DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2001, n. 2924
Istituzione dell'Osservatorio regionale sui servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani di cui alla L.R. 25/99. Approvazione convenzione ed affidamento ad ERVET SpA (BO) per progetto di attivita' tecnica-scientifica
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
1) di istituire l'Osservatorio regionale sui servizi idrici e di
gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 22 della L.R. 25/99,
individuandolo come progetto di particolare interesse nell'ambito del
quale affidare ad ERVET - Politiche per le imprese - SpA, con sede in
Bologna, Via Morgagni n. 6, un ruolo di supporto tecnico-scientifico,
per un importo di Lire 350.000.000 (pari a Euro 180.759,91)
comprensivo di IVA al 20%, ricorrendo le condizioni previste
dall'art. 15, comma 1 della L.R. 9/00 ed in particolare l'art. 11,
comma 3, lett. B) della Direttiva CEE 92/50;
2) di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione
Emilia-Romagna e ERVET - Politiche per le imprese - SpA allegato al
presente atto deliberativo di cui e' parte integrante;
3) di dare atto che alla sottoscrizione della Convenzione, della
durata di 12 mesi dalla data di esecutivita' del presente atto,
provvedera' il Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e della
costa;
4) di prevedere che nel corso dell'anno 2002 occorrera' una seconda
fase di aggiornamento, sistematizzazione e implementazione delle
attivita' cosi' da garantire le annualita' successive, oggetto di
successivo provvedimento in raporto alle effettive disponibilita'
iscritte sul corrispondente capitolo di bilancio;
5) di prevedere che con atto del Direttore generale Ambiente e Difesa
del suolo e della costa, acquisito il parere dell'Autorita', verranno
definiti i criteri e le modalita' organizzative per il funzionamento
dell'Osservatorio regionale sui servizi idrici e di gestione dei
rifiuti urbani;
6) di impegnare la somma di Lire 350.000.000 (pari a Euro 180.759,91)
registrata al n. 5493 di impegno sul Capitolo 37150 "Interventi per
la ricerca ambientale (L.R. 31 agosto 1978, n.39; art. 43, L.R. 2
maggio 1985, n. 17 e art. 27, L.R. 16 novembre 1985, n. 23)" del
Bilancio per l'esercizio finanziario 2001 dotato della necessaria
disponibilita';
7) di dare atto che il Dirigente competente per materia, provvedera',
con propri atti formali e previa l'acquisizione del parere
dell'Autorita', alla liquidazione della spesa ed alla emissione della
richiesta dei titoli di pagamento, ai sensi della normativa contabile
vigente ed in applicazione della propria deliberazione 2774/01, a
favore di ERVET - Politiche per le imprese - SpA secondo le modalita'
indicate all'art. 7 dell'allegato schema di convenzione;
8) di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e ERVET -
Politiche per le imprese - SpA per il conferimento della prestazione
d'opera intellettuale relativa al supporto tecnico scientifico per la
progettazione, realizzazione e gestione della struttura di supporto
all'Osservatorio regionale sui servizi idrici e di gestione dei
rifiuti urbani di cui all'art. 22 della L.R. n. 25 del 6/9/1999
L'anno corrente, il giorno . . . . . . del mese
tra
La Regione Emilia-Romagna, di seguito denominata Regione (c.f. e p.
IVA 80062590379) rappresentata dal Direttore generale Ambiente e
Difesa del suolo e della costa pro tempore, che interviene nel
presente atto per dare attuazione alla deliberazione della Giunta
regionale n. . . . . . del . . . . . . . . . , esecutiva ai sensi di
legge
ERVET - Politiche per le imprese - SpA, di seguito denominata ERVET
(c.f. e p. IVA 00569890379), rappresentato da . . . . . . . . . . . .
. . . . , che elegge il domicilio legale presso la sede, Via Morgagni
n. 6, Bologna;
Premesso che ERVET ha predisposto una specifica tecnica, intitolata
Supporto dell'Osservatorio regionale sui servizi idrici e di gestione
dei rifiuti urbani di cui all'art. 22 della L.R. n. 25 del 6/9/1999;
tutto cio' premesso tra Regione Emilia-Romagna e ERVET si stipula
quanto segue:
Art. 1
Oggetto della convenzione
La Regione affida e ERVET, che accetta, l'incarico per fornire il
supporto tecnico scientifico alla progettazione, realizzazione e
gestione dell'Osservatorio regionale sui servizi idrici e di gestione
dei rifiuti urbani di cui all'art. 22 della L.R. n. 25 del 6/9/1999.
In particolare oggetto del presente incarico sono la progettazione,
la realizzazione e la conduzione della struttura a supporto
dell'Osservatorio sin dalla sua costituzione; l'incarico prevede
inoltre la realizzazione di specifiche attivita' riconducibili
all'Osservatorio ai sensi dell'art. 22 della L.R. 25/99.
