REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2002, n. 14

NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE

          Art. 9                                                                
Norme generali inerenti il tesserino venatorio                                  
1. Il tesserino venatorio regionale ha validita' sull'intero                    
territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni vigenti in                 
ciascuna regione.                                                               
2. Il cacciatore deve indicare mediante segni indelebili, prima                 
dell'inizio dell'attivita', negli appositi spazi, il giorno (G) ed il           
mese (M) dell'esercizio dell'attivita' venatoria e contrassegnare,              
mediante il segno x il tipo di caccia prescelta (V = vagante; A = da            
appostamento).                                                                  
Deve altresi' indicare, qualora intenda esercitare la caccia in ATC,            
la sigla dell'Ambito territoriale di caccia nell'apposito riquadro.             
Il cacciatore che esercita la caccia in CA deve indicare la sigla del           
Comprensorio Alpino nel riquadro predisposto per "ATC".                         
Deve invece indicare solo la sigla della Provincia, nell'apposito               
riquadro, qualora intenda esercitare la caccia in Azienda                       
faunistico-venatoria o agri-turistico-venatoria.                                
3. Qualora la caccia sia esercitata in ATC o CA e' obbligatorio,                
appena abbattuto un capo di fauna selvatica stanziale, annotare la              
sigla corrispondente alla specie abbattuta. Nel caso si tratti di               
lepre o fagiano, tale capo deve essere contrassegnato mediante il               
segno x apposto sulla sigla corrispondente, gia' prestampata, fermi             
restando i limiti di carniere di cui all'art. 6.                                
In caso di deposito deve aggiungersi un cerchio intorno alla sigla.             
4. Qualora la caccia sia esercitata in AFV (Azienda                             
faunistico-venatoria), la sigla corrispondente ad ogni capo di specie           
stanziale abbattuta deve essere annotata o contrassegnata entro il              
termine dell'attivita' giornaliera.                                             
5. Per i prelievi di fauna selvatica migratoria in forma vagante e'             
obbligatorio per tutti i cacciatori, compresi coloro che esercitano             
l'attivita' in AFV, indicare la sigla corrispondente ad ogni specie             
abbattuta, al termine delle giornate di caccia: per i prelievi alla             
fauna selvatica migratoria da appostamento fisso e temporaneo,                  
l'indicazione di cui sopra deve avvenire ogniqualvolta si cambia o si           
lascia il sito di caccia; in caso di deposito deve aggiungersi un               
cerchio intorno alla sigla.                                                     
6. I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti            
in ATV (Azienda agri-turistico-venatoria) non devono essere annotati            
ne' contrassegnati sul tesserino.                                               
7. Nel tesserino sono indicate le sigle delle specie piu' comuni in             
Emilia-Romagna e pertanto se si abbatte una specie consentita in                
altre regioni e non riportata in legenda, devono essere indicate le             
sigle ASS oppure ASM (altre specie stanziali oppure altre specie                
migratorie).                                                                    
8. Il cacciatore, appena terminata la stagione venatoria, deve                  
riportare sulla apposita scheda riepilogativa "caccia stanziale" la             
sigla del proprio o dei propri ATC ed il numero complessivo di                  
giornate e di capi abbattuti per le singole specie di fauna selvatica           
stanziale per ciascun ATC di appartenenza. Tale scheda dovra' essere            
riconsegnata all'ATC entro trenta giorni dal termine della stagione             
venatoria, compilando tante copie della scheda quanti sono gli ATC di           
appartenenza.                                                                   
9. Nel rispetto di quanto stabilito nel comma 1, qualora sia                    
consentito il prelievo di specie interessate dal regime di deroga, ai           
fini degli adempimenti di cui all'art. 9 comma 3 della Direttiva                
79/409 CEE, il cacciatore dovra' compilare, appena terminata la                 
stagione venatoria, la scheda riepilogativa "caccia specie in                   
deroga", indicando l'ATC o la sigla della Provincia, se tali                    
abbattimenti sono stati effettuati in AFV, nonche' il numero                    
complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie.              
Tale scheda dovra' essere inviata alla Provincia di residenza entro             
il 28 febbraio.                                                                 
10. In caso di mancata consegna o anche di incompleta trascrizione              
dei dati in tali schede sara' applicata la sanzione di cui all'art.             
61, comma 2 della L.R. n. 8 del 1994, e successive modifiche.                   
11. Il cacciatore che usufruisce della facolta' di cui al comma 1               
dell'art. 36 bis della L.R. n. 8 del 1994 e successive modifiche,               
oltre alla compilazione prevista ai commi precedenti, deve altresi'             
compilare prima dell'inizio di ciascuna giornata l'apposita scheda              
"caccia in mobilita' alla fauna migratoria", indicando mediante segni           
indelebili negli appositi spazi il giorno (G), il mese (M), l'ATC e             
il numero di autorizzazione relativo alla giornata.                             
12. In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino il titolare           
per ottenere il duplicato, deve rivolgersi all'Ente delegato al                 
rilascio, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia                 
all'autorita' di Pubblica Sicurezza o locale Stazione dei                       
Carabinieri.                                                                    
13. Il tesserino va riconsegnato all'Ente che lo ha rilasciato, al              
momento del ritiro di quello relativo alla nuova stagione venatoria.            
In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non                  
integro e contraffatto, l'interessato non potra' ritirare il                    
tesserino relativo alla nuova annata venatoria, a meno che non venga            
prodotta la denuncia di cui al comma 12.                                        
14. Il tesserino e' personale e non cedibile. Chiunque sia in                   
possesso di piu' di un tesserino di caccia e' perseguibile ai sensi             
di legge.                                                                       
NOTE ALL'ART. 9                                                                 
Comma 9                                                                         
1) Il testo del comma 3 dell'art. 9 della Direttiva 79/409 CEE del 2            
aprile 1979 Direttiva del Consiglio concernente la conservazione                
degli uccelli selvatici, e' il seguente:                                        
"Art. 9                                                                         
omissis                                                                         
3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione            
sull'applicazione del presente articolo.                                        
omissis".                                                                       
Comma 10                                                                        
2) Il testo del comma 2 dell'art. 61 della L.R. n. 8 del 1994, citata           
alla nota 1) all'art. 4, e' il seguente:                                        
"Art. 61 - Sanzioni                                                             
omissis                                                                         
2. Per le violazioni alla presente legge non espressamente sanzionate           
si applica la sanzione amministrativa da 25 Euro a 154 Euro.                    
omissis".                                                                       
Comma 11                                                                        
3) Il testo del comma 1 dell'art. 36 bis della L.R. n. 8 del 1994,              
citato alla nota 1) all'art. 4, e' il seguente:                                 
"Art. 36-bis - Regolazione dei processi di mobilita' controllata per            
l'attivita' venatoria                                                           
1. In Emilia-Romagna e' consentito esercitare la caccia alla fauna              
migratoria nelle forme, nelle giornate, con le modalita' ed alle                
specie consentite dai calendari venatori regionali e provinciali, al            
di fuori dell'ATC di appartenenza per un massimo di quindici giorni,            
dall'1 ottobre al termine della stagione venatoria.                             
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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