LEGGE REGIONALE 12 luglio 2002, n. 14
NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE
Art. 6
Carniere
1. Ogni cacciatore nella stessa giornata di caccia non puo' abbattere
complessivamente piu' di due capi di fauna selvatica tra le seguenti
specie: coniglio selvatico, lepre, fagiano, pernice rossa e starna e
comunque non piu' di un capo di lepre, pernice rossa e starna.
2. Per la starna e la pernice rossa e' consentito l'abbattimento,
rispettivamente, di non piu' di cinque capi nella stagione.
3. Per la lepre e' consentito l'abbattimento di non piu' di dieci
capi nella stagione.
4. Delle altre specie consentite a norma della presente legge, per
ogni giornata di caccia non possono essere abbattuti complessivamente
piu' di venticinque capi, di cui non piu' di dieci capi di anatidi,
dieci folaghe, dieci colombacci e tre beccacce. Per ogni giornata di
caccia non possono inoltre essere abbattuti, complessivamente, piu'
di dieci capi delle seguenti specie: beccaccino, gallinella d'acqua,
frullino, pavoncella e porciglione. Per la beccaccia e' consentito
l'abbattimento di non piu' di venti capi nella stagione.
5. Il numero dei capi abbattuti per ogni giornata di caccia in
regioni diverse, non puo' superare complessivamente il limite
previsto dal calendario venatorio della Regione che consente
l'abbattimento del maggior numero di capi.