REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2001, n. 2924

Istituzione dell'Osservatorio regionale sui servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani di cui alla L.R. 25/99. Approvazione convenzione ed affidamento ad ERVET SpA (BO) per progetto di attivita' tecnica-scientifica

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
1) di istituire l'Osservatorio regionale sui servizi idrici e di                
gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 22 della L.R. 25/99,             
individuandolo come progetto di particolare interesse nell'ambito del           
quale affidare ad ERVET - Politiche per le imprese - SpA, con sede in           
Bologna, Via Morgagni n. 6, un ruolo di supporto tecnico-scientifico,           
per un importo di Lire 350.000.000 (pari a Euro 180.759,91)                     
comprensivo di IVA al 20%, ricorrendo le condizioni previste                    
dall'art. 15, comma 1 della L.R. 9/00 ed in particolare l'art. 11,              
comma 3, lett. B) della Direttiva CEE 92/50;                                    
2) di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione                         
Emilia-Romagna e ERVET - Politiche per le imprese - SpA allegato al             
presente atto deliberativo di cui e' parte integrante;                          
3) di dare atto che alla sottoscrizione della Convenzione, della                
durata di 12 mesi dalla data di esecutivita' del presente atto,                 
provvedera' il Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e della           
costa;                                                                          
4) di prevedere che nel corso dell'anno 2002 occorrera' una seconda             
fase di aggiornamento, sistematizzazione e implementazione delle                
attivita' cosi' da garantire le annualita' successive, oggetto di               
successivo provvedimento in raporto alle effettive disponibilita'               
iscritte sul corrispondente capitolo di bilancio;                               
5) di prevedere che con atto del Direttore generale Ambiente e Difesa           
del suolo e della costa, acquisito il parere dell'Autorita', verranno           
definiti i criteri e le modalita' organizzative per il funzionamento            
dell'Osservatorio regionale sui servizi idrici e di gestione dei                
rifiuti urbani;                                                                 
6) di impegnare la somma di Lire 350.000.000 (pari a Euro 180.759,91)           
registrata al n. 5493 di impegno sul Capitolo 37150 "Interventi per             
la ricerca ambientale (L.R. 31 agosto 1978,  n.39; art. 43, L.R. 2              
maggio 1985, n. 17 e art. 27, L.R. 16 novembre 1985, n. 23)" del                
Bilancio per l'esercizio finanziario 2001 dotato della necessaria               
disponibilita';                                                                 
7) di dare atto che il Dirigente competente per materia, provvedera',           
con propri atti formali e previa l'acquisizione del parere                      
dell'Autorita', alla liquidazione della spesa ed alla emissione della           
richiesta dei titoli di pagamento, ai sensi della normativa contabile           
vigente ed in applicazione della propria deliberazione 2774/01, a               
favore di ERVET - Politiche per le imprese - SpA secondo le modalita'           
indicate all'art. 7 dell'allegato schema di convenzione;                        
8) di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino                   
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e ERVET -                   
Politiche per le imprese - SpA per il conferimento della prestazione            
d'opera intellettuale relativa al supporto tecnico scientifico per la           
progettazione, realizzazione e gestione della struttura di supporto             
all'Osservatorio regionale sui servizi idrici e di gestione dei                 
rifiuti urbani di cui all'art. 22 della L.R. n. 25 del 6/9/1999                 
   L'anno corrente, il giorno . . . . . . del mese                              
tra                                                                             
La Regione Emilia-Romagna, di seguito denominata Regione (c.f. e p.             
IVA 80062590379) rappresentata dal Direttore generale Ambiente e                
Difesa del suolo e della costa pro tempore, che interviene nel                  
presente atto per dare attuazione alla deliberazione della Giunta               
regionale n. . . . . . del . . . . . . . . . , esecutiva ai sensi di            
legge                                                                           
ERVET - Politiche per le imprese - SpA, di seguito denominata ERVET             
(c.f. e p. IVA 00569890379), rappresentato da . . . . . . . . . . . .           