Tali attivita' possono essere preliminarmente strutturate in quattro
distinti filoni tra loro correlati e coordinati:
1) progettazione, realizzazione e messa in servizio del sistema
informativo territoriale, comprese le modalita' di reperimento e
aggiornamento continuo dei dati;
2) censimento e analisi delle attivita' dei soggetti gestori e delle
ATO/Agenzie;
3) definizione, test e validazione di indici, benchmarks, procedure e
criteri di valutazione dei servizi erogati;
4) sviluppo e messa in servizio delle procedure e delle
strumentazioni per l'accesso ai dati da parte del pubblico.
Ciascuno dei quattro filoni, pur essendo parte di un dispositivo
integrato e coordinato, presenta peculiarita' e finalita' proprie
tali che risulta opportuno definirli con descrizioni separate.
Le modalita' operative di effettuazione delle attivita' di cui sopra
sono dettagliatamente contenute nell'allegato progetto, parte
integrante e sostanziale della presente convenzione, cui ERVET dovra'
attenersi.
Art. 2
Controllo sull'esecuzione dell'incarico
Le attivita' della presente Convenzione verranno realizzate sotto la
vigilanza ed il controllo del Responsabile del Servizio competente
per materia della Regione, che accertera' l'operato di ERVET ed il
rispetto dei tempi e delle modalita' di attuazione del programma di
lavoro in conformita' alle clausole della presente Convenzione,
sentito il parere dell'Autorita' regionale per la vigilanza dei
servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani.
Il Responsabile del Servizio, sentita l'Autorita' regionale per la
vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani,
potra', nel corso dello sviluppo delle attivita', definire eventuali
variazioni ed indirizzi integrativi in accordo con ERVET, al fine di
assicurare la migliore corrispondenza agli obiettivi del progetto ed
in funzione delle risultanze che emergeranno dalle varie fasi del
lavoro, in particolare alla presentazione dei rapporti connessi al
successivo art. 6), senza che tali variazioni comportino aumenti
dell'importo di cui al successivo art. 7).
Art. 3
Durata della prestazione
Le attivita' di impianto e di prima fase oggetto della presente
convenzione si svilupperanno nei 12 mesi successivi con decorrenza
dalla data di esecutivita' della deliberazione della Giunta regionale
n. . . . . . del . . . . . . . . . previa stipula della convenzione
stessa.Gli atti di sviluppo e implementazione di cui alla seconda
fase riguarderanno i 12 mesi successivi e saranno definiti da
apposita convenzione.
Qualora, per cause non imputabili a ERVET e debitamente riconosciute
dalla Regione, si dovessero verificare sospensioni temporanee delle
prestazioni di ERVET, la situazione verra' accertata attraverso uno
scambio di lettere tra il Responsabile del Servizio, sentita
l'Autorita' regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di
gestione dei rifiuti urbani e il Presidente di ERVET. I tempi della
sospensione, cosi' accertati, daranno luogo ad una proroga dei
termini di consegna, pari al periodo di sospensione formalizzati da
determinazioni del Dirigente competente regionale.
Il ritardo ingiustificato nella consegna del rapporto finale rispetto
ai termini fissati comporta l'applicazione di una penale di Lire
200.000 (pari a Euro 103,29) per ogni settimana di ritardo.
Art. 4
Ulteriori obblighi di ERVET
ERVET si impegna, altresi', entro 30 giorni dalla stipula della
presente Convenzione a comunicare per iscritto il nominativo del
responsabile sia dello svolgimento delle attivita', sia dei compiti
di coordinamento con l'Amministrazione regionale.
Art. 5
Articolazione delle attivita' nel tempo
La messa a punto del sistema informativo richiede un insieme di
attivita' concatenate e coordinate, che possono essere sviluppate in
due anni, permettendo di conseguire tutte le funzionalita' previste
solo al termine del periodo, ma consentendo di ottenere un primo set
di funzionalita' operative gia' nel corso delle attivita' sviluppate
nel primo anno.
Le attivita' verranno sviluppate al fine di conseguire comunque i
seguenti obiettivi fondamentali.
Al termine del primo anno:
- rapporti e documenti periodici;
- modello funzionale e operativo del sistema informativo;
- software requirement specifications (SRS);
- progettazione e realizzazione delle procedure e delle interfacce
per il caricamento dei dati;
- implementazione dei data-base relazionati e creazione degli archivi
(sperimentazioni);
- progettazione e realizzazione delle procedure e delle interfacce di
consultazione pubblica (prototipo sperimentale);
- definizione preliminare di indici, benchmarks, parametri di
valutazione;
- progettazione e attivazione del sito Internet dell'Osservatorio.
