LEGGE REGIONALE 12 luglio 2002, n. 14
NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE
Art. 2
Rapporti tra Province e Regioni confinanti
1. La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali
prospicienti i corpi idrici interposti tra province diverse, ivi
comprese quelle confinanti con la regione Lombardia, viene attuata
sulla base dei rispettivi confini amministrativi, salvo diverse
specifiche intese stipulate tra gli Ambiti territoriali di caccia
(ATC) interessati, intese che le Province competenti renderanno
eventualmente operanti, a mezzo di propri atti amministrativi, ove
ritenute compatibili rispetto ai propri Piani faunistico-venatori.