LEGGE REGIONALE 12 luglio 2002, n. 14
NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE
Art. 4
Giornate e forme di caccia
1. La settimana venatoria e' compresa fra il lunedi' e la domenica
successiva, escludendo i giorni di martedi' e venerdi'.
2. La caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria e'
consentita nelle forme sottoindicate, dalla terza domenica di
settembre al 31 gennaio:
a) dalla terza domenica di settembre e per le due settimane
successive da appostamento e/o vagante con l'uso di non piu' di due
cani per cacciatore in due giornate fisse (giovedi' e domenica) di
ogni settimana; tale limitazione non si applica alle Aziende
agrituristico-venatorie, ove il cacciatore puo' svolgere fino a tre
giornate di caccia settimanali a scelta;
b) dal lunedi' successivo alle due settimane di cui alla precedente
lettera a) fino al 31 gennaio, da appostamento e/o vagante con l'uso
di non piu' di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni
settimana;
c) dall'1 ottobre al 30 novembre, possono essere fruite due giornate
in piu' a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria,
da appostamento.
3. Le Province, mediante i rispettivi calendari venatori, ai sensi
della lett. a) del comma 2, dell'art. 50 della L.R. n. 8 del 1994 e
successive modifiche, possono determinare l'inizio dell'attivita'
venatoria in forma vagante con l'uso del cane, anche successivamente
alla terza domenica di settembre per esigenze connesse all'esercizio
dell'attivita' agricola e per garantire una maggiore tutela della
fauna.
4. Le Province esercitano le facolta' di cui al comma 2 dell'art. 18
della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, nei limiti ed alle condizioni
ivi previste. Qualora esse prevedano nei rispettivi calendari
venatori provinciali, l'anticipazione dell'esercizio venatorio alla
data dell'1 settembre, la caccia in tale periodo si potra' effettuare
nella giornata dell'1 settembre - purche' non coincidente con il
martedi' o il venerdi' - e nelle successive giornate di giovedi' e
domenica, esclusivamente da appostamento, fisso o temporaneo, fino
alle ore 13, alle specie individuate dalle Province, da parte dei
cacciatori iscritti agli ATC della Regione Emilia-Romagna, - ciascuno
negli ambiti di iscrizione - o che esercitino la caccia nelle Aziende
faunistico-venatorie o da appostamento fisso con richiami vivi.
5. Le specie di cui al comma 4 vengono individuate dalle Province tra
le seguenti: cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, merlo, tortora,
germano reale ed altre specie appartenenti alla fauna migratoria
acquatica, come da art. 3, comma 1, lettera b).
6. Nel periodo di cui al comma 4, nelle Aziende
agri-turistico-venatorie l'esercizio venatorio, consentito ai sensi
del comma 2 lettera b) dell'art. 50 della L.R. n. 8 del 1994, e
successive modifiche, si svolge per cinque giornate settimanali,
secondo gli orari di cui all'art. 5 e senza limitazione di forma di
caccia. Per i cacciatori che svolgano l'esercizio venatorio in dette
Aziende il numero delle giornate di caccia settimanali non puo'
essere superiore a tre.
7. Le Province, nell'ambito delle facolta' concesse dal comma 2
dell'art. 18 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, possono modificare
i termini di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) previo parere
dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.
8. La caccia alla fauna migratoria di cui al comma 1 dell'art. 36 bis
della L.R. n. 8 del 1994 e successive modifiche si svolge nelle forme
stabilite dal provvedimento adottato dalla Regione ai sensi del comma
2 del medesimo articolo.
9. Per il conteggio del numero delle giornate usufruite per ogni
settimana, vengono considerate valide le giornate comunque effettuate
sia in Emilia-Romagna sia in altre regioni. Devono essere conteggiate
anche le giornate effettuate nelle Aziende venatorie.
10. I derivati domestici del germano reale che non ne presentino il
fenotipo selvatico (Anas platyrynchos) possono essere utilizzati come
richiami vivi senza l'identificazione mediante marcatura e senza
l'obbligo dell'opzione di cui all'art. 12, comma 5, lett. b), della
Legge n. 157 del 1992.
NOTE ALL'ART. 4
Comma 3
1) Il testo della lettera a) del comma 2 dell'art. 50 della L.R. 15
febbraio 1994, n. 8, concernente Disposizioni per la protezione della
fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria, e' il
seguente:
"Art. 50 - Calendario venatorio
omissis
2. Le Province, previo parere dell'INFS, adottano il calendario
venatorio provinciale, con il quale:
a) autorizzano modificazioni dei termini del calendario venatorio
regionale nei limiti consentiti dalla legge statale;
omissis".
Comma 4
2) Il testo del comma 2 dell'art. 18 della Legge 11 febbraio 1992, n.
157, concernente Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio, e' il seguente:
"Art. 18 - Specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria
omissis
2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per
determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle
diverse realta' territoriali. Le Regioni autorizzano le modifiche
previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I
termini devono essere comunque contenuti tra l'1 settembre ed il 31
gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato
al comma 1. L'autorizzazione regionale e' condizionata alla
preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La
stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli
ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati
dalle Regioni; la caccia di selezione degli ungulati puo' essere
autorizzata a far tempo dall'1 agosto nel rispetto dell'arco
temporale di cui al comma 1.
omissis".
Comma 6
3) Il testo della lettera b) del comma 2 dell'art. 50 della L.R. n. 8
del 1994, citata alla nota 1) al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 50 - Calendario venatorio
omissis
2. Le Province, previo parere dell'INFS, adottano il calendario
venatorio provinciale, con il quale:
omissis
b) autorizzano l'esercizio venatorio nelle aziende
agri-turistico-venatorie, limitatamente alla fauna di allevamento,
dall'1 settembre al 31 gennaio di ogni anno;
omissis".
Comma 7
4) Il testo del comma 2 dell'art. 18 della Legge n. 157 del 1992,
citata alla nota 2) al presente articolo, e' riportato alla stessa
nota.
Comma 10
5) Il testo della lettera b) del comma 5 dell'art. 12 della Legge n.
157 del 1992, citata alla nota 2) al presente articolo, e' il
seguente:
"Art. 12 - Esercizio dell'attivita' venatoria
omissis
5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco,
l'esercizio venatorio stesso puo' essere praticato in via esclusiva
in una delle seguenti forme:
omissis
b) da appostamento fisso;
omissis".