REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 19 dicembre 2001, n. 311

Indirizzi per la formulazione del programma di riordino territoriale (art. 10, comma 1, L.R. 26 aprile 2001, n.11 "Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali") (proposta della Giunta regionale in data 26 novembre 2001, n. 2603)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Richiamata la deliberazione progr. n. 2603, in data 26 novembre 2001,           
con cui la Giunta regionale ha assunto l'iniziativa per la                      
formulazione del programma di riordino territoriale (art. 10, comma             
1, L.R. 11/01);                                                                 
preso atto:                                                                     
- della modificazione apportata sulla predetta proposta della                   
Commissione consiliare "Bilancio Programmazione Affari generali", in            
sede preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota               
prot. n. 14795 del 12 dicembre 2001,                                            
- e, inoltre, dell'emandamento presentato ed accolto nel corso della            
discussione di Consiglio;                                                       
visti:                                                                          
- la L.R. 26 aprile 2001, n. 11, recante "Disciplina delle forme                
associative e altre disposizioni in materia di Enti locali", ed in              
particolare:                                                                    
- l'art. 5 che disciplina la determinazione degli ambiti territoriali           
delle Comunita' Montane;                                                        
- l'art. 9, comma 1, lett. c), ai sensi del quale il Programma di               
riordino territoriale (di seguito denominato "Programma") delimita              
gli ambiti territoriali delle Comunita' Montane ai sensi del citato             
art. 5;                                                                         
- l'art. 10, comma 1, ai sensi del quale il Consiglio regionale                 
approva, su proposta della Giunta, gli indirizzi per la formulazione            
del "Programma" relativi, tra gli altri, alla delimitazione degli               
ambiti territoriali delle Comunita' Montane;                                    
- il primo "Programma", ed in particolare la Parte Prima dello                  
stesso, assunta ai sensi dell'art. 27 della L.R. 11/01, in attesa               
degli indirizzi consiliari previsti dal citato art. 10, L.R. 11/01;             
considerato:                                                                    
- in assenza degli indirizzi consiliari il predetto "Programma",                
basandosi su criteri di valorizzazione delle volonta' locali e di               
flessibilita', ha recepito le indicazioni degli Enti locali sancendo            
le delimitazioni proposte in tutti i casi in cui le stesse sono state           
formulate attraverso deliberazioni puntualmente omogenee, assunte da            
tutti i Comuni comunque interessati;                                            
- superata tale fase transitoria si approvano ora gli indirizzi che,            
ai sensi del citato art. 10, L.R. 11/01, completano il quadro                   
normativo di riferimento per la formulazione del "Programma";                   
- in relazione ai profili di cui alle lettere a) e b) dell'art. 9,              
L.R. 11/01 la Giunta regionale conferma il percorso gia' avviato di             
valorizzazione delle autonome determinazioni degli Enti interessati,            
consolidandone il pieno consenso attraverso il metodo concertativo;             
considerato in particolare che:                                                 
- gli indirizzi in oggetto concernono le aree montane, ove gia'                 
esistono livelli associativi necessari, le Comunita' Montane, la cui            
ridelimitazione, anche considerando la loro nuova natura di Unioni,             
e' richiesta dall'art. 27, comma 3 del DLgs 267/00;                             
- la ridelimitazione delle aree montane non puo' prescindere dai                
legami territoriali, funzionali, storici, sociali ed economici                  
consolidati sul territorio;                                                     
- i criteri indicati nel presente atto costituiscono i parametri                
attraverso i quali saranno valutate in sede di elaborazione del                 
"Programma" le proposte dei Comuni;                                             
considerato che la Giunta regionale ha sentito il Comitato regionale            
per lo sviluppo delle gestioni associate tra Enti locali, ai sensi              
dell'art. 16, comma 3, L.R. 11/01;                                              
considerato, altresi', che la Giunta regionale ha recepito il parere            
espresso dalla Conferenza Regione - Autonomie locali ai sensi                   
dell'art. 30, comma 2, L.R. 3/99;                                               
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,                            
delibera:                                                                       
1) ai sensi dell'art. 10, comma 1, L.R. 11/01, i seguenti indirizzi:            
1) la delimitazione territoriale delle Comunita' Montane deve                   
prioritariamente tenere conto della volonta' espressa dai Consigli              
dei Comuni interessati, per tali intendendosi sia i Comuni che                  
propongono la modifica sia quelli che ne subiscono gli effetti;                 
2) la decisione della proposta di delimitazione viene assunta ai                
sensi dell'articolo 5 della L.R. 11/01, sentite le Comunita' Montane            
e le Province interessate, tenendo conto in particolare della                   
presenza di elementi di integrazione territoriale a livello                     
intercomunale, derivanti da: a) preesistenti aggregazioni volontarie            
dei Comuni, per l'esercizio di funzioni e di servizi tramite forme              
associative e di cooperazione; b) ambiti o distretti individuati in             
base a disposizioni di settore della normativa regionale e statale;             
3) nei casi in cui non si consegua l'unanimita' dei Comuni                      
interessati, prevale la soluzione che si presenti condivisa dalla               
maggioranza dei Comuni i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo               
censimento ufficiale, costituiscono anche la maggioranza della                  
popolazione del territorio complessivamente considerato;                        
4) in derova a quanto stabilito dal precedente punto 3) lo scorporo             
da una Comunita' Montana di un singolo Comune, confinante con                   
territori non ricompresi in Comunita' Montana, e' ammesso su motivata           
iniziativa assunta dal Consiglio del Comune interessato, sempre che             
la Comunita' Montana cosi' ridelimitata rispetti criteri di                     
adeguatezza in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni              
montane e di quelle comunali associate. Nel caso in cui il Comune               
interessato sia tenuto all'esercizio associato delle funzioni, ai               
sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. 3/99, l'iniziativa contiene                
anche la proposta di adesione ad altra forma associativa, che deve              
approvare l'iniziativa;                                                         
5) nella applicazione dei criteri di cui ai precedenti punti, sono in           
ogni caso da preferire le soluzioni che evitino sovrapposizioni tra             
Comunita' Montane e altre forme associative, anche in considerazione            
della possibilita' per i Comuni di pervenire autonomamente alla                 
costituzione di zone, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 11/01;                   
6) qualora in occasione della ridelimitazione di Comunita' Montane,             
sia in caso di scorporo che di adesione di nuovi Comuni, si rendano             
necessarie modifiche statutarie per consentire l'adeguamento della              
composizione degli organi rappresentativi, il decreto di                        
ridelimitazione del Presidente della Giunta regionale, puo', su                 
richiesta degli Enti interessati, dettare disposizioni transitorie              
concernenti gli organi; il Consiglio della Comunita' Montana deve in            
ogni caso provvedere a tali modifiche statutarie entro sessanta                 
giorni dalla ridelimitazione;                                                   
7) in considerazione del periodo temporale necessario per valutare la           
funzionalita' a regime delle nuove delimitazioni territoriali, il               
"Programma" puo' recepire istanze di modifica alle stesse soltanto              
decorso un triennio dalla loro attuazione. Tale disposizione si                 
applica anche alle ridelimitazioni adottate dal primo Programma di              
riordino territoriale;                                                          
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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