE
Art. 10
Disposizioni finali
1. Le norme di cui alla presente legge si applicano per le stagioni
venatorie 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006.
2. Al termine della stagione venatoria 2003-2004, gli uffici
regionali competenti predispongono e trasmettono alla Giunta
regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente
legge, con particolare riferimento al tema del contenimento degli
ungulati.