REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2002, n. 14

NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE

          Art. 10                                                               
Disposizioni finali                                                             
1. Le norme di cui alla presente legge si applicano per le stagioni             
venatorie 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006.                          
2. Al termine della stagione venatoria 2003-2004, gli uffici                    
regionali competenti predispongono e trasmettono alla Giunta                    
regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente                
legge, con particolare riferimento al tema del contenimento degli               
ungulati.                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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