REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2002, n. 14

NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE

          Art. 4                                                                
Giornate e forme di caccia                                                      
1. La settimana venatoria e' compresa fra il lunedi' e la domenica              
successiva, escludendo i giorni di martedi' e venerdi'.                         
2. La caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria e'                     
consentita nelle forme sottoindicate, dalla terza domenica di                   
settembre al 31 gennaio:                                                        
a) dalla terza domenica di settembre e per le due settimane                     
successive da appostamento e/o vagante con l'uso di non piu' di due             
cani per cacciatore in due giornate fisse (giovedi' e domenica) di              
ogni settimana; tale limitazione non si applica alle Aziende                    
agrituristico-venatorie, ove il cacciatore puo' svolgere fino a tre             
giornate di caccia settimanali a scelta;                                        
b) dal lunedi' successivo alle due settimane di cui alla precedente             
lettera a) fino al 31 gennaio, da appostamento e/o vagante con l'uso            
di non piu' di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni           
settimana;                                                                      
c) dall'1 ottobre al 30 novembre, possono essere fruite due giornate            
in piu' a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria,             
da appostamento.                                                                
3. Le Province, mediante i rispettivi calendari venatori, ai sensi              
della lett. a) del comma 2, dell'art. 50 della L.R. n. 8 del 1994 e             
successive modifiche, possono determinare l'inizio dell'attivita'               
venatoria in forma vagante con l'uso del cane, anche successivamente            
alla terza domenica di settembre per esigenze connesse all'esercizio            
dell'attivita' agricola e per garantire una maggiore tutela della               
fauna.                                                                          
4. Le Province esercitano le facolta' di cui al comma 2 dell'art. 18            
della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, nei limiti ed alle condizioni             
ivi previste. Qualora esse prevedano nei rispettivi calendari                   
venatori provinciali, l'anticipazione dell'esercizio venatorio alla             
data dell'1 settembre, la caccia in tale periodo si potra' effettuare           
nella giornata dell'1 settembre - purche' non coincidente con il                
martedi' o il venerdi' - e nelle successive giornate di giovedi' e              
domenica, esclusivamente da appostamento, fisso o temporaneo, fino              
alle ore 13, alle specie individuate dalle Province, da parte dei               
cacciatori iscritti agli ATC della Regione Emilia-Romagna, - ciascuno           
negli ambiti di iscrizione - o che esercitino la caccia nelle Aziende           
faunistico-venatorie o da appostamento fisso con richiami vivi.                 
5. Le specie di cui al comma 4 vengono individuate dalle Province tra           
le seguenti: cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, merlo, tortora,               
germano reale ed altre specie appartenenti alla fauna migratoria                
acquatica, come da art. 3, comma 1, lettera b).                                 
6. Nel periodo di cui al comma 4, nelle Aziende                                 
agri-turistico-venatorie l'esercizio venatorio, consentito ai sensi             
del comma 2 lettera b) dell'art. 50 della L.R. n. 8 del 1994, e                 
successive modifiche, si svolge per cinque giornate settimanali,                
secondo gli orari di cui all'art. 5 e senza limitazione di forma di             
caccia. Per i cacciatori che svolgano l'esercizio venatorio in dette            
Aziende il numero delle giornate di caccia settimanali non puo'                 
essere superiore a tre.                                                         
7. Le Province, nell'ambito delle facolta' concesse dal comma 2                 
dell'art. 18 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, possono modificare           
i termini di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) previo parere                    
dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.                                 
8. La caccia alla fauna migratoria di cui al comma 1 dell'art. 36 bis           
della L.R. n. 8 del 1994 e successive modifiche si svolge nelle forme           
stabilite dal provvedimento adottato dalla Regione ai sensi del comma           
2 del medesimo articolo.                                                        
9. Per il conteggio del numero delle giornate usufruite per ogni                
settimana, vengono considerate valide le giornate comunque effettuate           
sia in Emilia-Romagna sia in altre regioni. Devono essere conteggiate           
anche le giornate effettuate nelle Aziende venatorie.                           
10. I derivati domestici del germano reale che non ne presentino il             
fenotipo selvatico (Anas platyrynchos) possono essere utilizzati come           
richiami vivi senza l'identificazione mediante marcatura e senza                
l'obbligo dell'opzione di cui all'art. 12, comma 5, lett. b), della             
Legge n. 157 del 1992.                                                          
NOTE ALL'ART. 4                                                                 
Comma 3                                                                         
1) Il testo della lettera a) del comma 2 dell'art. 50 della L.R. 15             
febbraio 1994, n. 8, concernente Disposizioni per la protezione della           
fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria, e' il               
seguente:                                                                       
"Art. 50 - Calendario venatorio                                                 
omissis                                                                         
2. Le Province, previo parere dell'INFS, adottano il calendario                 
venatorio provinciale, con il quale:                                            
a) autorizzano modificazioni dei termini del calendario venatorio               
regionale nei limiti consentiti dalla legge statale;                            
omissis".                                                                       
Comma 4                                                                         
2) Il testo del comma 2 dell'art. 18 della Legge 11 febbraio 1992, n.           
157, concernente Norme per la protezione della fauna selvatica                  
omeoterma e per il prelievo venatorio, e' il seguente:                          
"Art. 18 - Specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria                   
omissis                                                                         
2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per                    
determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle                
diverse realta' territoriali. Le Regioni autorizzano le modifiche               
previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I                 
termini devono essere comunque contenuti tra l'1 settembre ed il 31             
gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato             
al comma 1. L'autorizzazione regionale e' condizionata alla                     
preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La            
stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli             
ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati               
dalle Regioni; la caccia di selezione degli ungulati puo' essere                
autorizzata a far tempo dall'1 agosto nel rispetto dell'arco                    
temporale di cui al comma 1.                                                    
omissis".                                                                       
Comma 6                                                                         
3) Il testo della lettera b) del comma 2 dell'art. 50 della L.R. n. 8           
del 1994, citata alla nota 1) al presente articolo, e' il seguente:             
"Art. 50 - Calendario venatorio                                                 
omissis                                                                         
2. Le Province, previo parere dell'INFS, adottano il calendario                 
venatorio provinciale, con il quale:                                            
omissis                                                                         
b) autorizzano l'esercizio venatorio nelle aziende                              
agri-turistico-venatorie, limitatamente alla fauna di allevamento,              
dall'1 settembre al 31 gennaio di ogni anno;                                    
omissis".                                                                       
Comma 7                                                                         
4) Il testo del comma 2 dell'art. 18 della Legge n. 157 del 1992,               
citata alla nota 2) al presente articolo, e' riportato alla stessa              
nota.                                                                           
Comma 10                                                                        
5) Il testo della lettera b) del comma 5 dell'art. 12 della Legge n.            
157 del 1992, citata alla nota 2) al presente articolo, e' il                   
seguente:                                                                       
"Art. 12 - Esercizio dell'attivita' venatoria                                   
omissis                                                                         
5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco,                 
l'esercizio venatorio stesso puo' essere praticato in via esclusiva             
in una delle seguenti forme:                                                    
omissis                                                                         
b) da appostamento fisso;                                                       
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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