LEGGE REGIONALE 12 luglio 2002, n. 14
NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE
Art. 5
Orari venatori
1. La caccia e' consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino
al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati e' consentita da
un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.
2. La caccia alla fauna selvatica stanziale e' consentita dal sorgere
del sole. Qualora le Province prevedano l'anticipazione
dell'esercizio venatorio all'1 settembre, ai sensi dell'art. 4, comma
4, la caccia e' consentita fino alle ore 13 negli ATC e fino al
tramonto nelle Aziende agri-turistico-venatorie.
3. Le Province individuano gli orari venatori desumendoli annualmente
dalle Effemeridi Aeronautiche fornite dal Centro nazionale di
Meteorologia e Climatologia Aeronautica dell'Aeronautica militare.