Al termine del secondo anno, subordinatamente alla prosecuzione del
rapporto disciplinata con apposita convenzione:
- rapporti e documenti periodici;
- implementazione dei data-base relazionati e creazione degli
archivi;
- verifica, validazione e messa in servizio delle procedure e delle
interfacce di comunicazione (data input);
- verifica, validazione e messa in servizio dell'interfaccia di
comunicazione remota;
- definizione di indici, benchmarks, parametri per la restituzione,
la integrazione e scala regionale e la comparazione dei dati;
- messa in servizio del sistema completo accessibile via Internet.
Art. 6
Rapporti di attivita' semestrali
A sei mesi dall'inizio delle attivita' e al termine dell'incarico
ERVET si impegna a consegnare al Responsabile del Servizio competente
per materia un rapporto di attivita' con il quale verranno definite:
1) rendicontazione delle attivita' svolte nel semestre;
2) rapporti semestrali e/o annuali secondo quanto precedentemente
indicato.
Entro tre mesi ERVET dall'inizio delle attivita', dovra' definire nel
dettaglio i programmi di attivita' per ogni filone previsto nella
presente convenzione.
Art. 7
Corrispettivo delle prestazioni e modalita' di pagamento
Il costo delle attivita' di cui all'art. 1 e' quantificato in Lire
350.000.000 (pari a Euro 180.759,91). I costi indicati sono
comprensivi di IVA e attengono a tutte le attivita' indicate.
Gli eventuali costi di stampa e distribuzione dei rapporti
trimestrali, e/o semestrali e/o annuali che il Servizio competente in
materia decidera' di diffondere saranno a carico della Regione; al
riguardo ERVET si impegna a fornire una copia cartacea dei rapporti e
a garantirne l'inserimento on line nel sito Internet
dell'Osservatorio.
Le modalita' di pagamento, dietro presentazione di regolari fatture
emesse da parte di ERVET, sono cosi' individuate:
- un primo acconto, pari al 30% dell'importo complessivo, previa
sottoscrizione dello schema di convenzione e dietro presentazione di
una dichiarazione da parte di ERVET, attestante l'inizio delle
attivita' commissionate;
- un secondo acconto, pari al 30% dell'importo complessivo, a seguito
della presentazione da parte di ERVET del rapporto semestrale sulle
attivita' svolte;
- il saldo, pari al 40% dell'importo complessivo, a seguito della
dimostrazione delle spese sostenute da ERVET e previa attestazione da
parte del Responsabile del Servizio competente per materia, del
regolare svolgimento delle attivita' realizzate.
Art. 8
Collaborazioni esterne
Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente convenzione
ERVET puo' avvalersi, nel rispetto della normativa vigente,
dell'opera di professionisti, organismi specializzati, societa',
gruppi di lavoro e/o centri di servizio del proprio sistema.
ERVET, nei rapporti con i soggetti di cui al comma precedente,
evitera' nel modo piu' assoluto, di coinvolgere la Regione, e fara'
fronte, a sua cura e spese, agli eventuali diritti vantati da tali
soggetti.
In ogni caso i contratti con i terzi non dovranno essere di
impedimento all'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 1.
Art. 9
Integrazione dell'accordo
Per quanto non contemplato nella presente convenzione valgono le
disposizioni contenute nel Codice civile e le leggi speciali in
quanto compatibili.
Art. 10
Diritti d'autore e riservatezza
Con la firma della presente Convenzione, ERVET riconosce sull'oggetto
della presente, ai sensi della Legge 633/41, art. 11, la titolarita'
a titolo originario del diritto d'autore della Regione
Emilia-Romagna.
ERVET e' rigorosamente tenuto ad osservare il segreto nei confronti
di qualsiasi soggetto, in mancanza di esplicita autorizzazione
scritta della Regione, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni,
documenti e oggetti di cui sia venuto a conoscenza.
Art. 11
Responsabilita' nei confronti di terzi
ERVET esonera la Regione da qualsiasi impegno e responsabilita' che a
qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi
dall'esecuzione della presente convenzione.
Art. 12
Controversie
Per la risoluzione giudiziale di ogni eventuale controversia, si
conviene di eleggere esclusivamente il Foro di Bologna.
Art. 13
Oneri fiscali
Il presente atto sara' registrato solo in caso d'uso ai sensi DPR
26/4/1986, n. 131, con spese a carico della parte richiedente.
inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26/10/1972, n.
642 e successive modificazioni.
L'imposta di bollo e' a carico di ERVET.
IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE
AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO DI ERVET
E DELLA COSTA POLITICHE PER LE IMPRESE SPA