DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2001, n. 2723
Integrazione e modifiche della deliberazione Giunta regionale del 26 luglio 1999, n. 1378
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 5 febbraio 1994, n. 5 "Tutela e valorizzazione delle
persone anziane - Interventi a favore di anziani non
autosufficienti";
richiamate:
- la propria deliberazione 28 luglio 1997, n. 1455 "Direttiva per i
criteri di organizzazione e finanziamento della funzione di
lungodegenza post-acuzie e riabilitazione estensiva nell'ambito della
rimodulazione dell'assistenza ospedaliera nelle Aziende sanitarie
della Regione Emilia-Romagna";
- la propria deliberazione 26 luglio 1999, n. 1378 "Direttiva per
l'integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo
sanitario a favore di anziani non autosufficienti assistiti nei
servizi integrati socio-sanitari di cui all'art. 2 della L.R. 5/94";
- la propria deliberazione 16 febbraio 2000, n. 210 "Integrazione
delibera Giunta regionale 26 luglio 1999, n.1378";
- la propria deliberazione 26 aprile 2001, n. 601 "Integrazione e
modifiche delibera Giunta regionale 26 luglio 1999, n. 1378";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio
2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni
socio-sanitarie";
- il Documento di programmazione economica e finanziaria e la
Relazione previsionale programmatica per l'anno 2002;
considerato:
- l'opportunita' di adeguare l'onere a rilievo sanitario giornaliero
determinato nella deliberazione della Giunta regionale 1378/99 per le
case protette, le RSA, i centri diurni, l'assistenza domiciliare
integrata di cui alla L.R. 5/94, all'aumento previsto nel DPEF e
nella Relazione previsionale programmatica per l'anno 2002 nella
misura dell'inflazione programmata, pari all'1,7 per cento per lo
stesso anno;
- la conseguente necessita' di rideterminare per l'anno 2002 gli
oneri a rilievo sanitario previsti dalla propria deliberazione
1378/99 come segue:
Onere base Onere per soggetti con gravi disturbi
comportamentali
- Centro diurno Lire 22.978 31.334
Euro 11,86 16,18
Gruppo A e B Gruppo C Gruppo D
- Case protette Lire 55.356 41.778 33.423
Euro 28,58 21,57 17,26
- RSA Lire 55.356
Euro 28,58
- ADI Lire 10.170
Euro 5,25
- l'opportunita' di garantire una tempestiva comunicazione agli enti
gestori ed alle Aziende Unita' sanitarie locali per la
predisposizione dei bilanci e la determinazione delle rette a carico
degli anziani utenti, evitando modifiche nel corso dell'anno ed i
conseguenti problemi di rapporto con i cittadini e le complesse
verifiche di competenza delle Aziende Unita' sanitarie locali;
ritenuto opportuno di:
- modificare la propria deliberazione 26 luglio 1999, n. 1378,
aggiornando a partire dall'1/1/2002 gli oneri a rilievo sanitario in
base alla previsione dell'inflazione programmata pari all'1,7 per
cento;
rilevata inoltre:
- l'opportunita' di confermare anche per l'anno 2002, limitatamente
alle sole realta' territoriali che non hanno completato ancora
l'attivazione della funzione di lungodegenza post-acuzie e
riabilitazione estensiva ed alle sole strutture per le quali e' stata
utilizzata per l'anno 2001 la deroga prevista dalla deliberazione
della Giunta regionale n. 601 del 26/4/2001, la possibilita'
dell'Azienda Unita' sanitaria locale competente per territorio,
previa motivata valutazione in sede di convenzione con enti gestori
di nuclei di RSA di:
a) applicare, sino al termine massimo del 31/12/2002, i livelli
assistenziali (assistenza di base, assistenza infermieristica,
assistenza riabilitativa, assistenza medica) e contestualmente
riconoscere gli oneri a rilievo sanitario sino al limite massimo
previsto dalla normativa preesistente (deliberazione della Giunta
regionale del 12/10/1994, n. 5106);
b) prevedere sino al 31/12/2002 la possibilita' di destinare ai
ricoveri temporanei in RSA, indicati all'art. 24 della L.R. 5/94,
sino ad un massimo del 30% dei posti letto, come gia' previsto con
scadenza al 31/12/2001 dalla citata deliberazione n. 601 del
26/4/2001;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Servizi socio-sanitari dr. Graziano Giorgi, dal Responsabile del
Servizio Distretti sanitari dott.ssa Maria Lazzarato in merito alla
regolarita' tecnica della presente deliberazione, per quanto di
rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R.
