LEGGE REGIONALE 12 luglio 2002, n. 14
NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE
Art. 7
Addestramento dei cani da caccia
1. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti
dal 15 agosto al giovedi' precedente la terza domenica di settembre,
dalle ore 7 alle ore 20 escluse le giornate di martedi' e venerdi' di
ciascuna settimana, con l'uso di non piu' di due cani per conduttore.
2. Le Province possono, mediante i rispettivi calendari venatori,
modificare i termini sopra indicati, per motivazioni legate a
specifiche esigenze territoriali.
3. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti
nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli
ove esistono terreni in attualita' di coltivazione e colture
specializzate di cui all'art. 8.
4. L'addestramento e l'allenamento dei cani non sono consentiti dopo
la pioggia e quando il terreno e' ancora bagnato.
5. Nel periodo intercorrente tra l'1 settembre e la terza domenica di
settembre, qualora le Province abbiano previsto l'anticipazione
dell'esercizio venatorio, l'addestramento e l'allenamento di cani da
caccia e' vietato negli orari o nelle giornate in cui l'esercizio
venatorio e' consentito.
6. Dal lunedi' successivo alla terza domenica di settembre al 31
gennaio e' vietato l'addestramento o comunque l'uso del cane, nelle
giornate in cui il conduttore non e' in esercizio venatorio e nelle
giornate di martedi' e venerdi' di ciascuna settimana.