REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2001, n. 2910

Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativo al progetto di "Distribuzione plurima delle acque nel CER - Intervento 2 - ôArea Ronco-Bevano'" nei comuni di Ravenna, Forli', Forlimpopoli e Bertinoro, presentato dal Consorzio di Bonifica di II grado per il CER (L.R. 9/99, Titolo II)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio            
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in                       
considerazione del limitato rilievo degli impatti ambientali                    
previsti, il progetto relativo alla "Distribuzione plurima delle                
acque del CER - Intervento 2 - ôArea Ronco-Bevano'" nei comuni di               
Ravenna, Forli', Forlimpopoli e Bertinoro, nelle province di                    
Forli'-Cesena e Ravenna; dalla ulteriore procedura di VIA con le                
prescrizioni, individuate al punto 7 della narrativa e di seguito               
riportate:                                                                      
 1) sembra necessario, poiche' il progetto in esame prende in                   
considerazione l'ipotesi di distribuzione della risorsa idrica al               
settore industriale, quantificando la probabile richiesta, e da                 
esperienze analoghe avvenute in territori contermini si sono                    
evidenziate forti perplessita' sulla effettiva "propensione" delle              
ditte private ad allacciarsi e dismettere contemporaneamente i loro             
pozzi di approvvigionamento di acque sotterranee, costruire                     
un'ipotesi di assenso da parte dei piu' significativi utenti, per               
evitare un insuccesso dell'iniziativa in esame;                                 
 2) si reputa necessario, in sede di progettazione definitiva,                  
riconsiderare e condurre adeguati approfondimenti circa le ipotesi di           
soddisfacimento della domanda di risorsa idrica proveniente dai                 
diversi utilizzi e quindi di riconsiderare il progetto, dal punto di            
vista degli interventi, degli impianti da realizzare e/o della loro             
gestione, in coerenza con tali approfondimenti;                                 
 3) non essendo nel progetto fatta menzione circa gli aspetti                   
riguardanti lo stato concessorio per gli usi plurimi, si rammenta che           
per gli usi extra agricoli di risorse idriche derivate dal CER e'               
necessario il rispetto delle vigenti norme;                                     
 4) per l'attraversamento da parte di una condotta secondaria del               
fiume Ronco si ricorda che devono essere acquisite le autorizzazioni            
previste dalle vigenti norme;                                                   
 5) si ritiene, comunque, necessario assicurare, durante la fase di             
gestione dell'intervento relativo alla "Distribuzione plurima delle             
acque del CER - Intervento 2 - ôArea Ronco-Bevano'" il rispetto dei             
limiti di pressione sonora, previsti dal DPCM 1/3/1991 e successive             
modifiche per gli eventuali alloggi e ricettori presenti, nelle                 
adiacenze dell'infrastruttura progettata; in particolare, tali aree             
vanno considerate appartenenti alla III classe (area di tipo misto)             
con limite diurno pari a 60 dB(A) e limite notturno pari a 50 dB(A);            
si ritiene inoltre necessario assicurare il rispetto dei limiti di              
pressione sonora previsti dal "Piano di zonizzazione acustica" del              
Comune di Forli', approvato con delibera del Consiglio comunale n.              
106 del 2 luglio 2001;                                                          
 6) per l'approvvigionamento idrico, durante la cantierizzazione                
dell'opera, si ritiene necessario prevedere l'uso di acque                      
superficiali o l'allacciamento alla rete acquedottistica;                       
 7) per limitare, in fase di cantierizzazione, le emissioni diffuse e           
puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali di             
costruzione, dall'esercizio di impianti fissi e dalla movimentazione            
dei mezzi si ritiene necessario: - per l'eventuale impianto di                  
betonaggio e altri impianti fissi, prevedere sistemi di abbattimento            
per le polveri in corrispondenza degli sfiati da serbatoi e                     
miscelatori durante il carico, lo scarico e la lavorazione; - qualora           
nella composizione del calcestruzzo rientri come materia prima il               
polistirolo, il ciclo delle acque usate, provenienti anche dal                  
lavaggio delle autobetoniere, non dovra' essere svolta a cielo aperto           
e comunque, prima dello scarico delle acque usate nel contenitore               
preparato allo scopo, dovranno essere interposte griglie di                     
trattenimento del materiale plastico; - prevedere la umidificazione             
dei depositi temporanei di terre, dei depositi di materie prime ed              
inerti e delle vie di transito da e per i cantieri, soprattutto                 
quando queste si trovino nelle vicinanze dell'aggregato urbano; - per           
il trasporto degli inerti prevedere un sistema di ricopertura dei               
cassoni con teloni;                                                             
 8) durante la cantierizzazione dell'opera, si prescrive il rispetto            
dei limiti di pressione sonora, previsti dal DPCM 1/3/1991 e                    
successive modifiche per gli eventuali alloggi e ricettori presenti,            
nelle adiacenze dell'infrastruttura progettata, in particolare tali             
aree, vanno considerate appartenenti alla III classe (area di tipo              
misto) con limite diurno pari a 60 dB(A) e limite notturno pari a 50            
dB(A); si ritiene inoltre necessario assicurare il rispetto dei                 
limiti di pressione sonora previsti dal "Piano di zonizzazione                  
acustica" del Comune di Forli', approvato con delibera del Consiglio            
comunale n. 106 del 2 luglio 2001;                                              
 9) si ritiene necessario realizzare, quali interventi di mitigazione           
ambientale, un rimodellamento morfologico previsto attorno alle                 
vasche di accumulo utilizzando il materiale scavato per realizzare il           
progetto in esame al fine di contenere gli impatti paesaggistici; al            
proposito si prescrive che tale rimodellamento morfologico deve                 
essere esteso su tutti i lati delle aree su cui insistono le stazioni           
di rilancio con annesse vasca di stoccaggio/disconnessione;                     
10) per quanto riguarda le operazioni di ripristino, in generale, si            
dovranno utilizzare specie autoctone e/o naturalizzate che                      
garantiscono un maggior successo di impianto (facilita' di                      
attecchimento, adattamento pedo-climatico, buona resa nello sviluppo,           
minori costi di manutenzione);                                                  
11) assolutamente da evitare sono le specie riconosciute come                   
infestanti (Robinia, Alianto, etc.);                                            
b) di trasmettere la presente delibera al proponente Consorzio di               
Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano-Romagnolo, alle                
Province di Forli'-Cesena e Ravenna, ai Comuni di Ravenna, Forli',              
Forlimpopoli e Bertinoro, ai Servizi provinciali Difesa del suolo,              
Risorse idriche e forestali di Forli'-Cesena e Ravenna ed all'ARPA -            
Sezioni provinciali di Forli'-Cesena e Ravenna;                                 
c) di pubblicare, per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della            
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni            
il presente partito di deliberazione, nel Bollettino Ufficiale della            
Regione.                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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