19 novembre 1992, n. 41 e della propria deliberazione n. 2541 del 4
luglio 1995;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Sanita' e
Politiche sociali dott. Franco Rossi in merito alla legittimita'
della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della
L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione n. 2541 del 4
luglio 1995;
su proposta congiunta dell'Assessore alle Politiche sociali.
Immigrazione. Progetto giovani. Cooperazione internazionale, Gianluca
Borghi e dell'Assessore alla Sanita', Giovanni Bissoni;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di prorogare fino al 31/12/2002 le facolta', gia' concesse alle
Aziende Unita' sanitarie locali con propria deliberazione del
26/7/1999, n. 1378, come successivamente integrata con proprie
deliberazioni del 16/2/2000, n. 210 e del 7 marzo 2001, n.601
indicate in premessa, disponendo in particolare che: "Limitatamente
all'anno 2002 ed alle sole realta' che non hanno completato
l'attivazione della funzione di lungodegenza post-acuzie e
riabilitazione estensiva secondo quanto previsto dalla
programmazione" l'Azienda Unita' sanitaria locale competente per
territorio, previa motivata attestazione della condizione di cui in
precedenza, in sede di convenzione con enti gestori di nuclei di RSA
puo':
a) concordare sino al termine massimo del 31/12/2002 l'applicazione
dei livelli assistenziali (assistenza di base, assistenza
infermieristica, assistenza riabilitativa, assistenza medica) e
contestualmente riconoscere gli oneri a rilievo sanitario sino al
limite massimo previsto dalla normativa preesistente (deliberazione
della Giunta regionale del 12/10/1994, n.5106);
b) prevedere sino al 31/12/2002 la possibilita' di destinare ai
ricoveri temporanei in RSA, indicati all'art. 24 della L.R. 5/94,
sino ad un massimo del 30% dei posti letto, come gia' previsto con
scadenza al 31/12/2001 dalla deliberazione della Giunta regionale n.
601 del 26/4/2001;
La deroga di cui al precedente capoverso e' finalizzata al
raggiungimento della rimodulazione delle RSA garantendo la
contestuale attivazione della rete, in particolare per quanto
riguarda la funzione di lungodegenza post-acuzie e riabilitazione
estensiva. L'Azienda Unita' sanitaria locale competente deve
verificare l'esistenza delle condizioni che motivano la deroga e
concordare con l'ente gestore della RSA il raggiungimento graduale
(comunque entro il 31/12/2002) degli standard assistenziali previsti
dalla delibera della Giunta regionale 1378/99;
2) di modificare la propria deliberazione del 26 luglio 1999, n. 1378
aggiornando dall'1/1/2002 gli oneri a rilievo sanitario per casa
protetta, RSA, centro diurno, e assistenza domiciliare all'indice di
inflazione programmata stimata dal DPEF, pari all'1,7 per cento e
rideterminati come segue:
Onere base Onere per soggetti con gravi disturbi
comportamentali
Centro diurno Lire 22.978 31.334
Euro 11,86 16,18
Gruppo A e B Gruppo C Gruppo D
Case protette Lire 55.356 41.778 33.423
Euro 28,58 21,57 17,26
RSA Lire 55.356
Euro 28,58
Assistenza
domiciliare Lire 10.170
Euro 5,25
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.