DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 19 dicembre 2001, n. 311
Indirizzi per la formulazione del programma di riordino territoriale (art. 10, comma 1, L.R. 26 aprile 2001, n.11 "Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali") (proposta della Giunta regionale in data 26 novembre 2001, n. 2603)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la deliberazione progr. n. 2603, in data 26 novembre 2001,
con cui la Giunta regionale ha assunto l'iniziativa per la
formulazione del programma di riordino territoriale (art. 10, comma
1, L.R. 11/01);
preso atto:
- della modificazione apportata sulla predetta proposta della
Commissione consiliare "Bilancio Programmazione Affari generali", in
sede preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota
prot. n. 14795 del 12 dicembre 2001,
- e, inoltre, dell'emandamento presentato ed accolto nel corso della
discussione di Consiglio;
visti:
- la L.R. 26 aprile 2001, n. 11, recante "Disciplina delle forme
associative e altre disposizioni in materia di Enti locali", ed in
particolare:
- l'art. 5 che disciplina la determinazione degli ambiti territoriali
delle Comunita' Montane;
- l'art. 9, comma 1, lett. c), ai sensi del quale il Programma di
riordino territoriale (di seguito denominato "Programma") delimita
gli ambiti territoriali delle Comunita' Montane ai sensi del citato
art. 5;
- l'art. 10, comma 1, ai sensi del quale il Consiglio regionale
approva, su proposta della Giunta, gli indirizzi per la formulazione
del "Programma" relativi, tra gli altri, alla delimitazione degli
ambiti territoriali delle Comunita' Montane;
- il primo "Programma", ed in particolare la Parte Prima dello
stesso, assunta ai sensi dell'art. 27 della L.R. 11/01, in attesa
degli indirizzi consiliari previsti dal citato art. 10, L.R. 11/01;
considerato:
- in assenza degli indirizzi consiliari il predetto "Programma",
basandosi su criteri di valorizzazione delle volonta' locali e di
flessibilita', ha recepito le indicazioni degli Enti locali sancendo
le delimitazioni proposte in tutti i casi in cui le stesse sono state
formulate attraverso deliberazioni puntualmente omogenee, assunte da
tutti i Comuni comunque interessati;
- superata tale fase transitoria si approvano ora gli indirizzi che,
ai sensi del citato art. 10, L.R. 11/01, completano il quadro
normativo di riferimento per la formulazione del "Programma";
- in relazione ai profili di cui alle lettere a) e b) dell'art. 9,
L.R. 11/01 la Giunta regionale conferma il percorso gia' avviato di
valorizzazione delle autonome determinazioni degli Enti interessati,
consolidandone il pieno consenso attraverso il metodo concertativo;
considerato in particolare che:
- gli indirizzi in oggetto concernono le aree montane, ove gia'
esistono livelli associativi necessari, le Comunita' Montane, la cui
ridelimitazione, anche considerando la loro nuova natura di Unioni,
e' richiesta dall'art. 27, comma 3 del DLgs 267/00;
- la ridelimitazione delle aree montane non puo' prescindere dai
legami territoriali, funzionali, storici, sociali ed economici
consolidati sul territorio;
- i criteri indicati nel presente atto costituiscono i parametri
attraverso i quali saranno valutate in sede di elaborazione del
"Programma" le proposte dei Comuni;
considerato che la Giunta regionale ha sentito il Comitato regionale
per lo sviluppo delle gestioni associate tra Enti locali, ai sensi
dell'art. 16, comma 3, L.R. 11/01;
considerato, altresi', che la Giunta regionale ha recepito il parere
espresso dalla Conferenza Regione - Autonomie locali ai sensi
dell'art. 30, comma 2, L.R. 3/99;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
1) ai sensi dell'art. 10, comma 1, L.R. 11/01, i seguenti indirizzi:
1) la delimitazione territoriale delle Comunita' Montane deve
prioritariamente tenere conto della volonta' espressa dai Consigli
dei Comuni interessati, per tali intendendosi sia i Comuni che
propongono la modifica sia quelli che ne subiscono gli effetti;
2) la decisione della proposta di delimitazione viene assunta ai
sensi dell'articolo 5 della L.R. 11/01, sentite le Comunita' Montane
e le Province interessate, tenendo conto in particolare della
presenza di elementi di integrazione territoriale a livello
intercomunale, derivanti da: a) preesistenti aggregazioni volontarie
dei Comuni, per l'esercizio di funzioni e di servizi tramite forme
associative e di cooperazione; b) ambiti o distretti individuati in
base a disposizioni di settore della normativa regionale e statale;
3) nei casi in cui non si consegua l'unanimita' dei Comuni
interessati, prevale la soluzione che si presenti condivisa dalla
maggioranza dei Comuni i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo
censimento ufficiale, costituiscono anche la maggioranza della
popolazione del territorio complessivamente considerato;
4) in derova a quanto stabilito dal precedente punto 3) lo scorporo
da una Comunita' Montana di un singolo Comune, confinante con
territori non ricompresi in Comunita' Montana, e' ammesso su motivata
iniziativa assunta dal Consiglio del Comune interessato, sempre che
la Comunita' Montana cosi' ridelimitata rispetti criteri di
adeguatezza in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni
montane e di quelle comunali associate. Nel caso in cui il Comune
interessato sia tenuto all'esercizio associato delle funzioni, ai
sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. 3/99, l'iniziativa contiene
anche la proposta di adesione ad altra forma associativa, che deve
approvare l'iniziativa;
5) nella applicazione dei criteri di cui ai precedenti punti, sono in
ogni caso da preferire le soluzioni che evitino sovrapposizioni tra
Comunita' Montane e altre forme associative, anche in considerazione
della possibilita' per i Comuni di pervenire autonomamente alla
costituzione di zone, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 11/01;
6) qualora in occasione della ridelimitazione di Comunita' Montane,
sia in caso di scorporo che di adesione di nuovi Comuni, si rendano
necessarie modifiche statutarie per consentire l'adeguamento della
composizione degli organi rappresentativi, il decreto di
ridelimitazione del Presidente della Giunta regionale, puo', su
richiesta degli Enti interessati, dettare disposizioni transitorie
concernenti gli organi; il Consiglio della Comunita' Montana deve in
ogni caso provvedere a tali modifiche statutarie entro sessanta
giorni dalla ridelimitazione;
7) in considerazione del periodo temporale necessario per valutare la
funzionalita' a regime delle nuove delimitazioni territoriali, il
"Programma" puo' recepire istanze di modifica alle stesse soltanto
decorso un triennio dalla loro attuazione. Tale disposizione si
applica anche alle ridelimitazioni adottate dal primo Programma di
riordino territoriale;
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.