LEGGE REGIONALE 12 luglio 2002, n. 14
NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. La presente legge definisce il calendario venatorio regionale,
sulla base della competenza legislativa della Regione nella materia
della caccia, in conformita' al Titolo V della Parte Seconda della
Costituzione.
2. Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni
agricole, il territorio della regione Emilia-Romagna destinato alla
caccia programmata, e' sottoposto a tale regime, sulla base della
vigente normativa nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti.
3. La caccia agli ungulati e' consentita secondo quanto previsto
dall'apposito vigente regolamento.
4. I tempi e le modalita' dei prelievi in selezione agli ungulati
sono stabiliti al fine di garantire la completa attuazione dei piani
di prelievo, in quanto condizione necessaria per la conservazione
delle specie in un rapporto di compatibilita' con gli usi plurimi del
territorio e tenuto conto delle esigenze di carattere biologico delle
singole specie, delle necessita' di natura tecnica e gestionale,
nonche' delle caratteristiche climatiche ed ambientali della regione
Emilia-Romagna.
5. Le Aziende faunistico-venatorie (AFV) ed agri-turistico venatorie
provvedono agli abbattimenti in base alle vigenti direttive regionali
relative alla gestione delle Aziende medesime ed al vigente
regolamento regionale concernente la gestione faunistico-venatoria
degli ungulati.
6. Nei limiti dei piani approvati dalla Provincia, i titolari di
Aziende faunistico-venatorie possono autorizzare l'abbattimento di un
numero di capi di fauna selvatica stanziale superiore a quelli
previsti dall'art. 6, purche' entro i limiti quantitativi fissati dal
piano di abbattimento, il quale potra' essere realizzato fino al 31
dicembre con eccezione per il fagiano e per il cinghiale, per i quali
il termine e' fissato al 31 gennaio.
7. Nelle Aziende faunistico-venatorie la caccia agli ungulati si
svolge secondo i periodi di cui alle lett. c) e d) del comma 1,
dell'art. 3. E' facolta' del titolare dell'AFV scegliere le giornate
di caccia al cinghiale in forma collettiva nel rispetto delle leggi
vigenti.