REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2002, n. 14

NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Finalita'                                                                       
1. La presente legge definisce il calendario venatorio regionale,               
sulla base della competenza legislativa della Regione nella materia             
della caccia, in conformita' al Titolo V della Parte Seconda della              
Costituzione.                                                                   
2. Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni                
agricole, il territorio della regione Emilia-Romagna destinato alla             
caccia programmata, e' sottoposto a tale regime, sulla base della               
vigente normativa nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti.           
3. La caccia agli ungulati e' consentita secondo quanto previsto                
dall'apposito vigente regolamento.                                              
4. I tempi e le modalita' dei prelievi in selezione agli ungulati               
sono stabiliti al fine di garantire la completa attuazione dei piani            
di prelievo, in quanto condizione necessaria per la conservazione               
delle specie in un rapporto di compatibilita' con gli usi plurimi del           
territorio e tenuto conto delle esigenze di carattere biologico delle           
singole specie, delle necessita' di natura tecnica e gestionale,                
nonche' delle caratteristiche climatiche ed ambientali della regione            
Emilia-Romagna.                                                                 
5. Le Aziende faunistico-venatorie (AFV) ed agri-turistico venatorie            
provvedono agli abbattimenti in base alle vigenti direttive regionali           
relative alla gestione delle Aziende medesime ed al vigente                     
regolamento regionale concernente la gestione faunistico-venatoria              
degli ungulati.                                                                 
6. Nei limiti dei piani approvati dalla Provincia, i titolari di                
Aziende faunistico-venatorie possono autorizzare l'abbattimento di un           
numero di capi di fauna selvatica stanziale superiore a quelli                  
previsti dall'art. 6, purche' entro i limiti quantitativi fissati dal           
piano di abbattimento, il quale potra' essere realizzato fino al 31             
dicembre con eccezione per il fagiano e per il cinghiale, per i quali           
il termine e' fissato al 31 gennaio.                                            
7. Nelle Aziende faunistico-venatorie la caccia agli ungulati si                
svolge secondo i periodi di cui alle lett. c) e d) del comma 1,                 
dell'art. 3. E' facolta' del titolare dell'AFV scegliere le giornate            
di caccia al cinghiale in forma collettiva nel rispetto delle leggi             
vigenti.                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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