. . . . , che elegge il domicilio legale presso la sede, Via Morgagni           
n. 6, Bologna;                                                                  
Premesso che ERVET ha predisposto una specifica tecnica, intitolata             
Supporto dell'Osservatorio regionale sui servizi idrici e di gestione           
dei rifiuti urbani di cui all'art. 22 della L.R. n. 25 del 6/9/1999;            
tutto cio' premesso tra Regione Emilia-Romagna e ERVET si stipula               
quanto segue:                                                                   
Art. 1                                                                          
Oggetto della convenzione                                                       
La Regione affida e ERVET, che accetta, l'incarico per fornire il               
supporto tecnico scientifico alla progettazione, realizzazione e                
gestione dell'Osservatorio regionale sui servizi idrici e di gestione           
dei rifiuti urbani di cui all'art. 22 della L.R. n. 25 del 6/9/1999.            
In particolare oggetto del presente incarico sono la progettazione,             
la realizzazione e la conduzione della struttura a supporto                     
dell'Osservatorio sin dalla sua costituzione; l'incarico prevede                
inoltre la realizzazione di specifiche attivita' riconducibili                  
all'Osservatorio ai sensi dell'art. 22 della L.R. 25/99.                        
Tali attivita' possono essere preliminarmente strutturate in quattro            
distinti filoni tra loro correlati e coordinati:                                
1) progettazione, realizzazione e messa in servizio del sistema                 
informativo territoriale, comprese le modalita' di reperimento e                
aggiornamento continuo dei dati;                                                
2) censimento e analisi delle attivita' dei soggetti gestori e delle            
ATO/Agenzie;                                                                    
3) definizione, test e validazione di indici, benchmarks, procedure e           
criteri di valutazione dei servizi erogati;                                     
4) sviluppo e messa in servizio delle procedure e delle                         
strumentazioni per l'accesso ai dati da parte del pubblico.                     
Ciascuno dei quattro filoni, pur essendo parte di un dispositivo                
integrato e coordinato, presenta peculiarita' e finalita' proprie               
tali che risulta opportuno definirli con descrizioni separate.                  
Le modalita' operative di effettuazione delle attivita' di cui sopra            
sono dettagliatamente contenute nell'allegato progetto, parte                   
integrante e sostanziale della presente convenzione, cui ERVET dovra'           
attenersi.                                                                      
Art. 2                                                                          
Controllo sull'esecuzione dell'incarico                                         
Le attivita' della presente Convenzione verranno realizzate sotto la            
vigilanza ed il controllo del Responsabile del Servizio competente              
per materia della Regione, che accertera' l'operato di ERVET ed il              
rispetto dei tempi e delle modalita' di attuazione del programma di             
lavoro in conformita' alle clausole della presente Convenzione,                 
sentito il parere dell'Autorita' regionale per la vigilanza dei                 
servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani.                                
Il Responsabile del Servizio, sentita l'Autorita' regionale per la              
vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani,                  
potra', nel corso dello sviluppo delle attivita', definire eventuali            
variazioni ed indirizzi integrativi in accordo con ERVET, al fine di            
assicurare la migliore corrispondenza agli obiettivi del progetto ed            
in funzione delle risultanze che emergeranno dalle varie fasi del               
lavoro, in particolare alla presentazione dei rapporti connessi al              
successivo art. 6), senza che tali variazioni comportino aumenti                
dell'importo di cui al successivo art. 7).                                      
