REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2002, n. 14

NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE

          Art. 2                                                                
Rapporti tra Province e Regioni confinanti                                      
1. La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali                     
prospicienti i corpi idrici interposti tra province diverse, ivi                
comprese quelle confinanti con la regione Lombardia, viene attuata              
sulla base dei rispettivi confini amministrativi, salvo diverse                 
specifiche intese stipulate tra gli Ambiti territoriali di caccia               
(ATC) interessati, intese che le Province competenti renderanno                 
eventualmente operanti, a mezzo di propri atti amministrativi, ove              
ritenute compatibili rispetto ai propri Piani faunistico-venatori.              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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