REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2002, n. 14

NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE

          Art. 5                                                                
Orari venatori                                                                  
1. La caccia e' consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino            
al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati e' consentita da              
un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.              
2. La caccia alla fauna selvatica stanziale e' consentita dal sorgere           
del sole. Qualora le Province prevedano l'anticipazione                         
dell'esercizio venatorio all'1 settembre, ai sensi dell'art. 4, comma           
4, la caccia e' consentita fino alle ore 13 negli ATC e fino al                 
tramonto nelle Aziende agri-turistico-venatorie.                                
3. Le Province individuano gli orari venatori desumendoli annualmente           
dalle Effemeridi Aeronautiche fornite dal Centro nazionale di                   
Meteorologia e Climatologia Aeronautica dell'Aeronautica militare.              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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