Art. 3                                                                          
Durata della prestazione                                                        
Le attivita' di impianto e di prima fase oggetto della presente                 
convenzione si svilupperanno nei 12 mesi successivi con decorrenza              
dalla data di esecutivita' della deliberazione della Giunta regionale           
n. . . . . . del . . . . . . . . . previa stipula della convenzione             
stessa.Gli atti di sviluppo e implementazione di cui alla seconda               
fase riguarderanno i 12 mesi successivi e saranno definiti da                   
apposita convenzione.                                                           
Qualora, per cause non imputabili a ERVET e debitamente riconosciute            
dalla Regione, si dovessero verificare sospensioni temporanee delle             
prestazioni di ERVET, la situazione verra' accertata attraverso uno             
scambio di lettere tra il Responsabile del Servizio, sentita                    
l'Autorita' regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di                  
gestione dei rifiuti urbani e il Presidente di ERVET. I tempi della             
sospensione, cosi' accertati, daranno luogo ad una proroga dei                  
termini di consegna, pari al periodo di sospensione formalizzati da             
determinazioni del Dirigente competente regionale.                              
Il ritardo ingiustificato nella consegna del rapporto finale rispetto           
ai termini fissati comporta l'applicazione di una penale di Lire                
200.000 (pari a Euro 103,29) per ogni settimana di ritardo.                     
Art. 4                                                                          
Ulteriori obblighi di ERVET                                                     
ERVET si impegna, altresi', entro 30 giorni dalla stipula della                 
presente Convenzione a comunicare per iscritto il nominativo del                
responsabile sia dello svolgimento delle attivita', sia dei compiti             
di coordinamento con l'Amministrazione regionale.                               
Art. 5                                                                          
Articolazione delle attivita' nel tempo                                         
La messa a punto del sistema informativo richiede un insieme di                 
attivita' concatenate e coordinate, che possono essere sviluppate in            
due anni, permettendo di conseguire tutte le funzionalita' previste             
solo al termine del periodo, ma consentendo di ottenere un primo set            
di funzionalita' operative gia' nel corso delle attivita' sviluppate            
nel primo anno.                                                                 
Le attivita' verranno sviluppate al fine di conseguire comunque i               
seguenti obiettivi fondamentali.                                                
Al termine del primo anno:                                                      
- rapporti e documenti periodici;                                               
- modello funzionale e operativo del sistema informativo;                       
- software requirement specifications (SRS);                                    
- progettazione e realizzazione delle procedure e delle interfacce              
per il caricamento dei dati;                                                    
- implementazione dei data-base relazionati e creazione degli archivi           
(sperimentazioni);                                                              
- progettazione e realizzazione delle procedure e delle interfacce di           
consultazione pubblica (prototipo sperimentale);                                
- definizione preliminare di indici, benchmarks, parametri di                   
valutazione;                                                                    
- progettazione e attivazione del sito Internet dell'Osservatorio.              
Al termine del secondo anno, subordinatamente alla prosecuzione del             
rapporto disciplinata con apposita convenzione:                                 
- rapporti e documenti periodici;                                               
- implementazione dei data-base relazionati e creazione degli                   
archivi;                                                                        
- verifica, validazione e messa in servizio delle procedure e delle             
interfacce di comunicazione (data input);                                       
- verifica, validazione e messa in servizio dell'interfaccia di                 
comunicazione remota;                                                           
- definizione di indici, benchmarks, parametri per la restituzione,             
la integrazione e scala regionale e la comparazione dei dati;                   
- messa in servizio del sistema completo accessibile via Internet.              
Art. 6                                                                          
Rapporti di attivita' semestrali                                                
A sei mesi dall'inizio delle attivita' e al termine dell'incarico               
ERVET si impegna a consegnare al Responsabile del Servizio competente           
per materia un rapporto di attivita' con il quale verranno definite:            
1) rendicontazione delle attivita' svolte nel semestre;                         
2) rapporti semestrali e/o annuali secondo quanto precedentemente               
indicato.                                                                       
Entro tre mesi ERVET dall'inizio delle attivita', dovra' definire nel           
dettaglio i programmi di attivita' per ogni filone previsto nella               
presente convenzione.                                                           
Art. 7                                                                          
Corrispettivo delle prestazioni e modalita' di pagamento                        
Il costo delle attivita' di cui all'art. 1 e' quantificato in Lire              
350.000.000 (pari a Euro 180.759,91). I costi indicati sono                     
comprensivi di IVA e attengono a tutte le attivita' indicate.                   
