DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2001, n. 2910
Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativo al progetto di "Distribuzione plurima delle acque nel CER - Intervento 2 - ôArea Ronco-Bevano'" nei comuni di Ravenna, Forli', Forlimpopoli e Bertinoro, presentato dal Consorzio di Bonifica di II grado per il CER (L.R. 9/99, Titolo II)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in
considerazione del limitato rilievo degli impatti ambientali
previsti, il progetto relativo alla "Distribuzione plurima delle
acque del CER - Intervento 2 - ôArea Ronco-Bevano'" nei comuni di
Ravenna, Forli', Forlimpopoli e Bertinoro, nelle province di
Forli'-Cesena e Ravenna; dalla ulteriore procedura di VIA con le
prescrizioni, individuate al punto 7 della narrativa e di seguito
riportate:
1) sembra necessario, poiche' il progetto in esame prende in
considerazione l'ipotesi di distribuzione della risorsa idrica al
settore industriale, quantificando la probabile richiesta, e da
esperienze analoghe avvenute in territori contermini si sono
evidenziate forti perplessita' sulla effettiva "propensione" delle
ditte private ad allacciarsi e dismettere contemporaneamente i loro
pozzi di approvvigionamento di acque sotterranee, costruire
un'ipotesi di assenso da parte dei piu' significativi utenti, per
evitare un insuccesso dell'iniziativa in esame;
2) si reputa necessario, in sede di progettazione definitiva,
riconsiderare e condurre adeguati approfondimenti circa le ipotesi di
soddisfacimento della domanda di risorsa idrica proveniente dai
diversi utilizzi e quindi di riconsiderare il progetto, dal punto di
vista degli interventi, degli impianti da realizzare e/o della loro
gestione, in coerenza con tali approfondimenti;
3) non essendo nel progetto fatta menzione circa gli aspetti
riguardanti lo stato concessorio per gli usi plurimi, si rammenta che
per gli usi extra agricoli di risorse idriche derivate dal CER e'
necessario il rispetto delle vigenti norme;
4) per l'attraversamento da parte di una condotta secondaria del
fiume Ronco si ricorda che devono essere acquisite le autorizzazioni
previste dalle vigenti norme;
5) si ritiene, comunque, necessario assicurare, durante la fase di
gestione dell'intervento relativo alla "Distribuzione plurima delle
acque del CER - Intervento 2 - ôArea Ronco-Bevano'" il rispetto dei
limiti di pressione sonora, previsti dal DPCM 1/3/1991 e successive
modifiche per gli eventuali alloggi e ricettori presenti, nelle
adiacenze dell'infrastruttura progettata; in particolare, tali aree
vanno considerate appartenenti alla III classe (area di tipo misto)
con limite diurno pari a 60 dB(A) e limite notturno pari a 50 dB(A);
si ritiene inoltre necessario assicurare il rispetto dei limiti di
pressione sonora previsti dal "Piano di zonizzazione acustica" del
Comune di Forli', approvato con delibera del Consiglio comunale n.
106 del 2 luglio 2001;
6) per l'approvvigionamento idrico, durante la cantierizzazione
dell'opera, si ritiene necessario prevedere l'uso di acque
superficiali o l'allacciamento alla rete acquedottistica;
7) per limitare, in fase di cantierizzazione, le emissioni diffuse e
puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali di
costruzione, dall'esercizio di impianti fissi e dalla movimentazione
dei mezzi si ritiene necessario: - per l'eventuale impianto di
betonaggio e altri impianti fissi, prevedere sistemi di abbattimento
per le polveri in corrispondenza degli sfiati da serbatoi e
miscelatori durante il carico, lo scarico e la lavorazione; - qualora
nella composizione del calcestruzzo rientri come materia prima il
polistirolo, il ciclo delle acque usate, provenienti anche dal
lavaggio delle autobetoniere, non dovra' essere svolta a cielo aperto
e comunque, prima dello scarico delle acque usate nel contenitore
preparato allo scopo, dovranno essere interposte griglie di
trattenimento del materiale plastico; - prevedere la umidificazione
dei depositi temporanei di terre, dei depositi di materie prime ed
inerti e delle vie di transito da e per i cantieri, soprattutto
quando queste si trovino nelle vicinanze dell'aggregato urbano; - per
il trasporto degli inerti prevedere un sistema di ricopertura dei
cassoni con teloni;
8) durante la cantierizzazione dell'opera, si prescrive il rispetto
dei limiti di pressione sonora, previsti dal DPCM 1/3/1991 e
successive modifiche per gli eventuali alloggi e ricettori presenti,
nelle adiacenze dell'infrastruttura progettata, in particolare tali
aree, vanno considerate appartenenti alla III classe (area di tipo
misto) con limite diurno pari a 60 dB(A) e limite notturno pari a 50
dB(A); si ritiene inoltre necessario assicurare il rispetto dei
limiti di pressione sonora previsti dal "Piano di zonizzazione
acustica" del Comune di Forli', approvato con delibera del Consiglio
comunale n. 106 del 2 luglio 2001;
9) si ritiene necessario realizzare, quali interventi di mitigazione
ambientale, un rimodellamento morfologico previsto attorno alle
vasche di accumulo utilizzando il materiale scavato per realizzare il
progetto in esame al fine di contenere gli impatti paesaggistici; al
proposito si prescrive che tale rimodellamento morfologico deve
essere esteso su tutti i lati delle aree su cui insistono le stazioni
di rilancio con annesse vasca di stoccaggio/disconnessione;
10) per quanto riguarda le operazioni di ripristino, in generale, si
dovranno utilizzare specie autoctone e/o naturalizzate che
garantiscono un maggior successo di impianto (facilita' di
attecchimento, adattamento pedo-climatico, buona resa nello sviluppo,
minori costi di manutenzione);
11) assolutamente da evitare sono le specie riconosciute come
infestanti (Robinia, Alianto, etc.);
b) di trasmettere la presente delibera al proponente Consorzio di
Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano-Romagnolo, alle
Province di Forli'-Cesena e Ravenna, ai Comuni di Ravenna, Forli',
Forlimpopoli e Bertinoro, ai Servizi provinciali Difesa del suolo,
Risorse idriche e forestali di Forli'-Cesena e Ravenna ed all'ARPA -
Sezioni provinciali di Forli'-Cesena e Ravenna;
c) di pubblicare, per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni
il presente partito di deliberazione, nel Bollettino Ufficiale della
Regione.