Gli eventuali costi di stampa e distribuzione dei rapporti                      
trimestrali, e/o semestrali e/o annuali che il Servizio competente in           
materia decidera' di diffondere saranno a carico della Regione; al              
riguardo ERVET si impegna a fornire una copia cartacea dei rapporti e           
a garantirne l'inserimento on line nel sito Internet                            
dell'Osservatorio.                                                              
Le modalita' di pagamento, dietro presentazione di regolari fatture             
emesse da parte di ERVET, sono cosi' individuate:                               
- un primo acconto, pari al 30% dell'importo complessivo, previa                
sottoscrizione dello schema di convenzione e dietro presentazione di            
una dichiarazione da parte di ERVET, attestante l'inizio delle                  
attivita' commissionate;                                                        
- un secondo acconto, pari al 30% dell'importo complessivo, a seguito           
della presentazione da parte di ERVET del rapporto semestrale sulle             
attivita' svolte;                                                               
- il saldo, pari al 40% dell'importo complessivo, a seguito della               
dimostrazione delle spese sostenute da ERVET e previa attestazione da           
parte del Responsabile del Servizio competente per materia, del                 
regolare svolgimento delle attivita' realizzate.                                
Art. 8                                                                          
Collaborazioni esterne                                                          
Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente convenzione             
ERVET puo' avvalersi, nel rispetto della normativa vigente,                     
dell'opera di professionisti, organismi specializzati, societa',                
gruppi di lavoro e/o centri di servizio del proprio sistema.                    
ERVET, nei rapporti con i soggetti di cui al comma precedente,                  
evitera' nel modo piu' assoluto, di coinvolgere la Regione, e fara'             
fronte, a sua cura e spese, agli eventuali diritti vantati da tali              
soggetti.                                                                       
In ogni caso i contratti con i terzi non dovranno essere di                     
impedimento all'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 1.                 
Art. 9                                                                          
Integrazione dell'accordo                                                       
Per quanto non contemplato nella presente convenzione valgono le                
disposizioni contenute nel Codice civile e le leggi speciali in                 
quanto compatibili.                                                             
Art. 10                                                                         
Diritti d'autore e riservatezza                                                 
Con la firma della presente Convenzione, ERVET riconosce sull'oggetto           
della presente, ai sensi della Legge 633/41, art. 11, la titolarita'            
a titolo originario del diritto d'autore della Regione                          
Emilia-Romagna.                                                                 
ERVET e' rigorosamente tenuto ad osservare il segreto nei confronti             
di qualsiasi soggetto, in mancanza di esplicita autorizzazione                  
scritta della Regione, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni,             
documenti e oggetti di cui sia venuto a conoscenza.                             
Art. 11                                                                         
Responsabilita' nei confronti di terzi                                          
ERVET esonera la Regione da qualsiasi impegno e responsabilita' che a           
qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi                          
dall'esecuzione della presente convenzione.                                     
Art. 12                                                                         
Controversie                                                                    
Per la risoluzione giudiziale di ogni eventuale controversia, si                
conviene di eleggere esclusivamente il Foro di Bologna.                         
Art. 13                                                                         
Oneri fiscali                                                                   
Il presente atto sara' registrato solo in caso d'uso ai sensi DPR               
26/4/1986, n. 131, con spese a carico della parte richiedente.                  
inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26/10/1972, n.           
642 e successive modificazioni.                                                 
L'imposta di bollo e' a carico di ERVET.                                        
IL DIRETTORE GENERALE  IL PRESIDENTE                                            
AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO   DI ERVET                                          
E DELLA COSTA  POLITICHE PER LE IMPRESE SPA                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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